Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 345
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica atto presupposto

    Le parti resistenti non hanno fornito prova della notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto all'ingiunzione impugnata.

  • Accolto
    Irregolarità della richiesta di pagamento

    Gli eredi rispondono solo pro quota (in proporzione alla propria quota ereditaria) e non in solido per i tributi locali, per cui un'ingiunzione per l'intero importo è da ritenersi irregolare.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    I crediti tributari sono estinti per decorrenza del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi del corso della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 345
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo