Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 200
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica via PEC

    La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, presumibilmente ritenendo valida la notifica.

  • Rigettato
    Vizio di notifica dell'atto prodromico

    La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, presumibilmente ritenendo valida la notifica.

  • Rigettato
    Abuso del diritto per inerzia del creditore

    La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere per adesione alla rottamazione-quater

    La Corte ritiene che il principio di collaborazione e buona fede debba prevalere, e che il giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022, portando alla dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 200
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo