Art. 55. (Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria) 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della gestione marittimi della soppressa Cassa, per i periodi di navigazione estera riscattata con corrispondente iscrizione esclusiva alla gestione stessa, compresi tra il 1 luglio 1920 e la data anzidetta, e' costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i medesimi periodi, a tutti gli effetti derivanti dalla predetta costituzione di posizione assicurativa.
2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali il marittimo ha versato i contributi alla predetta Gestione marittimi ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione e stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall' articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 , dall' articolo 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall' articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 .
3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana puo' superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione e' stata compiuta.
4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25.
2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali il marittimo ha versato i contributi alla predetta Gestione marittimi ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione e stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall' articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 , dall' articolo 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall' articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 .
3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana puo' superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione e' stata compiuta.
4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25.