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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OS GIUSEPPE, Presidente
DI LE, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3144/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210016947485000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia aveva tratto origine dall'impugnazione della cartella di pagamento n.
09420210016947485000, relativa a IVA per l'anno d'imposta 2016. Il contribuente aveva eccepito l'inesistenza della notifica via PEC, il vizio di notifica dell'atto prodromico e l'abuso del diritto per inerzia del creditore. L'Agenzia delle Entrate aveva controdedotto analiticamente, evidenziando che il debito era scaturito dalla decadenza di una precedente rateazione richiesta dallo stesso contribuente. In data 11 gennaio
2024, la Corte di primo grado aveva deliberato il rigetto del ricorso, depositando la sentenza n. 1246/03/2024 il successivo 20 febbraio. Tale decisione aveva comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento di euro 200,00 per le spese di lite.
L'appellante proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, dolendosi esclusivamente della condanna alle spese. Egli sosteneva che, in data 11 gennaio 2024, risultava già depositata telematicamente la documentazione comprovante l'adesione alla "Rottamazione-quater". Pertanto, il difensore riteneva che il primo giudice dovesse dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Di contro, l'Ufficio eccepiva la tardività del deposito, avvenuto alle ore 21:11 del giorno dell'udienza, dunque a discussione conclusa. L'Agenzia rilevava inoltre che non era stata prodotta una rinuncia formale al giudizio e che il pagamento delle rate non era ancora ultimato, impedendo l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene di dover accogliere l'appello ed annulare la condanna alle spese, ritenendo che debba prevalere il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.
Dall'esame degli atti emerge chiaramente che il difensore aveva effettivamente segnalato la pendenza della rottamazione durante l'udienza (come suggerito dall'istanza di rinvio per rateizzazione). Il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in via prudenziale, sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022.
In tale ipotesi, la successiva prova del perfezionamento della definizione avrebbe portato alla dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese, eliminando l'onere economico a carico del contribuente.
La Corte, vista l'adesione alla rottamazione quater, ritiene di non dover disporre sulle spese che restano a carico di chi le ha sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Nulla per le spese per quanto in motivazione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OS GIUSEPPE, Presidente
DI LE, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3144/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210016947485000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia aveva tratto origine dall'impugnazione della cartella di pagamento n.
09420210016947485000, relativa a IVA per l'anno d'imposta 2016. Il contribuente aveva eccepito l'inesistenza della notifica via PEC, il vizio di notifica dell'atto prodromico e l'abuso del diritto per inerzia del creditore. L'Agenzia delle Entrate aveva controdedotto analiticamente, evidenziando che il debito era scaturito dalla decadenza di una precedente rateazione richiesta dallo stesso contribuente. In data 11 gennaio
2024, la Corte di primo grado aveva deliberato il rigetto del ricorso, depositando la sentenza n. 1246/03/2024 il successivo 20 febbraio. Tale decisione aveva comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento di euro 200,00 per le spese di lite.
L'appellante proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, dolendosi esclusivamente della condanna alle spese. Egli sosteneva che, in data 11 gennaio 2024, risultava già depositata telematicamente la documentazione comprovante l'adesione alla "Rottamazione-quater". Pertanto, il difensore riteneva che il primo giudice dovesse dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Di contro, l'Ufficio eccepiva la tardività del deposito, avvenuto alle ore 21:11 del giorno dell'udienza, dunque a discussione conclusa. L'Agenzia rilevava inoltre che non era stata prodotta una rinuncia formale al giudizio e che il pagamento delle rate non era ancora ultimato, impedendo l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene di dover accogliere l'appello ed annulare la condanna alle spese, ritenendo che debba prevalere il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.
Dall'esame degli atti emerge chiaramente che il difensore aveva effettivamente segnalato la pendenza della rottamazione durante l'udienza (come suggerito dall'istanza di rinvio per rateizzazione). Il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in via prudenziale, sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022.
In tale ipotesi, la successiva prova del perfezionamento della definizione avrebbe portato alla dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese, eliminando l'onere economico a carico del contribuente.
La Corte, vista l'adesione alla rottamazione quater, ritiene di non dover disporre sulle spese che restano a carico di chi le ha sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Nulla per le spese per quanto in motivazione.