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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2125/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
GALLO GIANFRANCO, EL
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031502574 IVA-REGIMI SPECIALI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad AdE di Roma, la società Ricorrente_1 srl, in persona del l.r. pro tempore, ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato che indicava per l'annualità 2019 una maggiore
IVA da versare per oltre € 54.000 oltre a sanzioni e interessi.
La ricorrente premetteva in punto di fatto che il predetto avviso di accertamento traeva origine dalla verifica fiscale eseguita nei confronti della società Società_1 Srl e relativa, tra l'altro, anche all'acquisto di autoveicoli effettuato dalla ricorrente proprio tramite la Società_1 Srl.
A dire dei verificatori sarebbe stata accertata la frode fiscale realizzata dalla Società_1 Srl, la quale faceva figurare le autovetture come acquistate in uno stato intracomunitario direttamente da soggetto privato, senza versare l'Iva, usufruendo del regime del margine, mentre in realtà ciò che si realizzava concretamente altro non era che un acquisto intracomunitario tra operatori commerciali del settore auto, dove l'acquirente avrebbe dovuto effettuare il pagamento.
Ciò premesso la contribuente eccepiva quanto segue:
· La possibilità dell'utilizzo in sede contenziosa dei documenti prodotti dalla ricorrente;
· Il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
· il legittimo utilizzo, da parte della Ricorrente_1 s.r.l., del c.d. "regime del margine", in considerazione anche del fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva già effettuato il controllo sui documenti relativi alle autovetture oggetto di cessione, autorizzando la immatricolazione in Italia dei veicoli, attraverso il c.d. sblocco del telaio. Inoltre, la ricorrente affermava la propria buona fede e la correttezza della documentazione riguardante l'operazione commerciale e, in ogni caso, l'insussistenza della prova della connivenza nella frode iva;
· l'errata determinazione della pretesa erariale;
· la violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 6 bis, commi 1 e 3 della legge 212/ 2000, in ordine all'affidamento in carico all'agente della riscossione in via anticipata ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) del d.l. n. 78/2010.
Si costituiva in giudizio l'AdE, contestando in maniera analitica, quanto dedotto da parte ricorrente, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare deve essere affrontata la questione relativa alla possibilità per la ricorrente di utilizzare in sede processuale i documenti non prodotti in sede contenziosa. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede contenziosa, prevista dall'art. 32, comma 4, del DPR n. 600 del 1973 per il caso di mancata ottemperanza all'invito dell'Ufficio a esibire documenti, opera solo qualora l'amministrazione finanziaria abbia contestualmente alla richiesta formulato uno specifico e puntuale avvertimento al contribuente circa le conseguenze dell'inadempimento e abbia concesso un congruo termine per l'adempimento. In assenza di tali elementi la norma, in quanto derogatoria dei principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost., non trova applicazione.
Nel caso di specie, nella richiesta inviata dall'Ufficio al contribuente, il predetto avvertimento è presente ed
è stato dato alla società un termine congruo (oltre un mese) per la produzione documentale e pertanto si può dire realizzata la preclusione di cui all'art. 32 sopra menzionato.
Ovviamente l'inutilizzabilità opera esclusivamente con riferimento ai documenti specificamente richiesti dall'amministrazione e non prodotti dal contribuente, non estendendosi ad altra documentazione diversa da quella oggetto di richiesta, che può essere liberamente prodotta in giudizio.
SI aggiunga, infine, che l'omessa produzione dei documenti richiesti in sede contenziosa risulta effettivamente imputabile al contribuente, non dipendendo da causa di forza maggiore (neppure addotte da parte ricorrente).
Ciò posto, risultano non utilizzabili a beneficio della ricorrente i documenti espressamente richiesti con l'invito e che risultano essere i seguenti:
- fatture di acquisto relative agli acquisti dalla Società_1;
- registri Iva;
- conti di mastro con allegato bilancio di verifica;
- estratti conto e distinte di pagamento relativamente agli acquisti dallaTassswagen;
- eventuali contratti, ordini e-mail con la suddetta società.
