CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2024, n. 20551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20551 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IL CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore, avv. Patrizia Surace, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20551 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dall'imputato CO IL avverso la sentenza emessa il 23 luglio 2019 dal Tribunale di Palmi, in riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui al capo B ( art. 349, comma 1 e 2, cod. pen.) perché il fatto non sussiste e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo A (art. 334 cod. pen.) ascrittogli. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 334 cod. pen. per assenza del dolo specifico e vizio cumulativo della motivazione. Il richiamo della sentenza alla sufficienza del dolo generico è inconferente rispetto al rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di cui all'art. 341, comma 1, cod. pen. quale custode non proprietario del mezzo confiscato, dovendosi provare un quid pluris rispetto alla scienza del vincolo e la volontà dell'amotio. In ogni caso, il verbale di affidamento del mezzo non risultava essere stato sottoscritto dal ricorrente ma solo dagli agenti operanti. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 334 cod. pen. e violazione di legge penale in relazione alla mancata derubricazione nella ipotesi di cui all'art. 335 cod. pen. in quanto la mancata segnalazione alle forze dell'ordine della sparizione del mezzo poteva al più rilevare quale "colpa" ex art. 335 cod. pen. e non sul piano del dolo specifico necessario per integrare l'art. 334 cod. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente primo motivo e deve essere accolto. 2 All'imputato, quale custode non proprietario è stata ascritta la condotta di sottrazione di una autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, al solo scopo di favorire il proprietario. Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente per la integrazione dell'elemento soggettivo del reato in contestazione di cui all'art. 334, comma 1, cod. pen., il dolo generico. A tal proposito non è pertinente il richiamo da parte della sentenza impugnata ad altra sentenza di questa Sezione (Sez. 6 n. 25756 del 23 maggio 2017) che riguarda la diversa ipotesi di cui all'art. 334, comma 2, cod. pen., riguardante il custode proprietario del bene sequestrato, laddove la fattispecie in contestazione richiede invece testualmente che la condotta di sottrazione, dispersione o soppressione della cosa sequestrata sia posta in essere dall'agente «al solo scopo di favorire il proprietario di essa». In ogni caso, generico ed apodittico risulta l'assunto della sentenza impugnata circa il «ruolo attivo» svolto da ricorrente nella vicenda al quale la sentenza ricollega il «conseguente vantaggio per la proprietaria». 2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 27/03/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore, avv. Patrizia Surace, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20551 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dall'imputato CO IL avverso la sentenza emessa il 23 luglio 2019 dal Tribunale di Palmi, in riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui al capo B ( art. 349, comma 1 e 2, cod. pen.) perché il fatto non sussiste e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo A (art. 334 cod. pen.) ascrittogli. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 334 cod. pen. per assenza del dolo specifico e vizio cumulativo della motivazione. Il richiamo della sentenza alla sufficienza del dolo generico è inconferente rispetto al rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di cui all'art. 341, comma 1, cod. pen. quale custode non proprietario del mezzo confiscato, dovendosi provare un quid pluris rispetto alla scienza del vincolo e la volontà dell'amotio. In ogni caso, il verbale di affidamento del mezzo non risultava essere stato sottoscritto dal ricorrente ma solo dagli agenti operanti. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 334 cod. pen. e violazione di legge penale in relazione alla mancata derubricazione nella ipotesi di cui all'art. 335 cod. pen. in quanto la mancata segnalazione alle forze dell'ordine della sparizione del mezzo poteva al più rilevare quale "colpa" ex art. 335 cod. pen. e non sul piano del dolo specifico necessario per integrare l'art. 334 cod. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente primo motivo e deve essere accolto. 2 All'imputato, quale custode non proprietario è stata ascritta la condotta di sottrazione di una autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, al solo scopo di favorire il proprietario. Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente per la integrazione dell'elemento soggettivo del reato in contestazione di cui all'art. 334, comma 1, cod. pen., il dolo generico. A tal proposito non è pertinente il richiamo da parte della sentenza impugnata ad altra sentenza di questa Sezione (Sez. 6 n. 25756 del 23 maggio 2017) che riguarda la diversa ipotesi di cui all'art. 334, comma 2, cod. pen., riguardante il custode proprietario del bene sequestrato, laddove la fattispecie in contestazione richiede invece testualmente che la condotta di sottrazione, dispersione o soppressione della cosa sequestrata sia posta in essere dall'agente «al solo scopo di favorire il proprietario di essa». In ogni caso, generico ed apodittico risulta l'assunto della sentenza impugnata circa il «ruolo attivo» svolto da ricorrente nella vicenda al quale la sentenza ricollega il «conseguente vantaggio per la proprietaria». 2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 27/03/2024.