Articolo 2 della Legge 16 novembre 1939, n. 1889
Articolo 1
Versione
11 gennaio 1940
Art. 2.

Con decreto, da emanarsi di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicate le Amministrazioni od Enti rispetto ai quali sono tenute ferme le autorizzazioni gia' concesse, anche se anteriormente alla entrata in vigore del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611.

Si intendono revocate le autorizzazioni gia' concesse, rispetto alle Amministrazioni, od Enti non compresi nel menzionato decreto.

Per gli affari in corso la revoca ha effetto a decorrere dal 180° giorno dalla pubblicazione del decreto previsto nel primo comma del presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 11 gennaio 1940