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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Abruzzo - Sede Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSP.NE RIMBORS n. 4149 ADD.PROV.ACCISA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: nessuno è comparso.
Resistente: il difensore del resistente si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di l'Aquila, per l' annullamento del provvedimento di sospensione del rimborso, prot. n. 4149/2024, emesso dall'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di l'Aquila, e notificato, a mezzo pec, alla Società in data 12 aprile 2024, e relativo alla richiesta di rimborso per un importo totale complessivo pari a euro 26.137,14 oltre interessi in punto di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione al periodo 2011.
Il richiesto rimborso riguarda la restituzione dell'addizionale illo tempore addebitata alle somministrazioni di energia elettrica effettuate nella Provincia di L'Aquila che si è vista obbligata a restituire alla società Società_1 SRL in virtù dell'Ordinanza di condanna passata in giudicato del Tribunale di Bologna n. R.G. 13213/2021, datata 27 settembre 2022 .
Nel caso in esame viene sostenuto fatto presente che l'Ufficio delle Dogane di l'Aquila notificava, in data 10 novembre 2023, alla Società il provvedimento di accoglimento prot. n. 11021/2023 con il quale ha “ritenuto di poter accogliere l'istanza di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 S.p.A. delle somme cui è stata condannata alla restituzione a titolo di addizionali all'accisa sull'energia elettrica - € 26.137,14 – indebitamente percepite a titolo di rivalsa nel periodo 01.01.2010-30.11.2010, relativamente al POD Numero_1 sito in Provincia di L'Aquila”. Tuttavia in data 12 aprile 2024, l'Ufficio delle Dogane notificava alla Società il provvedimento prot. n. 4149/2024 individuato in epigrafe con il quale disponeva la sospensione delle somme riconosciute alla contribuente per euro 26.137,14, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per la presenza di carichi non definitivamente accertati così come individuati nella “nota prot. n. 15099 del
19.03.2024.
In diritto la ricorrente società ha eccepito: l' illegittimità del provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.; l'insussistenza dei presupposti legittimanti la tutela cautelare. Nelle proprie conclusioni ha chiesto alla adita C.G.T. di annullare il provvedimento di sospensione del rimborso in epigrafe indicato, in accoglimento del suesposto motivo di ricorso e condannare, conseguentemente, l'Agenzia delle Accise
Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di l'Aquila all'erogazione dello stesso;
condannare l'Agenzia delle
Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di l'Aquila alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009,
n. 69.
--Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'Aquila, in merito alle contestazioni di parte ricorrente, ha sostenuto che più volte i giudici di legittimità in merito all'art. 69 del R.D. 18.11.1923, n.
2440, che reca ai commi 6 e 7 una disposizione analoga all'articolo 23 in commento, tale statuizione introduce una vera e propria misura cautelare, espressione del potere di autotutela delle Amministrazioni dello Stato, che, in presenza di “ragioni di credito”, possono sospendere il pagamento degli importi dovuti con provvedimento che richiede solo il fumus boni iuris del credito vantato dall'Amministrazione.
Nelle proprie conclusioni detto Ente resistente ha chiesto all'adita Corte di Giustizia voglia rigettare nel merito il ricorso presentato confermando la legittimità del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
In data 19.05.2025 ,con Istanza congiunta entrambe le parti in giudizio hanno chiesto che venga dichiarata dalla adita C.G.T. l'estinzione del giudizio estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adita Corte che con Istanza congiunta di estinzione del giudizio, prodotta in data in atti in data
19.05.2025, relativa alla causa n. 484/2024 R.G.R., le parti in questione hanno chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ex art. 46 del D.Lgs 31.12.1992, n.
546, con compensazione di spese di lite.
Stante tale fatto va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
L'Aquila li 09.02.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
VA NT GI NT
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Abruzzo - Sede Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSP.NE RIMBORS n. 4149 ADD.PROV.ACCISA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: nessuno è comparso.
Resistente: il difensore del resistente si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di l'Aquila, per l' annullamento del provvedimento di sospensione del rimborso, prot. n. 4149/2024, emesso dall'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di l'Aquila, e notificato, a mezzo pec, alla Società in data 12 aprile 2024, e relativo alla richiesta di rimborso per un importo totale complessivo pari a euro 26.137,14 oltre interessi in punto di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione al periodo 2011.
Il richiesto rimborso riguarda la restituzione dell'addizionale illo tempore addebitata alle somministrazioni di energia elettrica effettuate nella Provincia di L'Aquila che si è vista obbligata a restituire alla società Società_1 SRL in virtù dell'Ordinanza di condanna passata in giudicato del Tribunale di Bologna n. R.G. 13213/2021, datata 27 settembre 2022 .
Nel caso in esame viene sostenuto fatto presente che l'Ufficio delle Dogane di l'Aquila notificava, in data 10 novembre 2023, alla Società il provvedimento di accoglimento prot. n. 11021/2023 con il quale ha “ritenuto di poter accogliere l'istanza di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 S.p.A. delle somme cui è stata condannata alla restituzione a titolo di addizionali all'accisa sull'energia elettrica - € 26.137,14 – indebitamente percepite a titolo di rivalsa nel periodo 01.01.2010-30.11.2010, relativamente al POD Numero_1 sito in Provincia di L'Aquila”. Tuttavia in data 12 aprile 2024, l'Ufficio delle Dogane notificava alla Società il provvedimento prot. n. 4149/2024 individuato in epigrafe con il quale disponeva la sospensione delle somme riconosciute alla contribuente per euro 26.137,14, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per la presenza di carichi non definitivamente accertati così come individuati nella “nota prot. n. 15099 del
19.03.2024.
In diritto la ricorrente società ha eccepito: l' illegittimità del provvedimento cautelare di sospensione del rimborso.; l'insussistenza dei presupposti legittimanti la tutela cautelare. Nelle proprie conclusioni ha chiesto alla adita C.G.T. di annullare il provvedimento di sospensione del rimborso in epigrafe indicato, in accoglimento del suesposto motivo di ricorso e condannare, conseguentemente, l'Agenzia delle Accise
Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di l'Aquila all'erogazione dello stesso;
condannare l'Agenzia delle
Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di l'Aquila alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009,
n. 69.
--Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'Aquila, in merito alle contestazioni di parte ricorrente, ha sostenuto che più volte i giudici di legittimità in merito all'art. 69 del R.D. 18.11.1923, n.
2440, che reca ai commi 6 e 7 una disposizione analoga all'articolo 23 in commento, tale statuizione introduce una vera e propria misura cautelare, espressione del potere di autotutela delle Amministrazioni dello Stato, che, in presenza di “ragioni di credito”, possono sospendere il pagamento degli importi dovuti con provvedimento che richiede solo il fumus boni iuris del credito vantato dall'Amministrazione.
Nelle proprie conclusioni detto Ente resistente ha chiesto all'adita Corte di Giustizia voglia rigettare nel merito il ricorso presentato confermando la legittimità del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
In data 19.05.2025 ,con Istanza congiunta entrambe le parti in giudizio hanno chiesto che venga dichiarata dalla adita C.G.T. l'estinzione del giudizio estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adita Corte che con Istanza congiunta di estinzione del giudizio, prodotta in data in atti in data
19.05.2025, relativa alla causa n. 484/2024 R.G.R., le parti in questione hanno chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ex art. 46 del D.Lgs 31.12.1992, n.
546, con compensazione di spese di lite.
Stante tale fatto va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
L'Aquila li 09.02.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
VA NT GI NT