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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
DE ON MASSIMILIANO, TO
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4568/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio I. A. A. Di Salerno - 80003090653
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2017
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 IRPEF-ALTRO 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 IRPEF-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 REC.CREDITO.IMP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 600/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memoria del 2.2.2026): “l'adita Autorità, VISIONATA LA DOCUMENTAZIONE ESIBITA DALL'ADER, non esiterà ad accogliere le suddette eccezioni/osservazioni e ad annullare l'intimazione impugnata, i ruoli e le cartelle in essa richiamate ed a condannare esso Concessionario alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore, come da nota spese che si deposita.”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “Rigettare il ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.”.
Agenzia delle Entrate: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria voler: • In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi sopra dedotti;
8 • in ogni caso e senza rinuncia alle precedenti eccezioni, rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato, e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.”.
Camera di Commercio: “-Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'intimata C.C.I.A.A. di Salerno;
-Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1;
-In ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese e competenze difensive di questo grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alle controparti in data 9.9.2025 e depositato il 29.9.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 24.7.2025, l'intimazione di pagamento n. 10020259007932604, portante richiesta di pagamento dei crediti portati, tra le altre, dalle seguenti cartelle:
a) cartella di pagamento n. 10020090007522284, notificata il 16.04.2009 e intimante l'omesso pagamento dell'Irpef 2005 e del credito d'imposta 2005, per € 10.549,56 compresi interessi e sanzioni;
b) cartella di pagamento n. 1002012000253814, notificata il 26.01.2012 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2008, per € 199,18, compresi interessi e sanzioni;
c) cartella di pagamento n. 10020120043747854, notificata il 4.1.2013 e intimante l'omesso pagamento dell'Irpef 2009 e del diritto annuale 2009, per € 3.539,87, compresi interessi e sanzioni;
d) cartella di pagamento n. 10020140017105340, notificata il 17.6.2014 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2011, per € 164,90;
e) cartella di pagamento n. 10020150034189423, notificata il 22.3.2016 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2013, per € 180,76;
f) cartella di pagamento n. 10020180006412688, notificata il 26.03.2018 intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2014, per € 141,96, compresi interessi e sanzioni;
g) cartella di pagamento n. 10020190022230052, notificata il 30.9.2021 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2015, per € 107,79, compresi interessi e sanzioni;
h) cartella di pagamento n. 10020190053350175, notificata il 30.09.2021 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2016, per € 85,69, compresi interessi e sanzioni;
i) cartella di pagamento n. 10020210004388469, notificata l'8.5.2023 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2011, per € 83,27, compresi interessi e sanzioni.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, formulando i seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti;
2) illegittimità dell'intimazione perché relativa a crediti ormai prescritti, quanto meno con riguardo ad interessi e sanzioni.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, resistendo alla domanda e depositando le relate di notifica delle cartelle e di varie intimazioni di pagamento pregresse.
Si sono costituiti anche la Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio, resistendo alla domanda.
In data 2.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, contestando la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, depositate dall'ADER.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto, per quanto di ragione.
In particolare, va rilevato, in primo luogo, che non vi è prova della notifica delle due intimazioni di pagamento successive alla notifica delle cartelle da sub a) a sub e) sopra individuate.
Difatti, l'AVI n. 10020169006085204000 risulta notificata tramite consegna a persona qualificatasi come
“cugina” ma non dichiaratasi convivente con il destinatario, il che imponeva, anche in questo caso, l'invio di una raccomandata informativa.
Orbene, giova rammentare che l'art 14 del d.P.R. n. 600/1973 prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste.
A norma dell'art. 139, quarto comma, c.p.c., ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, è previsto che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata 'semplice' che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.
In tutti i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell'atto, e compensando, in tal modo, il progressivo allontanamento dell'atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale, che della effettuata consegna venga dato avviso con lettera raccomandata al destinatario (art. 139, comma 4, c.p.c.; art. 7, comma 6, legge n. 890/1982).
Come rilevato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
(richiamato anche dall'art 26 del d.P.R. n. 602/1973), pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c. e anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte
(Cass. n. 14093/22).
Nel caso di specie, manca la prova della spedizione della C.A.D., essendo stato solo esibito un “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” che non consente di appurare la correttezza dell'invio, in assenza di esibizione dell'avviso di ricevimento (“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A. D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa": (Cass. Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953 - 01).
Non vi è, invece, prova della notifica dell'AVI n. 10020179001555473/000, mentre il preavviso di fermo n.
10080201400004157000 non è stato prodotto (è presente in atti solo la relata di notifica).
Stante, quindi, la mancata notifica di atti interruttivi, sono da ritersi prescritti i crediti di cui alle cartelle. n.
10020090007522284, n. 1002012000253814, n. 10020120043747854, n. 10020140017105340, n.
10020150034189423 e n. 10020180006412688, ossia quelle da a) ad f) dell'elenco sopra riportato, tenuto conto della natura quinquennale della prescrizione per i diritti camerali (“Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale.”: Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897, Rv. 665290 - 01).
Anche la notifica della cartella n. 10020210004388469 appare non regolare, in quanto avvenuta, via PEC, ad un indirizzo che il ricorrente ha dimostrato non essere il proprio (cfr. doc. all. alla memoria di replica). Del resto, l'intimazione impugnata in questa sede è stata inviata a mezzo posta raccomandata.
Rispetto a tale ultima cartella, quindi, l'atto impugnato è nullo in parte qua, per omessa notifica dell'atto presupposto.
E' invece regolare la notifica della cartella n. 10020190022230052000 e della cartella n. 10020190053350175000, avvenuta con la procedura prevista in caso di irreperibilità assoluta.
Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese possono venire compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei termini di cui in parte motiva, e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
DE ON MASSIMILIANO, TO
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4568/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio I. A. A. Di Salerno - 80003090653
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 DIRITTO ANNUALE 2017
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 IRPEF-ALTRO 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 IRPEF-ALTRO 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 10020259007932604 REC.CREDITO.IMP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 600/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memoria del 2.2.2026): “l'adita Autorità, VISIONATA LA DOCUMENTAZIONE ESIBITA DALL'ADER, non esiterà ad accogliere le suddette eccezioni/osservazioni e ad annullare l'intimazione impugnata, i ruoli e le cartelle in essa richiamate ed a condannare esso Concessionario alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore, come da nota spese che si deposita.”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “Rigettare il ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.”.
Agenzia delle Entrate: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria voler: • In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi sopra dedotti;
8 • in ogni caso e senza rinuncia alle precedenti eccezioni, rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato, e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.”.
Camera di Commercio: “-Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'intimata C.C.I.A.A. di Salerno;
-Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1;
-In ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese e competenze difensive di questo grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alle controparti in data 9.9.2025 e depositato il 29.9.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 24.7.2025, l'intimazione di pagamento n. 10020259007932604, portante richiesta di pagamento dei crediti portati, tra le altre, dalle seguenti cartelle:
a) cartella di pagamento n. 10020090007522284, notificata il 16.04.2009 e intimante l'omesso pagamento dell'Irpef 2005 e del credito d'imposta 2005, per € 10.549,56 compresi interessi e sanzioni;
b) cartella di pagamento n. 1002012000253814, notificata il 26.01.2012 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2008, per € 199,18, compresi interessi e sanzioni;
c) cartella di pagamento n. 10020120043747854, notificata il 4.1.2013 e intimante l'omesso pagamento dell'Irpef 2009 e del diritto annuale 2009, per € 3.539,87, compresi interessi e sanzioni;
d) cartella di pagamento n. 10020140017105340, notificata il 17.6.2014 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2011, per € 164,90;
e) cartella di pagamento n. 10020150034189423, notificata il 22.3.2016 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2013, per € 180,76;
f) cartella di pagamento n. 10020180006412688, notificata il 26.03.2018 intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2014, per € 141,96, compresi interessi e sanzioni;
g) cartella di pagamento n. 10020190022230052, notificata il 30.9.2021 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2015, per € 107,79, compresi interessi e sanzioni;
h) cartella di pagamento n. 10020190053350175, notificata il 30.09.2021 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2016, per € 85,69, compresi interessi e sanzioni;
i) cartella di pagamento n. 10020210004388469, notificata l'8.5.2023 e intimante l'omesso pagamento del diritto annuale 2011, per € 83,27, compresi interessi e sanzioni.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, formulando i seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti;
2) illegittimità dell'intimazione perché relativa a crediti ormai prescritti, quanto meno con riguardo ad interessi e sanzioni.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, resistendo alla domanda e depositando le relate di notifica delle cartelle e di varie intimazioni di pagamento pregresse.
Si sono costituiti anche la Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio, resistendo alla domanda.
In data 2.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, contestando la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, depositate dall'ADER.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto, per quanto di ragione.
In particolare, va rilevato, in primo luogo, che non vi è prova della notifica delle due intimazioni di pagamento successive alla notifica delle cartelle da sub a) a sub e) sopra individuate.
Difatti, l'AVI n. 10020169006085204000 risulta notificata tramite consegna a persona qualificatasi come
“cugina” ma non dichiaratasi convivente con il destinatario, il che imponeva, anche in questo caso, l'invio di una raccomandata informativa.
Orbene, giova rammentare che l'art 14 del d.P.R. n. 600/1973 prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste.
A norma dell'art. 139, quarto comma, c.p.c., ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, è previsto che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata 'semplice' che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.
In tutti i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell'atto, e compensando, in tal modo, il progressivo allontanamento dell'atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale, che della effettuata consegna venga dato avviso con lettera raccomandata al destinatario (art. 139, comma 4, c.p.c.; art. 7, comma 6, legge n. 890/1982).
Come rilevato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
(richiamato anche dall'art 26 del d.P.R. n. 602/1973), pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c. e anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte
(Cass. n. 14093/22).
Nel caso di specie, manca la prova della spedizione della C.A.D., essendo stato solo esibito un “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” che non consente di appurare la correttezza dell'invio, in assenza di esibizione dell'avviso di ricevimento (“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A. D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa": (Cass. Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953 - 01).
Non vi è, invece, prova della notifica dell'AVI n. 10020179001555473/000, mentre il preavviso di fermo n.
10080201400004157000 non è stato prodotto (è presente in atti solo la relata di notifica).
Stante, quindi, la mancata notifica di atti interruttivi, sono da ritersi prescritti i crediti di cui alle cartelle. n.
10020090007522284, n. 1002012000253814, n. 10020120043747854, n. 10020140017105340, n.
10020150034189423 e n. 10020180006412688, ossia quelle da a) ad f) dell'elenco sopra riportato, tenuto conto della natura quinquennale della prescrizione per i diritti camerali (“Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale.”: Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897, Rv. 665290 - 01).
Anche la notifica della cartella n. 10020210004388469 appare non regolare, in quanto avvenuta, via PEC, ad un indirizzo che il ricorrente ha dimostrato non essere il proprio (cfr. doc. all. alla memoria di replica). Del resto, l'intimazione impugnata in questa sede è stata inviata a mezzo posta raccomandata.
Rispetto a tale ultima cartella, quindi, l'atto impugnato è nullo in parte qua, per omessa notifica dell'atto presupposto.
E' invece regolare la notifica della cartella n. 10020190022230052000 e della cartella n. 10020190053350175000, avvenuta con la procedura prevista in caso di irreperibilità assoluta.
Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese possono venire compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei termini di cui in parte motiva, e compensa le spese.