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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1300/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249005192910000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22/05/2025 e depositato in data 11/06/2025 Ricorrente_1, Data_nascita_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29720249005192910000 ed atti presupposti, notificata in data 30/04/2025, recante la somma complessiva di € 2.847,43, limitatamente alla cartella n. 29720130012198443000 di
€ 2.536,45 per Irpef 2007 notificata il 21/3/2014.
Parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale alla data di notifica della cartella, e decennale alla data di notifica dell'intimazione.
Conclude chiedendo, previa sospensione, limitatamente alla parte in cui si chiede il pagamento dell'IRPEF
2007, l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 29720249005192910000 emessa dall'agenzia delle Entrate Riscossione notificata il 30/4/2025, per intervenuta prescrizione, nonché
l'annullamento degli atti presupposti;
con il favore delle spese e del compenso oltre accessori di legge.
In data 12/06/2025 parte ricorrente deposita richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con controdeduzioni depositate in data 18/07/2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa rileva l'insussistenza della prescrizione quinquennale a seguito della definitività della pretesa recata dalla cartella e della tempestività della sua notifica (trattandosi di iscrizione a ruolo effettuata a causa del mancato pagamento delle rate nn. 7 e 8 relative alla rateizzazione dell'avviso di accertamento n. TYZ010300808/2010), nonché l'insussistenza della prescrizione decennale dalla data di notifica della cartella.
Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 08/09/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e art. 21, comma 1°, d.lgs. 546/92 ed irretrattabilità dei crediti, poiché lo stesso doveva essere promosso entro 60 giorni dalla data di notifica degli atti prodromici alla intimazione;
● la mancanza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine ai motivi di opposizione inerenti la legittimità dell'iscrizione a ruolo, la decadenza, la mancata notifica degli atti impositivi, il merito dell'imposizione e la inammissibilità per tardività;
● la regolarità degli atti, atteso che le cartelle vengono redatte sulla base della vigente normativa e del modello ministeriale;
● l'insussistenza della prescrizione, tenuto conto della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della legge di stabilità del 2014 e della disciplina emergenziale.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare rigettare l'istanza di sospensiva non sussistendone i presupposti;
sempre in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile e/o rigettarlo per tutte le causali sopra dedotte, per violazione dell'art. 21 e 19 co.1 D.lgs 546/1992 e per tutte le motivazioni esposte;
nel merito rigettare il ricorso e/o respingerlo per le causali sopra dedotte e poiché infondato in fatto e diritto;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione alle attività riservate agli Enti impositori;
rigettare il ricorso e/o dichiararlo illegittimo per le motivazioni sopra esposte mantenendo indenne Agenzia delle Entrate Riscossione da ogni pretesa o conseguenza di lite imputabile ad azioni o atti che avrebbe dovuto porre in essere l'Ente impositore;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 11/09/2025 la Corte, sussistendone i presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione, con spese al definitivo.
Con decreto n. 50 del 24/07/2025 la ricorrente viene ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello
Stato.
Con memorie illustrative depositate in data 03/11/2025 la ricorrente insiste in domanda, chiedendo preliminarmente l'annullamento dell'intimazione impugnata in quanto i resistenti non hanno prodotto l'atto presupposto dell'intimazione impugnata;
nel merito l'annullamento dell'intimazione impugnata per l'intervenuta prescrizione;
in subordine, che l'intimazione venga annullata, quanto meno, nella parte riguardante interessi e sanzioni.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che la notifica in data 21/3/2014 della cartella di pagamento n. 29720130012198443000 presupposta all'atto impugnato non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente nel ricorso introduttivo, nel quale ci si limita ad una considerazione neutra (“anche a volere considerare che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta ritualmente”), nulla eccependosi nel corpo dell'atto e nel relativo petitum, con conseguente inammissibilità del rilievo tardivamente avanzato in sede di memorie illustrative;
■ che la suddetta cartella, regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c. (come da produzione di Ader) e non impugnata, è dunque divenuta definitiva;
■ che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme)” (Cass. Sentenza n. 6436 del 2025);
■ che dalla data di notifica della cartella (21/3/2014) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (30/04/2025) non è decorso il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge per le somme pretese a titolo di imposte erariali (Cass. Sez. Un. 11676/2024), tenuto conto del periodo di sospensione a seguito della disciplina emergenziale da Covid-19;
invero l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, nel disporre al comma 1 che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, ha altresì previsto l'applicazione delle
"disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159", a mente del quale "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212";
ne consegue che il predetto periodo di sospensione, della durata di 541 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2021), deve essere aggiunto all'ordinaria durata del termine prescrizionale;
■ che l'eccezione di prescrizione va invece accolta, risultando decorso il relativo termine quinquennale
(anche considerata la proroga covid), per le sanzioni e parte degli interessi (limitatamente a quelli risalenti ad oltre cinque anni dalla data di notifica dell'intimazione impugnata), dal momento che “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass. Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022);
■ che per quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso, è da dichiararsi, limitatamente agli importi pretesi per sanzioni e parte degli interessi (come sopra precisato) della cartella n. 29720130012198443000,
l'illegittimità dell'intimazione impugnata, che va invece confermata per la restante parte.