Ciò premesso, come è noto il D. Lgs. 41/1995 detta una disciplina organica ai fini Iva per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. Tale disciplina recepisce la direttiva n. 94/5/CE approvata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea il 14.02.1994, concernente il particolare regime comune di imposta sul valore aggiunto applicabile ai beni di occasione ed agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Il regime, volto ad evitare fenomeni di doppia imposizione ed effetti distorsivi della concorrenza nell'ambito del territorio comunitario, prevede, per particolari fattispecie, l'assoggettamento al tributo del solo utile lordo realizzato dai rivenditori, costituito, quindi, non dall'intero corrispettivo di cessione, ma dalla differenza, cosiddetto margine, tra il prezzo di vendita e quello di acquisto maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
Orbene, come correttamente ha evidenziato parte resistente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato i principi di diritto rilevanti in materia (si veda per tutte Cass. n.15630/2015), puntualizzando quanto segue: il regime c.d. del margine rappresenta un regime «speciale» rispetto all'ordinario regime impositivo IVA riguardante gli acquisti intracomunitari (tanto è che il soggetto passivo può optare, in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ove intenda portare in detrazione l'IVA assolta:
D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 3): pertanto è onere del contribuente provare, a fronte di una contestazione dell'amministrazione, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (cfr. Corte Cass. 5 sez. 31.1.2011 n. 2227); il difetto di tale prova comporta l'inapplicabilità del regime de «quo», indipendentemente dalla consapevolezza che della inesistenza dei presupposti abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull'aspetto sanzionatorio (cfr. Corte Cass. 5 sez. 31.1.2011 n. 2227); non vale allegare la estrema gravosità dell'onere di diligenza che graverebbe sul concessionario per svolgere gli accertamenti in ordine alle condizioni di soggetti residenti in altro Paese membro, quando nel «caso di autoveicoli, l'eventuale insussistenza di tali requisiti può talvolta essere agevolmente desunta dai libretti di circolazione..., cosicché va senz'altro affermata l'esistenza di un particolare onere di diligenza in capo all'acquirente, anche mediato, riguardo a dati risultanti dai libretti di circolazione» (cfr. Corte Cass. 5 sez. 12.2.2010 n. 3427)”. Inoltre, “se il primo cedente ha emesso fattura con indebita applicazione del regime sul margine tutte le successive cessioni, effettuate tra soggetti passivi IVA, risulteranno indebitamente assoggettate al medesimo regime del margine d'utile e legittimeranno l'Amministrazione a recuperare l'intera imposta dovuta”. E ancora: “il «rischio fiscale
» della operazione intracomunitaria, realizzata con applicazione del regime del margine ma in difetto dei presupposti richiesti (nella specie per mancanza dei requisiti fiscali soggettivi degli operatori comunitari - cedenti), ricade sul cessionario che, nei limiti imposti dall'onere di diligenza richiesto in base alle concrete circostanze, non abbia verificato preventivamene la regolarità sostanziale della operazione (e non soltanto laregolarità formale della fattura) anche con riferimento alla condizione soggettiva del cedente, risultando maggiore il grado di impegno esigibile nella predetta verifica, in dipendenza della qualità professionale del cessionario, ove trattasi di operatore commerciale del settore («diligentia viri eiusdem generis ac professionis
»)” (Cass. Sent. n. 574 del 28/01/2015).
In definitiva, come correttamente ha osservato parte resistente, la sussistenza dei presupposti applicativi del regime speciale del margine deve riguardare tutta la catena delle operazioni di compravendita che hanno interessato il veicolo usato, non rilevando a tal fine la circostanza che le transazioni vengano effettuate tra operatori nazionali oppure tra operatori comunitari.
E dal verbale di accertamento risulta con evidenza che la Società_1 non avesse i diritti per l'applicazione del regime del margine, determinando a cascata l'inapplicabilità di tale regime per tutta la catena di compravendite susseguenti: in particolare, non vi è prova che i veicoli fossero effettivamente usati ai sensi della normativa sul margine (che richiede specifiche caratteristiche affinché un veicolo possa dirsi usato tra cui il fatto che abbia percorso almeno 6.000 km); inoltre, elemento sintomatico decisivo, (anche in punto di mancanza di buona fede in capo alla ricorrente), circa la correttezza dell'accertamento induttivo, e del fatto che gli acquisti di veicoli fossero in frode all'IVA, è che, contrariamente ad ogni logica commerciale e d'impresa, i prezzi di vendita da Società_1 alla ricorrente fossero uguali o inferiori a quelli praticati al consumatore finale, segno evidente di una interposizione fittizia.
