Art. 8.
Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovra' tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.
Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.
L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovra' svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze della assistenza.
Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovra' tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.
Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.
L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovra' svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze della assistenza.