Articolo 8 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 7Articolo 9
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18 aprile 1943
Art. 8.

Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovra' tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.

Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.

L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovra' svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze della assistenza.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943
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