Il motivo relativo alla possibilità per la ricorrente di avvalersi dele regime del margine risulta quindi infondato.
Infondato è anche il motivo relativo al difetto di motivazione: l'atto impugnato dà infatti conto di quale siano stati gli autoveicoli rivenduti dalla ricorrente applicando illegittimamente il regime del margine e riporta ampiamente parti del PVC elevato nei conforti della società Società_1, dando dimostrazione delle ragioni per le quali tale società non potesse avvalersi del regime del margine: pertanto la ricorrente ha potuto conoscere le ragioni della pretesa e la normativa applicata a fondamento della stessa.
Infondato è anche il motivo relativo alla non correttezza dell'iscrizione a ruolo straordinario. Come correttamente osservato da parte resistente, sussistevano invece i presupposti per tale iscrizione, attesa la forte esposizione debitoria della società ricorrente e la messa in liquidazione della stessa (circostanze di fatto sulle quali la ricorrente non ha replicato); e invero sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di riscossione dei tributi, ai fini dell'iscrizione nel ruolo straordinario, non è idonea ad integrare il requisito del "fondato pericolo per la riscossione" la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società occorrendo, invece, che a tale condizione siaccompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l'occultamento di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedura di liquidazione, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un "vulnus" per il credito” (Cass. n. 22529/22).
Infondata infine è l'ulteriore doglianza relativa a un errato calcolo della maggiore imposta dovuta.
Correttamente, per quanto si è sopra opinato, l'Ufficio ha accertato la maggiore imposta, considerando le vendite delle autovetture indicate come operazioni imponibili Iva soggette ad aliquota ordinaria e non la regime agevolato del margine.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida per compensi in Euro 6.000,00 oltre spese generali al 15%.
Roma 23.1.26
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Gianfranco Gallo dott. Aldo Aceto
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
GALLO GIANFRANCO, EL
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031502574 IVA-REGIMI SPECIALI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad AdE di Roma, la società Ricorrente_1 srl, in persona del l.r. pro tempore, ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato che indicava per l'annualità 2019 una maggiore
IVA da versare per oltre € 54.000 oltre a sanzioni e interessi.
La ricorrente premetteva in punto di fatto che il predetto avviso di accertamento traeva origine dalla verifica fiscale eseguita nei confronti della società Società_1 Srl e relativa, tra l'altro, anche all'acquisto di autoveicoli effettuato dalla ricorrente proprio tramite la Società_1 Srl.
A dire dei verificatori sarebbe stata accertata la frode fiscale realizzata dalla Società_1 Srl, la quale faceva figurare le autovetture come acquistate in uno stato intracomunitario direttamente da soggetto privato, senza versare l'Iva, usufruendo del regime del margine, mentre in realtà ciò che si realizzava concretamente altro non era che un acquisto intracomunitario tra operatori commerciali del settore auto, dove l'acquirente avrebbe dovuto effettuare il pagamento.
Ciò premesso la contribuente eccepiva quanto segue:
· La possibilità dell'utilizzo in sede contenziosa dei documenti prodotti dalla ricorrente;
· Il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
· il legittimo utilizzo, da parte della Ricorrente_1 s.r.l., del c.d. "regime del margine", in considerazione anche del fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva già effettuato il controllo sui documenti relativi alle autovetture oggetto di cessione, autorizzando la immatricolazione in Italia dei veicoli, attraverso il c.d. sblocco del telaio. Inoltre, la ricorrente affermava la propria buona fede e la correttezza della documentazione riguardante l'operazione commerciale e, in ogni caso, l'insussistenza della prova della connivenza nella frode iva;
· l'errata determinazione della pretesa erariale;
· la violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 6 bis, commi 1 e 3 della legge 212/ 2000, in ordine all'affidamento in carico all'agente della riscossione in via anticipata ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) del d.l. n. 78/2010.
