Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 98
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione quinquennale della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa alla cartella esattoriale, in quanto la stessa non è stata impugnata nei termini di legge ed è quindi divenuta definitiva. Di conseguenza, ogni eccezione relativa a vizi propri dell'atto precedente è preclusa.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione decennale dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, tenuto conto della sospensione dei termini a causa della disciplina emergenziale da Covid-19, non sia decorso il termine di prescrizione decennale tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale per le sanzioni e per la parte degli interessi risalente a oltre cinque anni dalla notifica dell'intimazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità che applica il termine quinquennale a tali voci.

  • Rigettato
    Vizi degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale, essendo divenuta definitiva e non essendo stata impugnata, non presenta vizi propri che ne giustifichino l'annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 98
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 98
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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