Ordinanza cautelare 26 aprile 2024
Sentenza breve 16 settembre 2024
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/02/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01439/2025REG.PROV.COLL.
N. 07806/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7806 del 2024, proposto da DR SS, rappresentato e difeso dall’Avvocato Simone Cadeddu e dall’Avvocato Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, n. 79
contro
Università degli Studi Roma Tre, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Luisa Torchia e dall’Avvocato Gabriele Sabato, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;
EL IL De Santis, rappresentato e difeso dall’Avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Commissione per la procedura di copertura di un posto professore universitario di ruolo di diritto civile, non costituita in giudizio;
IO CA, non costituito in giudizio.
TO LI, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza n. 16382 del 16 settembre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti, relativa all’annullamento del verbale n. 5 del 26 gennaio 2024, di conclusione negativa dei lavori della Commissione per la procedura di copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tre e di EL IL De Santis;
vista la dichiarazione del 28 gennaio 2025, notificata in pari data, con la quale la parte appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso;
visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 c.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Consigliere NO NO e udito per il controinteressato, EL IL De Santis, l’Avvocato Federico Dinelli;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli Studi di Roma Tre – di qui in avanti l’Università – ha bandito una procedura per la copertura di un posto da professore ordinario di diritto processuale civile, alla quale partecipava l’attuale ricorrente.
1.1. La Commissione esaminatrice non è riuscita a concludere i lavori nel termine di sei mesi prefissato dal bando, poiché nell’ultima riunione utile non era presente un componente e, inoltre, non aveva ricevuto riscontro alla richiesta di proroga formulata al Rettore.
1.2. Avverso tale arresto procedimentale ha presentato ricorso con contestuale istanza cautelare il prof. DR SS, contestando vari profili di eccesso di potere e la violazione del Regolamento di Ateneo.
1.3. Si sono costituiti il controinteressato prof. EL IL De Santis e l’Ateneo intimato, i quali hanno depositato memorie difensive e documenti in vista della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.
1.4. Il Tribunale, ritenuto che l’avvenuto decorso del termine per la conclusione dei lavori non fosse ostativo all’adozione di un provvedimento di riapertura dello stesso e di fissazione di una nuova scadenza, ha accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 1658/2024 e, per l’effetto, ha ordinato al Rettore di pronunciarsi sulla concessione della proroga, adottando in caso positivo le eventuali ulteriori misure ai fini della regolare prosecuzione dei lavori stessi.
2. Il Rettore ha adottato un provvedimento di carattere negativo, motivato sulla base della “ carenza dei comprovati ed eccezionali motivi ” richiesti dal Regolamento di Ateneo e dell’avvenuta notifica dell’odierno ricorso al prof. CA, che sarebbe divenuto incompatibile con il ruolo di componente della Commissione esaminatrice in ragione della pendenza della lite.
2.1. Il Rettore ha disposto inoltre lo scioglimento della Commissione per la scadenza termine di sei mesi, « fatte salve le domande di partecipazione alla procedura di chiamata presentate dai candidati entro il termine del 29/06/2023 e le rinunce pervenute alla data del presente decreto », e ha rivolto al Dipartimento di Giurisprudenza la richiesta di designazione dei nuovi componenti al fine di poter procedere alla nomina dell’organo in diversa composizione.
2.2. Tale provvedimento è stato gravato dal ricorrente in prime cure con motivi aggiunti, censurando innanzitutto i vizi della motivazione, che si limiterebbe a ricalcare in materia di proroga la disposizione regolamentare (art. 4, comma 6, del Regolamento, all. 3 prodotto dall’Ateneo), senza tuttavia illustrare in concreto i presupposti per l’applicazione (“comprovati ed eccezionali motivi”).
2.3. Inoltre, il prof. SS ha denunciato lo sviamento di potere dovuto alla mancata esclusione del componente della Commissione che non avrebbe consentito di portare a termine le valutazioni.
2.4. All’impugnativa si è accompagnata la richiesta di tutela cautelare.
2.5. L’Ateneo e il controinteressato depositavano memorie difensive.
2.6. Alla camera di consiglio del 22 luglio 2024, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione dal primo giudice.
3. All’esito del giudizio, il Tribunale, con la sentenza n. 16382 del 16 settembre 2024, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario e ha respinto i motivi aggiunti.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il prof. DR SS, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto la riforma.
4.1. Si sono costituiti l’Università e il controinteressato, EL IL De Santis, per chiedere la reiezione dell’appello.
4.2. Con la dichiarazione depositata il 28 gennaio 2025, notificata in pari data, l’appellante ha dichiarato di rinunciare al gravame.
4.2. Nell’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 il Collegio, sentito il difensore del controinteressato, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il giudizio di appello deve essere dichiarato estinto.
6. Con atto del 28 gennaio 2025, notificato alle controparti, l’appellante ha dichiarato di rinunciare al gravame, precisando che l’Università e il controinteressato hanno aderito alla rinuncia, con compensazione delle spese.
6.1. Non resta, dunque, che dichiarare estinto il giudizio di appello per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
7. Le spese del presente grado del giudizio, stante l’intervenuto accordo delle parti sul punto, possono essere interamente compensate tra le stesse ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
7.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da DR SS, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il presente giudizio di appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di DR SS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
NO NO, Presidente FF, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO NO |
IL SEGRETARIO