Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 845
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata prova della notifica di alcune intimazioni di pagamento successive alle cartelle e della notifica di una cartella via PEC ad un indirizzo errato. Ha inoltre ritenuto che la notifica di un preavviso di fermo non fosse stata prodotta. Di conseguenza, i crediti relativi alle cartelle non correttamente notificate sono stati considerati prescritti.

  • Accolto
    Illegittimità dell'intimazione per prescrizione dei crediti

    La Corte ha accolto la doglianza relativa alla prescrizione dei crediti per diritti camerali, basandosi sulla prescrizione quinquennale e sulla mancata prova della notifica degli atti interruttivi per diverse cartelle. Ha invece ritenuto regolare la notifica di altre due cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 845
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 845
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo