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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2617/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140301290276000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140301290276000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, in persona del l.r.p. t., chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720140301290276000, richiamata dall'intimazione di pagamento n. 09720249075412391000, inerenti a diritti camerali e alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2010 e 2012, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato la mancanza della pretesa tributaria, la prescrizione del credito tributario e la decadenza.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, eccependo il difetto di legittimazione passiva e sollecitando il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall' art. 4 del d.l.vo n. 546/1992 ed ora dall'art. 48 del d.l.vo n. 175/2024.
L'art. 5 del d.l.vo n. 546/1992 – e ora l'art. 50 del d.l.vo n. 175/2024 – dispone, poi, che la competenza delle
Corti di Giustizia Tributaria è inderogabile, stabilendo, altresì, la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
Ebbene, con puntuale riferimento alla vicenda in esame, la parte ricorrente ha proposto ricorso contro due atti tributari, l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale di cui sopra, emessi dal Concessionario della riscossione avente sede in Roma, conseguendone la competenza a decidere della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado della corrispondente circoscrizione.
Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia di primo grado di Catanzaro
dichiara la propria incompetenza territoriale, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, davanti alla quale la parte ricorrente dovrà riassumere il processo entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente decisione;
spese compensate.
Catanzaro, 27 gennaio 2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2617/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140301290276000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140301290276000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, in persona del l.r.p. t., chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720140301290276000, richiamata dall'intimazione di pagamento n. 09720249075412391000, inerenti a diritti camerali e alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2010 e 2012, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato la mancanza della pretesa tributaria, la prescrizione del credito tributario e la decadenza.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, eccependo il difetto di legittimazione passiva e sollecitando il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall' art. 4 del d.l.vo n. 546/1992 ed ora dall'art. 48 del d.l.vo n. 175/2024.
L'art. 5 del d.l.vo n. 546/1992 – e ora l'art. 50 del d.l.vo n. 175/2024 – dispone, poi, che la competenza delle
Corti di Giustizia Tributaria è inderogabile, stabilendo, altresì, la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
Ebbene, con puntuale riferimento alla vicenda in esame, la parte ricorrente ha proposto ricorso contro due atti tributari, l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale di cui sopra, emessi dal Concessionario della riscossione avente sede in Roma, conseguendone la competenza a decidere della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado della corrispondente circoscrizione.
Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia di primo grado di Catanzaro
dichiara la propria incompetenza territoriale, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, davanti alla quale la parte ricorrente dovrà riassumere il processo entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente decisione;
spese compensate.
Catanzaro, 27 gennaio 2026 Il Giudice monocratico