Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/04/2026, n. 7474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7474 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13355 del 2025, proposto da
CO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9644295401, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano, Luca Marcello, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Bello in Roma, via di San Basilio 72;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di NN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Carpani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione - Ufficio Sanzioni Contratti e Vigilanza operatori Economici Qualificati il 3 ottobre 2025, avente a oggetto “ conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii .” – fascicolo USAN/1606/2025/sd;
- dell’annotazione pubblicata dall’Anac il 4 ottobre 2025 nell’area B del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a carico della Società, di cui si riporta il contenuto: “ la Stazione Appaltante (S.A.) ACER NN – C.F. 00080700396 con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 46565 del 25.03.2025 ha segnalato di avere disposto con delibera n. 3 del 23.01.2025 la risoluzione contrattuale dell’affidamento denominato «Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – Lavori di riqualificazione del fabbricato sito in Faenza, via Ponte Romano n. 30 – C.I.G. 9644295401» nei confronti dell’Operatore Economico(O.E.) IMACO S.p.A. – C.F. 08853751009 per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016. In particolare, la S.A. ha precisato che: l’esecuzione dei lavori è stata caratterizzata da continui ritardi, carenza organizzativa, discontinua presenza delle maestranze in cantiere e della mancata realizzazione del fabbricato nonostante la decorrenda dell’intero tempo utile, essendo stato effettuato unicamente lo scavo per le fondazioni, unitamente ad alcuni sottoservizi ed al getto di pulizia consistenti in circa il 5% delle opere; l’impresa non ha fornito elementi a dimostrazione di una reale intenzione di procedere con le lavorazioni in appalto, ACER NN non ha fatto uso distorto del potere risolutivo e non ha disatteso alcuna regola procedimentale.
IMACO S.p.A. ha eccepito quanto segue. Fin dalla consegna dei lavori l’O.E. ha rilevato diverse criticità in cantiere (presenza di un’impresa terza operante su un fabbricato confinante, la cui attività impediva l’allestimento dell’area per interferenze sia negli accessi, sia nelle lavorazioni; condizioni igienico-sanitarie degli appartamenti del primo piano del fabbricato ai quali, per gli eventi alluvionali di maggio 2023, era impossibile accedere ed eseguire le demolizioni). L’esecuzione dei lavori è stata interessata da accadimenti eccezionali ed imprevedibili, non imputabili all’impresa, che hanno impedito il completamento delle opere entro il termine previsto, ed in particolare: la sospensione dei lavori a seguito dell’occupazione dell’area di cantiere da altra impresa; le varianti derivanti dalla necessità di spostamento degli impianti elettrici e di distribuzione del gas; la rilevazione della presenza di amianto che ha determinato non previsti interventi di bonifica; l’adozione dell’ordinanza regionale del 26.7.2024 circa il divieto di svolgere attività lavorative nei cantieri edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle 16; la nomina di un nuovo RUP dal 1.10.2024 con le relative tempistiche per il passaggio di consegne; avverse condizioni metereologiche; errori progettuali. Il procedimento di risoluzione è stato irrituale e illegittimo per palesi violazioni procedimentali da parte della S.A. nella fase di contestazione degli addebiti, per mancato rispetto del contraddittorio, per vizi di forma del provvedimento, con utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l’automatica esclusione della partecipazione alle gare pubbliche ”;
- ove occorrer possa, di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi espressamente inclusa la nota dell’Autorità del 22 maggio 2025, recante “Avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di NN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa AT RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Parte ricorrente ha proposto il presente ricorso, impugnando il provvedimento di conclusione del procedimento ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016 con cui ha Anac disposto l’annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, fascicolo USAN/1606/2025/sd della notizia della risoluzione del contratto stipulato del contratto d’appalto avente a oggetto i “lavori di riqualificazione del fabbricato sito in Faenza, Via Ponte Romano n. 30”, disposta da ACER in data 27 gennaio 2025.
1.1. Ha premesso di essersi aggiudicata la gara per l’affidamento del contratto sopra indicato; i lavori sono stati affidati in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016. La ricorrente già dopo il verbale di consegna aveva rilevato alcune difficoltà presenti nel cantiere; in data 25 luglio 2023 le parti hanno stipulato in contratto, fissando la data per la conclusione dei lavori al 27 giugno 2024; il termine è poi stato prorogato sino al 17 novembre 2024. Nel corso dell’esecuzione dei lavori si sarebbero verificati degli eventi eccezionali ed imprevedibili che hanno comportato la sospensione dei lavori e la necessità di procedere in variante allo spostamento degli impianti elettrici, dei contatori del gas e cui si è aggiunta la presenza di amianto da bonificare. Inoltre, a causa delle ondate di calore, la Regione Emilia Romagna ha disposto il divieto di svolgere attività lavorative dal 29 luglio al 31 agosto dalle 12:30 alle 16:00. A tali circostanze si sono aggiunte eccezionali precipitazioni che hanno interessato il territorio, rendendo difficoltosa la prosecuzione dei lavori. Il 5 dicembre 2024 la stazione appaltante ha convocato la ricorrente per il 9 dicembre per verificare lo stato dei lavori, che ha risposto il 6 dicembre 2024 di non poter presenziare a causa dello scarso preavviso. Con nota del 27 gennaio 2025 la stazione appaltante ha disposto la risoluzione in danno, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. n. 50/2016. La notizia è stata segnalata all’Anac che, avviato il procedimento ed instaurato il contradditorio, disattesa la richiesta di audizione della ricorrente, ha annotato il provvedimento sul Casellario quale notizia utile.