Si costituiva in giudizio l'AdE, contestando in maniera analitica, quanto dedotto da parte ricorrente, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare deve essere affrontata la questione relativa alla possibilità per la ricorrente di utilizzare in sede processuale i documenti non prodotti in sede contenziosa. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede contenziosa, prevista dall'art. 32, comma 4, del DPR n. 600 del 1973 per il caso di mancata ottemperanza all'invito dell'Ufficio a esibire documenti, opera solo qualora l'amministrazione finanziaria abbia contestualmente alla richiesta formulato uno specifico e puntuale avvertimento al contribuente circa le conseguenze dell'inadempimento e abbia concesso un congruo termine per l'adempimento. In assenza di tali elementi la norma, in quanto derogatoria dei principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost., non trova applicazione.
Nel caso di specie, nella richiesta inviata dall'Ufficio al contribuente, il predetto avvertimento è presente ed
è stato dato alla società un termine congruo (oltre un mese) per la produzione documentale e pertanto si può dire realizzata la preclusione di cui all'art. 32 sopra menzionato.
Ovviamente l'inutilizzabilità opera esclusivamente con riferimento ai documenti specificamente richiesti dall'amministrazione e non prodotti dal contribuente, non estendendosi ad altra documentazione diversa da quella oggetto di richiesta, che può essere liberamente prodotta in giudizio.
SI aggiunga, infine, che l'omessa produzione dei documenti richiesti in sede contenziosa risulta effettivamente imputabile al contribuente, non dipendendo da causa di forza maggiore (neppure addotte da parte ricorrente).
Ciò posto, risultano non utilizzabili a beneficio della ricorrente i documenti espressamente richiesti con l'invito e che risultano essere i seguenti:
- fatture di acquisto relative agli acquisti dalla Società_1;
- registri Iva;
- conti di mastro con allegato bilancio di verifica;
- estratti conto e distinte di pagamento relativamente agli acquisti dallaTassswagen;
- eventuali contratti, ordini e-mail con la suddetta società.
Ciò premesso, come è noto il D. Lgs. 41/1995 detta una disciplina organica ai fini Iva per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. Tale disciplina recepisce la direttiva n. 94/5/CE approvata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea il 14.02.1994, concernente il particolare regime comune di imposta sul valore aggiunto applicabile ai beni di occasione ed agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Il regime, volto ad evitare fenomeni di doppia imposizione ed effetti distorsivi della concorrenza nell'ambito del territorio comunitario, prevede, per particolari fattispecie, l'assoggettamento al tributo del solo utile lordo realizzato dai rivenditori, costituito, quindi, non dall'intero corrispettivo di cessione, ma dalla differenza, cosiddetto margine, tra il prezzo di vendita e quello di acquisto maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
Orbene, come correttamente ha evidenziato parte resistente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato i principi di diritto rilevanti in materia (si veda per tutte Cass. n.15630/2015), puntualizzando quanto segue: il regime c.d. del margine rappresenta un regime «speciale» rispetto all'ordinario regime impositivo IVA riguardante gli acquisti intracomunitari (tanto è che il soggetto passivo può optare, in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ove intenda portare in detrazione l'IVA assolta:
D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 3): pertanto è onere del contribuente provare, a fronte di una contestazione dell'amministrazione, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (cfr. Corte Cass. 5 sez. 31.1.2011 n. 2227); il difetto di tale prova comporta l'inapplicabilità del regime de «quo», indipendentemente dalla consapevolezza che della inesistenza dei presupposti abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull'aspetto sanzionatorio (cfr. Corte Cass. 5 sez. 31.1.2011 n. 2227); non vale allegare la estrema gravosità dell'onere di diligenza che graverebbe sul concessionario per svolgere gli accertamenti in ordine alle condizioni di soggetti residenti in altro Paese membro, quando nel «caso di autoveicoli, l'eventuale insussistenza di tali requisiti può talvolta essere agevolmente desunta dai libretti di circolazione..., cosicché va senz'altro affermata l'esistenza di un particolare onere di diligenza in capo all'acquirente, anche mediato, riguardo a dati risultanti dai libretti di circolazione» (cfr. Corte Cass. 5 sez. 12.2.2010 n. 3427)”. Inoltre, “se il primo cedente ha emesso fattura con indebita applicazione del regime sul margine tutte le successive cessioni, effettuate tra soggetti passivi IVA, risulteranno indebitamente assoggettate al medesimo regime del margine d'utile e legittimeranno l'Amministrazione a recuperare l'intera imposta dovuta”. E ancora: “il «rischio fiscale
» della operazione intracomunitaria, realizzata con applicazione del regime del margine ma in difetto dei presupposti richiesti (nella specie per mancanza dei requisiti fiscali soggettivi degli operatori comunitari - cedenti), ricade sul cessionario che, nei limiti imposti dall'onere di diligenza richiesto in base alle concrete circostanze, non abbia verificato preventivamene la regolarità sostanziale della operazione (e non soltanto laregolarità formale della fattura) anche con riferimento alla condizione soggettiva del cedente, risultando maggiore il grado di impegno esigibile nella predetta verifica, in dipendenza della qualità professionale del cessionario, ove trattasi di operatore commerciale del settore («diligentia viri eiusdem generis ac professionis
»)” (Cass. Sent. n. 574 del 28/01/2015).
