Articolo 13 della Legge 8 marzo 1968, n. 152
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 aprile 1968
Art. 13. (Contributo di riscatto)

Il riscatto dei periodi di servizio di cui all'articolo precedente viene effettuato previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'INADEL in base a coefficienti attuariali previsti da apposite tabelle da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 2 aprile 1968
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