1.2. Ritenendo ingiusta la decisione dell’Anac, la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione:
“ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. violazione e falsa applicazione dell’art. 213 del d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 18 del Regolamento Anac per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza .”, con cui ha dedotto il cattivo esercizio del potere di annotazione attribuito all’Anac che si è limitata ad un esame estrinseco della vicenda, senza motivare sulle ragioni che l’hanno indotta a ritenere la notizia annotata quale utile e senza prendere posizione sulle difese articolate dalla ricorrente nelle proprie memorie difensive; in particolare, non ha tenuto conto delle palesi violazioni nell’esercizio del diritto al contraddittorio nel procedimento ai sensi dell’art. 108, co. 3, d.lgs. n. 50/16;
“ II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 213 del d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 15 e 18 del Regolamento Anac per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta .”, in cui ha sottolineato le difficoltà che si sono verificate nel corso di tutto il rapporto, non adeguatamente valorizzate dall’Anac, che non ha svolto nessuna puntuale valutazione al riguardo.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso.
1.3. L’Anac si è costituita e ha depositato una memoria l’8 novembre 2025, insistendo per la correttezza del suo operato ed evidenziando come nell’annotazione si fosse dato adeguato spazio a tutte le tesi difensive della ricorrente, domandando, quindi, che il ricorso venisse respinto.
1.4. La stazione appaltante - Azienda Casa Emilia-Romagna Della Provincia Di NN – Acer NN – si è costituita e ha depositato una memoria difensiva il 20 gennaio 2026, contestando la ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente ed evidenziando come già con la nota del 16 novembre 2024 la stazione appaltante aveva contestato alla ricorrente gli addebiti che avrebbero condotto alla risoluzione, “ con avvertenza che in caso di inosservanza ACER NN avrebbe proceduto al sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza e per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti ” (cfr. pag. 9 della memoria); tale nota non è stata riscontrata. Il 5 dicembre 2024 è stata comunicata la data del sopralluogo a cui la ricorrente non ha partecipato; il 19 dicembre 2024 il RUP ha redatto la sua relazione sullo stato di consistenza e la contestazione degli addebiti, inviata ad CO, con assegnazione del termine sino al 7 gennaio 2025 per controdeduzioni; anche in questo caso la società non ha riscontrato la richiesta. È seguita, quindi, la risoluzione del contratto oggetto di segnalazione. Per altro verso ha sottolineato come le circostanze asseritamente imprevedibili ed eccezionali sono state adeguatamente gestite tramite altrettanti provvedimenti di sospensione dei lavori e di proroga del termine finale assegnato, nonostante i quali la ricorrente è rimasta gravemente inadempiente, eseguendo, alla data fissata per il loro completamento, solo il 5% di quanto previsto, insistendo affinchè il ricorso venisse rigettato.
1.5. Depositate le memorie di replica, ai sensi dell’art. 73, c.p.a., all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Preliminarmente, prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, l’Anac “ gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 ” e stabilisce “ le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 ”.
È noto anche che l’art. 8, co. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità ha poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, b) “ le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ”.
3.1. La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “ fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di «utilità» della annotazione ” (cfr. Tar Lazio, sez. I, n. 4107/2021 Tar Lazio, sez. I quater, 13 maggio 2022, n. 6032, 1 dicembre 2023, n. 18068, 12 luglio 2024, n. 10205), tra cui rientrano le ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, evidenziando in proposito che “ nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che –com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) ” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, n. 6032/2022).
Quanto alle informazioni da riportare nell’annotazione questo Tribunale ha più volte sottolineato che, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità “ un onere di completezza espositiva ” e che quest’ultima “ nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione ” (cfr. Tar Lazio, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere dell’Anac è solo quello di dare “ sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti ” (Tar Lazio, sez. I quater, 24 ottobre 2022, n.13626), riportando nell’annotazione l’eventuale pendenza di un contenzioso avente ad oggetto i fatti in essa riportati (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 23 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, sez. I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186).
Di recente è stato ribadito come l’Anac non rivesta “ un ruolo arbitrale ”, non essendo possibile affidarle “ con la prospettazione di una versione dei fatti - o di un’interpretazione della disciplina normativa e negoziale che regola il rapporto contrattuale - diversa da quella fatta propria dal committente, il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, nella maggior parte dei casi definibile solo all’esito di complesse indagini istruttorie, dell’analisi di copiose produzioni documentali e di perizie tecniche, di competenza del giudice ordinario, a meno che non dimostri, offrendo nitide prove o argomentazioni in tal senso, che l’amministrazione è incorsa in un utilizzo «abnorme», cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione. D’altra parte, alla luce dei principi ricavabili dall’art. 2, co. 1, seconda parte, della l. 241/1990, un giudizio di «manifesta infondatezza della segnalazione» sembra postulare che le ragioni dell’operatore economico segnalato possano essere apprezzate sulla base di un’unica questione di fatto o di diritto, senza dover risolvere intricate vicende contenziose o effettuare tortuose operazioni ermeneutiche ” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 10 marzo 2025, n. 1005).
3.2. Con particolare riguardo al concetto di “ manifesta infondatezza ” di recente questa sezione ha avuto modo di specificare come l’unico caso nel quale l’Anac è tenuta ad archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché ricorra “ l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento .” (T.a.r. Lazio, sez. I quater, 15 novembre 2025, n. 20424).
3.3. Anche il giudice d’appello ha, di recente, ribadito che “ L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; 7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC); 7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante; 7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante “segnalante”, sia dall’operatore economico “segnalato” (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato ” (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2025, n. 9226).
3.3. Con riferimento al necessario rispetto del principio del contraddittorio è stato affermato che l’uso abnorme del potere unilaterale di risoluzione contrattuale si possa desumere “ nei casi in cui non sia stato rispettato il procedimento disciplinato dall’art. 108, co.3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016 (oggi dall’art. 10 dell’allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023) ” (T.a.r. Lazio, sez. I quater, 11 marzo 2024, n. 4788).
4. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le censure articolate dalla ricorrente con i motivi di ricorso sono destituite di fondamento.
4.1. Il collegio, infatti, ritiene che non possa dubitarsi dell’utilità della notizia annotata, riguardante un provvedimento di risoluzione contrattuale, rientrante inconfutabilmente tra le fattispecie annotabili.
Non può infatti condividersi la prospettazione di parte ricorrente che sembra pretendere che l’Anac prenda posizione sulle specifiche deduzioni in base alle quali non vi sarebbe stato un grave inadempimento, rimesse, come sopra osservato, alla valutazione del giudice munito di giurisdizione sulla risoluzione contrattuale.
La valutazione circa la gravità dell’inadempimento del contratto, infatti, è rimessa all’amministrazione – stazione appaltante – che ha adottato il provvedimento risolutorio e, in caso di contestazione giudiziale, al giudice ordinario. Diversamente ritenendo, si avallerebbe un’inammissibile - e non voluta dal legislatore - sovrapposizione di ruoli, rimettendo all’Anac di valutare se, in effetti, le condotte attribuite alla ricorrente integrino o meno un grave inadempimento.
4.2. La notizia, per altro verso - sempre tenuto conto delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate - non presenta elementi di manifesta infondatezza, non potendosi desumere altrimenti dalle deduzioni offerte in tal senso in sede procedimentale – né nel corso del presente giudizio - da parte ricorrente, volte per lo più a contestare la legittimità della decisione della stazione appaltante, riversando su di lei le responsabilità della vicenda risolutoria.
4.2.1. La ricorrente sostiene, infatti, che la stazione appaltante avrebbe adottato un provvedimento illegittimo maturando tale convinzione con riferimento alle vicende che hanno interessato il cantiere (che avrebbero reso difficoltosa l’esecuzione dei lavori) e alla dedotta violazione del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 108, d.lgs. n. 50/2016 in termini di esercizio del diritto al contraddittorio.