■ che l'accoglimento solo parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1300/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249005192910000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22/05/2025 e depositato in data 11/06/2025 Ricorrente_1, Data_nascita_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29720249005192910000 ed atti presupposti, notificata in data 30/04/2025, recante la somma complessiva di € 2.847,43, limitatamente alla cartella n. 29720130012198443000 di
€ 2.536,45 per Irpef 2007 notificata il 21/3/2014.
Parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale alla data di notifica della cartella, e decennale alla data di notifica dell'intimazione.
Conclude chiedendo, previa sospensione, limitatamente alla parte in cui si chiede il pagamento dell'IRPEF
2007, l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 29720249005192910000 emessa dall'agenzia delle Entrate Riscossione notificata il 30/4/2025, per intervenuta prescrizione, nonché
l'annullamento degli atti presupposti;
con il favore delle spese e del compenso oltre accessori di legge.
In data 12/06/2025 parte ricorrente deposita richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con controdeduzioni depositate in data 18/07/2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa rileva l'insussistenza della prescrizione quinquennale a seguito della definitività della pretesa recata dalla cartella e della tempestività della sua notifica (trattandosi di iscrizione a ruolo effettuata a causa del mancato pagamento delle rate nn. 7 e 8 relative alla rateizzazione dell'avviso di accertamento n. TYZ010300808/2010), nonché l'insussistenza della prescrizione decennale dalla data di notifica della cartella.
Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 08/09/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e art. 21, comma 1°, d.lgs. 546/92 ed irretrattabilità dei crediti, poiché lo stesso doveva essere promosso entro 60 giorni dalla data di notifica degli atti prodromici alla intimazione;
● la mancanza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine ai motivi di opposizione inerenti la legittimità dell'iscrizione a ruolo, la decadenza, la mancata notifica degli atti impositivi, il merito dell'imposizione e la inammissibilità per tardività;
● la regolarità degli atti, atteso che le cartelle vengono redatte sulla base della vigente normativa e del modello ministeriale;
● l'insussistenza della prescrizione, tenuto conto della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della legge di stabilità del 2014 e della disciplina emergenziale.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare rigettare l'istanza di sospensiva non sussistendone i presupposti;
sempre in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile e/o rigettarlo per tutte le causali sopra dedotte, per violazione dell'art. 21 e 19 co.1 D.lgs 546/1992 e per tutte le motivazioni esposte;
nel merito rigettare il ricorso e/o respingerlo per le causali sopra dedotte e poiché infondato in fatto e diritto;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione alle attività riservate agli Enti impositori;
rigettare il ricorso e/o dichiararlo illegittimo per le motivazioni sopra esposte mantenendo indenne Agenzia delle Entrate Riscossione da ogni pretesa o conseguenza di lite imputabile ad azioni o atti che avrebbe dovuto porre in essere l'Ente impositore;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 11/09/2025 la Corte, sussistendone i presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione, con spese al definitivo.
Con decreto n. 50 del 24/07/2025 la ricorrente viene ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello
Stato.
Con memorie illustrative depositate in data 03/11/2025 la ricorrente insiste in domanda, chiedendo preliminarmente l'annullamento dell'intimazione impugnata in quanto i resistenti non hanno prodotto l'atto presupposto dell'intimazione impugnata;
nel merito l'annullamento dell'intimazione impugnata per l'intervenuta prescrizione;
in subordine, che l'intimazione venga annullata, quanto meno, nella parte riguardante interessi e sanzioni.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che la notifica in data 21/3/2014 della cartella di pagamento n. 29720130012198443000 presupposta all'atto impugnato non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente nel ricorso introduttivo, nel quale ci si limita ad una considerazione neutra (“anche a volere considerare che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta ritualmente”), nulla eccependosi nel corpo dell'atto e nel relativo petitum, con conseguente inammissibilità del rilievo tardivamente avanzato in sede di memorie illustrative;
■ che la suddetta cartella, regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c. (come da produzione di Ader) e non impugnata, è dunque divenuta definitiva;
■ che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme)” (Cass. Sentenza n. 6436 del 2025);
■ che dalla data di notifica della cartella (21/3/2014) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (30/04/2025) non è decorso il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge per le somme pretese a titolo di imposte erariali (Cass. Sez. Un. 11676/2024), tenuto conto del periodo di sospensione a seguito della disciplina emergenziale da Covid-19;
invero l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, nel disporre al comma 1 che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, ha altresì previsto l'applicazione delle
"disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159", a mente del quale "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212";
ne consegue che il predetto periodo di sospensione, della durata di 541 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2021), deve essere aggiunto all'ordinaria durata del termine prescrizionale;
■ che l'eccezione di prescrizione va invece accolta, risultando decorso il relativo termine quinquennale
(anche considerata la proroga covid), per le sanzioni e parte degli interessi (limitatamente a quelli risalenti ad oltre cinque anni dalla data di notifica dell'intimazione impugnata), dal momento che “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass. Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022);
■ che per quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso, è da dichiararsi, limitatamente agli importi pretesi per sanzioni e parte degli interessi (come sopra precisato) della cartella n. 29720130012198443000,
l'illegittimità dell'intimazione impugnata, che va invece confermata per la restante parte.
■ che l'accoglimento solo parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico