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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1631/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Corso Mazzini 188 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2 Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 90020230039006414 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi di Nominativo_1, deceduto in data 17 febbraio 2018, proponevano ricorso avverso Comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 49689/2024, notificata da Soget a Ricorrente_3 in data 15 febbraio 2024; comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 48776/2024, notificata a Ricorrente_1 in data 16 febbraio 2024 e comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 48785/2024, notificata a Ricorrente_2 in data 15 febbraio 2024, tutte riferite a Tari, anno 2016.
Deducevano che non era mai stato notificato al de cuius alcun avviso di accertamento o avviso concernente richiesta di pagamento della TARES per il 2016, per cui tale inadempimento aveva determinato, da un lato, la decadenza dell'Ente dal diritto di esercitare il proprio potere impositivo, dall'altro, il maturare, rispettivamente al 31 dicembre 2021, della prescrizione.
Eccepivano l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento poichè a ciascuno di essi era stato richiesto l'intero tributo Tares e non l'importo pro quota e senza tenere conto dell'esistenza dell'altra figlia del de cuius, anche essa erede.
Si costituiva la Soget eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché non erano stati impugnati gli atti presupposti.
Rilevava che il Comune di Catanzaro, aveva notificato in data 1 febbraio 2022 l'avviso di accertamento e che successivamente aveva dato incarico ad essa Concessionaria di riscuotere i crediti non pagati.
Il Comune di Catanzaro regolarmente evocato in giudizio non si costituiva.
Con memorie datate 12.1.2026 i ricorrenti ribadivano quanto già dedotto con l'atto introduttivo.
All'udienza del 5 febbraio 2026,la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è fondato e va accolto.
Parti resistenti, non hanno fornito prova della notificazione dell'avviso di accertamento, indicato come atto presupposto all'ingiunzione impugnata.
Dalla mancata prova della notificazione dell'atto presupposto discende la nullità delle comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido con intimazione di pagamento impugnate.
In effetti: <la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto una sequenza determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo garantire l'esercizio diritto difesa contribuente>>
Deveno altresì ritenersi illegittimi gli atti impugnati, in quanto per i tributi locali (come la Tari) gli eredi rispondono solo pro quota (in proporzione alla propria quota ereditaria) e non in solido, per cui un'ingiunzione per l'intero importo è, quindi, da ritenersi irregolare, non essendo applicabile ai tributi locali il principio di solidarietà fra gli eredi, valido solo per le imposte sui redditi, imposte di successione e imposte di registro .
I crediti tributari sono inoltre estinti per decorrenza del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi del corso della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e dichiara prescritti i crediti portati dall'atto impugnato. Condanna in solido al pagamento delle spese e competenze di giudizio il Comune di Catanzaro e SO.
GE.T S.p.A., a favore dei ricorrenti, che liquida in Euro 379,00, di cui Euro 30,00 per contributo unificato, ed il resto per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
RI GO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1631/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Corso Mazzini 188 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2 Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 90020230039006414 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi di Nominativo_1, deceduto in data 17 febbraio 2018, proponevano ricorso avverso Comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 49689/2024, notificata da Soget a Ricorrente_3 in data 15 febbraio 2024; comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 48776/2024, notificata a Ricorrente_1 in data 16 febbraio 2024 e comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 48785/2024, notificata a Ricorrente_2 in data 15 febbraio 2024, tutte riferite a Tari, anno 2016.
Deducevano che non era mai stato notificato al de cuius alcun avviso di accertamento o avviso concernente richiesta di pagamento della TARES per il 2016, per cui tale inadempimento aveva determinato, da un lato, la decadenza dell'Ente dal diritto di esercitare il proprio potere impositivo, dall'altro, il maturare, rispettivamente al 31 dicembre 2021, della prescrizione.
Eccepivano l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento poichè a ciascuno di essi era stato richiesto l'intero tributo Tares e non l'importo pro quota e senza tenere conto dell'esistenza dell'altra figlia del de cuius, anche essa erede.
Si costituiva la Soget eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché non erano stati impugnati gli atti presupposti.
Rilevava che il Comune di Catanzaro, aveva notificato in data 1 febbraio 2022 l'avviso di accertamento e che successivamente aveva dato incarico ad essa Concessionaria di riscuotere i crediti non pagati.
Il Comune di Catanzaro regolarmente evocato in giudizio non si costituiva.
Con memorie datate 12.1.2026 i ricorrenti ribadivano quanto già dedotto con l'atto introduttivo.
All'udienza del 5 febbraio 2026,la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è fondato e va accolto.
Parti resistenti, non hanno fornito prova della notificazione dell'avviso di accertamento, indicato come atto presupposto all'ingiunzione impugnata.
Dalla mancata prova della notificazione dell'atto presupposto discende la nullità delle comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido con intimazione di pagamento impugnate.
In effetti: <la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto una sequenza determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo garantire l'esercizio diritto difesa contribuente>>
Deveno altresì ritenersi illegittimi gli atti impugnati, in quanto per i tributi locali (come la Tari) gli eredi rispondono solo pro quota (in proporzione alla propria quota ereditaria) e non in solido, per cui un'ingiunzione per l'intero importo è, quindi, da ritenersi irregolare, non essendo applicabile ai tributi locali il principio di solidarietà fra gli eredi, valido solo per le imposte sui redditi, imposte di successione e imposte di registro .
I crediti tributari sono inoltre estinti per decorrenza del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi del corso della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e dichiara prescritti i crediti portati dall'atto impugnato. Condanna in solido al pagamento delle spese e competenze di giudizio il Comune di Catanzaro e SO.
GE.T S.p.A., a favore dei ricorrenti, che liquida in Euro 379,00, di cui Euro 30,00 per contributo unificato, ed il resto per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
RI GO