A tal riguardo si osserva che, le risultanze istruttorie hanno consentito di appurare che:
- la stazione appaltante aveva contestato alla ricorrente gli addebiti che avrebbero condotto alla risoluzione già con la nota del 16 novembre 2024, prot. 11281/2024 “ con avvertenza che in caso di inosservanza ACER NN avrebbe proceduto al sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza e per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti ”; nella suddetta nota le contestazioni rivolte dal RUP sono sufficientemente circostanziate nella parte in cui viene rilevato che “ in data 15/11/2024 non erano presenti maestranze in cantiere (sulla base di un sopralluogo condotto da tecnici Acer); non risulta pervenuto il Cronoprogramma aggiornato dei lavori; non è stata richiesta autorizzazione al subappalto; non sono stati comunicati subcontratti e subforniture. ” Tale nota non è stata riscontrata dalla ricorrente;
- il 5 dicembre 2024 la stazione appaltante ha comunicato la data del sopralluogo fissato al 9 dicembre 2024; la ricorrente non ha partecipato al sopralluogo;
- il 19 dicembre 2024 il RUP ha redatto la sua relazione sullo stato di consistenza, inviata ad CO, con assegnazione del termine sino al 7 gennaio 2025 per controdeduzioni, non trasmesse; in particolare nella relazione sullo stato di consistenza a firma del RUP è riportato che l’operatore economico alla data del 6 settembre 2024 aveva completato il 4,47% dei lavori; successivamente è stata concessa un’ulteriore proroga per la conclusione degli stessi in ragione dell’evento alluvionale con nuovo termine sino al 17 novembre 2024; dopo tale sospensione, nonostante la verifica a seguito di sopralluogo della praticabilità dell’area di cantiere, i lavori non proseguivano, protraendosi le inadempienze; a tale data, pur essendo trascorso tutto il tempo utile contrattuale (365 giorni naturali consecutivi oltre alla proroga concessa di 40 giorni naturali e consecutivi) è stato accertato che la ricorrente non aveva adempiuto alle prestazioni contrattuali;
- CO non ha trasmesso alcuna osservazione.
Tale ricostruzione non è stata contestata dalla parte ricorrente che, riguardo alla presunta violazione del suo diritto al contraddittorio, si è limitata a sostenere che la lesione si sarebbe consumata in ragione del breve preavviso (pari a quattro giorni) per il sopralluogo fissato al 9 dicembre 2024 e che il termine assegnato per le controdeduzioni - sino al 7 gennaio 2025 - nella contestazione degli addebiti del 19 dicembre 2024 non fosse sufficiente, in quanto pari a 10 giorni lavorativi.
Trattasi, all’evidenza, di contestazioni di carattere pretestuoso che non dimostrano alcuna patente violazione del procedimento disciplinato dall’art. 108 d.lgs. n. 50/2016.
Se è vero, infatti, che la violazione di tale procedimento può costituire elemento sintomatico dell’abnormità del provvedimento risolutorio, è anche vero che, in ragione delle considerazioni sopra espresse, tale violazione, per rilevare nel procedimento per l’annotazione sul Casellario, deve assumere palese evidenza, con pregnanza tale da aver impedito totalmente all’operatore economico un’interlocuzione con la stazione appaltante, il che può verificarsi, esemplificativamente, nel caso in cui la contestazione degli addebiti, con assegnazione del termine per le osservazioni, sia stata del tutto omessa.
In altri termini, il diritto al contraddittorio deve essere adeguatamente garantito e tutelato, onde consentire al destinatario del provvedimento di veicolare le proprie difese e giustificazioni, ma le garanzie procedimentali non devono ridursi ad un mero simulacro formale, dovendo tradursi nella lesione di un interesse di natura sostanziale.
Nel caso di specie, la contestazione è stata trasmessa e i termini risultano formalmente rispettati; di contro la parte ricorrente non ha dato evidenza di aver riscontrato, neppure tardivamente, le reiterate richieste rivoltele dall’amministrazione e non ha indicato, neppure nel presente giudizio, le giustificazioni che avrebbe indirizzato all’amministrazione nel corso di tale procedimento.
Deriva, alla luce di quanto sopra esposto, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
5. Non può essere accolto neppure il secondo motivo con cui la ricorrente contesta che non sia stata data opportuna evidenza della straordinarietà degli eventi che hanno condotto alla risoluzione.
La complessiva vicenda, infatti, non presenta quei caratteri di straordinarietà e di eccezionalità che avrebbero imposto all’Anac un approfondimento istruttorio, nè evidenti giustificazioni in termini di non imputabilità delle condotte.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa, su cui di fatto le parti coinvolte concordano, si ricava, infatti, che ad ogni specifico evento potenzialmente riconducibile ad una causa di forza maggiore (occupazione dell’area da parte di altra impresa, esigenza di adeguamenti negli impianti, eventi metereologici) è seguito un provvedimento di sospensione dei lavori e la concessione di una proroga per il loro completamento. Tale circostanza trova conferma nel fatto che, da un’iniziale data di conclusione dei lavori fissata al 27 giugno 2024 si è giunti a quella del 17 novembre 2024. A tale data erano stati completati solo il 5% dei lavori.
Le considerazioni sopra espresse consentono di concludere che, nella specie, si verte proprio in quei casi in cui la giurisprudenza ritiene che, ferma restando la necessità di garantire che la notizia sia connotata da completezza espositiva delle relative versioni delle parti, l’Autorità non possa legittimamente intervenire ad apprezzare la fondatezza delle tesi esposte, pena un’indebita sostituzione della stessa al giudice ordinario, deputato a dirimere le controversie in tali materie.
6. Per tutte queste ragioni il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio LI, Presidente
AT RO, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AT RO | Orazio LI |
IL SEGRETARIO