In definitiva, come correttamente ha osservato parte resistente, la sussistenza dei presupposti applicativi del regime speciale del margine deve riguardare tutta la catena delle operazioni di compravendita che hanno interessato il veicolo usato, non rilevando a tal fine la circostanza che le transazioni vengano effettuate tra operatori nazionali oppure tra operatori comunitari.
E dal verbale di accertamento risulta con evidenza che la Società_1 non avesse i diritti per l'applicazione del regime del margine, determinando a cascata l'inapplicabilità di tale regime per tutta la catena di compravendite susseguenti: in particolare, non vi è prova che i veicoli fossero effettivamente usati ai sensi della normativa sul margine (che richiede specifiche caratteristiche affinché un veicolo possa dirsi usato tra cui il fatto che abbia percorso almeno 6.000 km); inoltre, elemento sintomatico decisivo, (anche in punto di mancanza di buona fede in capo alla ricorrente), circa la correttezza dell'accertamento induttivo, e del fatto che gli acquisti di veicoli fossero in frode all'IVA, è che, contrariamente ad ogni logica commerciale e d'impresa, i prezzi di vendita da Società_1 alla ricorrente fossero uguali o inferiori a quelli praticati al consumatore finale, segno evidente di una interposizione fittizia.
Il motivo relativo alla possibilità per la ricorrente di avvalersi dele regime del margine risulta quindi infondato.
Infondato è anche il motivo relativo al difetto di motivazione: l'atto impugnato dà infatti conto di quale siano stati gli autoveicoli rivenduti dalla ricorrente applicando illegittimamente il regime del margine e riporta ampiamente parti del PVC elevato nei conforti della società Società_1, dando dimostrazione delle ragioni per le quali tale società non potesse avvalersi del regime del margine: pertanto la ricorrente ha potuto conoscere le ragioni della pretesa e la normativa applicata a fondamento della stessa.
Infondato è anche il motivo relativo alla non correttezza dell'iscrizione a ruolo straordinario. Come correttamente osservato da parte resistente, sussistevano invece i presupposti per tale iscrizione, attesa la forte esposizione debitoria della società ricorrente e la messa in liquidazione della stessa (circostanze di fatto sulle quali la ricorrente non ha replicato); e invero sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di riscossione dei tributi, ai fini dell'iscrizione nel ruolo straordinario, non è idonea ad integrare il requisito del "fondato pericolo per la riscossione" la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società occorrendo, invece, che a tale condizione siaccompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l'occultamento di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedura di liquidazione, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un "vulnus" per il credito” (Cass. n. 22529/22).
Infondata infine è l'ulteriore doglianza relativa a un errato calcolo della maggiore imposta dovuta.
Correttamente, per quanto si è sopra opinato, l'Ufficio ha accertato la maggiore imposta, considerando le vendite delle autovetture indicate come operazioni imponibili Iva soggette ad aliquota ordinaria e non la regime agevolato del margine.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida per compensi in Euro 6.000,00 oltre spese generali al 15%.
Roma 23.1.26
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Gianfranco Gallo dott. Aldo Aceto