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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1858 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARTELLI ANGELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/06/2025 i coniugi Parte_3
[...] , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Parte_2
16/01/1974, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 07/08/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 469, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli, nata a Persona_1
Vimercate (MI) il 25/06/2009, e nato a [...] Persona_2
(MB) il 26/08/2012;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 14556/2021 del 13/09/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. e la sig.ra in Parte_1 Parte_2
Messina e regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio anno
2008, Atto 469, Parte 2, Serie A Mandamento Unico e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) i figli minori, e , Persona_1 Persona_2
vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse dovranno essere adottate concordemente da entrambi i genitori;
3) Il sig. Pt_1
2 avrà facoltà di incontrare i figli – salvo diverso accordo tra i Per_1
coniugi - con le seguenti modalità temporali: a) il martedi dall'uscita della scuola fino alle ore 21, ovvero pernottando presso il padre che avrà cura di portarli a scuola il giorno seguente dove verranno presi dalla madre all'uscita, nonché alternativamente alla madre un fine settimana dal venerdì dall'uscita dalla scuola alle ore 21 della domenica compreso il pernottamento, salvo possibilità di concordare diversamente;
b) il padre, alternativamente con l'altro genitore, avrà la facoltà di tenere con sé i figli durante le festività di
Natale e Capodanno, per cinque giorni consecutivi comprensivi di pernottamento, un anno in essi compreso il giorno di Natale e l'altro il giorno di Capodanno ad anni alterni;
per le festività pasquali, la domenica di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
c) Il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per un periodo di vacanze, durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive comprensive di pernottamento, così anche la madre, ovvero con altre e diverse modalità e tempi che saranno preventivamente concordati dai coniugi, almeno entro metà giugno, tenuto conto anche degli impegni e/o necessità di lavoro di entrambi. d) in occasione di compleanni, onomastici, cresima, comunione, o altro evento particolare dei figli, entrambi i genitori hanno diritto di partecipare agli eventi e di stare con gli stessi;
nel caso di festeggiamenti, questi potranno avvenire insieme oppure separatamente, in quest'ultimo caso a pranzo con il padre e a cena con la madre e viceversa, ad anni alterni. e) I minori trascorreranno con il padre o con la madre, il giorno del rispettivo compleanno di questi ultimi e la festa del papà e della mamma. f) i genitori potranno, di comune intesa, concordare in qualsiasi momento variazioni alle dette modalità di esercizio del diritto di visita affinché sia esercitato in conformità con le esigenze di vita e lavorative dei coniugi e ed anche per adeguarsi meglio e alle esigenze di vita e scolastiche dei minori. 4) il sig. verserà per il mantenimento dei Per_1
3 figli la somma mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio). Detta somma, da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese, dovrà rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate;
5)
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra . 6) Parte_2
Entrambi i coniugi sono in condizione di provvedere al proprio mantenimento e pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile. 7) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio del rispettivo passaporto per l'eventuale espatrio. In considerazione della decisione di procedere con divorzio congiunto, i coniugi con il presente atto intendono altresì regolare ogni questione di natura economico-patrimoniale e conseguente convengono di obbligarsi reciprocamente a quanto segue: a) i coniugi possiedono un conto corrente cointestato le cui somme depositate sono di esclusiva pertinenza del sig. , il conto verrà chiuso una Per_1
volta che sarà estinto il mutuo dell'immobile sito in Capriale San Gervasio,
Censuario San Gervasio D'Adda, in Via Gregorio Barbagio n. 40, ceduto a titolo gratuito dalla sig.ra al sig. , pertanto la sig.ra non Pt_2 Per_1 Pt_2
potrà avanzare alcuna pretesa su tale conto corrente”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 10/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 14556/2021 del 13/09/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/06/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 07/08/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 469, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_2
5 16/01/1974, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1858 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARTELLI ANGELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/06/2025 i coniugi Parte_3
[...] , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Parte_2
16/01/1974, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 07/08/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 469, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli, nata a Persona_1
Vimercate (MI) il 25/06/2009, e nato a [...] Persona_2
(MB) il 26/08/2012;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 14556/2021 del 13/09/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. e la sig.ra in Parte_1 Parte_2
Messina e regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio anno
2008, Atto 469, Parte 2, Serie A Mandamento Unico e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) i figli minori, e , Persona_1 Persona_2
vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse dovranno essere adottate concordemente da entrambi i genitori;
3) Il sig. Pt_1
2 avrà facoltà di incontrare i figli – salvo diverso accordo tra i Per_1
coniugi - con le seguenti modalità temporali: a) il martedi dall'uscita della scuola fino alle ore 21, ovvero pernottando presso il padre che avrà cura di portarli a scuola il giorno seguente dove verranno presi dalla madre all'uscita, nonché alternativamente alla madre un fine settimana dal venerdì dall'uscita dalla scuola alle ore 21 della domenica compreso il pernottamento, salvo possibilità di concordare diversamente;
b) il padre, alternativamente con l'altro genitore, avrà la facoltà di tenere con sé i figli durante le festività di
Natale e Capodanno, per cinque giorni consecutivi comprensivi di pernottamento, un anno in essi compreso il giorno di Natale e l'altro il giorno di Capodanno ad anni alterni;
per le festività pasquali, la domenica di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
c) Il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per un periodo di vacanze, durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive comprensive di pernottamento, così anche la madre, ovvero con altre e diverse modalità e tempi che saranno preventivamente concordati dai coniugi, almeno entro metà giugno, tenuto conto anche degli impegni e/o necessità di lavoro di entrambi. d) in occasione di compleanni, onomastici, cresima, comunione, o altro evento particolare dei figli, entrambi i genitori hanno diritto di partecipare agli eventi e di stare con gli stessi;
nel caso di festeggiamenti, questi potranno avvenire insieme oppure separatamente, in quest'ultimo caso a pranzo con il padre e a cena con la madre e viceversa, ad anni alterni. e) I minori trascorreranno con il padre o con la madre, il giorno del rispettivo compleanno di questi ultimi e la festa del papà e della mamma. f) i genitori potranno, di comune intesa, concordare in qualsiasi momento variazioni alle dette modalità di esercizio del diritto di visita affinché sia esercitato in conformità con le esigenze di vita e lavorative dei coniugi e ed anche per adeguarsi meglio e alle esigenze di vita e scolastiche dei minori. 4) il sig. verserà per il mantenimento dei Per_1
3 figli la somma mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio). Detta somma, da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese, dovrà rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate;
5)
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra . 6) Parte_2
Entrambi i coniugi sono in condizione di provvedere al proprio mantenimento e pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile. 7) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio del rispettivo passaporto per l'eventuale espatrio. In considerazione della decisione di procedere con divorzio congiunto, i coniugi con il presente atto intendono altresì regolare ogni questione di natura economico-patrimoniale e conseguente convengono di obbligarsi reciprocamente a quanto segue: a) i coniugi possiedono un conto corrente cointestato le cui somme depositate sono di esclusiva pertinenza del sig. , il conto verrà chiuso una Per_1
volta che sarà estinto il mutuo dell'immobile sito in Capriale San Gervasio,
Censuario San Gervasio D'Adda, in Via Gregorio Barbagio n. 40, ceduto a titolo gratuito dalla sig.ra al sig. , pertanto la sig.ra non Pt_2 Per_1 Pt_2
potrà avanzare alcuna pretesa su tale conto corrente”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 10/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 14556/2021 del 13/09/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/06/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 07/08/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 469, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_2
5 16/01/1974, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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