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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 44/2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Antonuccio, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), appresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._2
Trigilio, giusta procura in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2025, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2240/2024, pubblicata il 31 ottobre 2024, del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento pagina 1 di 6 iscritto al n. 3766/2023 R.G.), che, nella sua contumacia, l'aveva condannata al pagamento di somme per vizi della cosa venduta.
L'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 138 e 139 c.p.c., assumendo che la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza sia stata eseguita nel anziché nel Comune di , ove ella aveva trasferito la residenza da alcuni Controparte_2 CP_3 mesi, come attestato dal certificato storico.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, sostenendo la regolarità della notificazione presso la dimora abituale e, in subordine, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, invocando la presunzione di residenza nella casa coniugale e la fictio di conoscenza derivante dalla compiuta giacenza
All'udienza del 6 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame si denuncia violazione degli artt. 101, comma 1, 138 e 139 c.p.c.
In particolare, la deduce la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza emessa a Parte_1 definizione del giudizio, in quanto il ricorso introduttivo fu notificato a lei, a mezzo posta, al domicilio di mentre ella – che rimase contumace – aveva da alcuni mesi trasferito la propria residenza CP_2 in , ed in particolare alla via Avola n. 2, dove aveva tenuto la propria residenza per un breve CP_3 periodo (segnatamente dal 31 maggio al 16 novembre 2023), come da certificato storico di residenza allegato (v. doc. 6).
Il motivo è fondato.
Risulta dimostrato dagli atti allegati al ricorso introduttivo ex art. 281 undecies c.p.c. – ed è peraltro incontestato in fatto – che la notifica sia avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890. Il ricorso è stato notificato a in data 23 ottobre 2023, con Parte_1 immissione dell'avviso in cassetta e spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito, e perfezionamento quindi della notifica in data 3 novembre 2023, in conformità all'art. 8 L.
890/1982.
La prova del perfezionamento è stata fornita mediante il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), come richiesto dalla pagina 2 di 6 giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U, n. 10012/2021, che attribuisce alla CAD un ruolo essenziale per garantire la conoscibilità dell'atto), la quale risulta immessa nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione.
Da quanto sopra dovrebbe evincersi, secondo la tesi sostenuta dall'appellato Controparte_1
l'infondatezza del motivo di gravame, la regolarità della notifica e la correttezza della dichiarazione di contumacia della . Parte_1
Tale tesi non è condivisibile, in quanto il problema posto dalla controversia è un altro e riguarda il luogo della notifica dell'atto.
Infatti, fuori dall'ipotesi di consegna a mani proprie ex art. 138 c.p.c., la notificazione eseguita in un comune diverso da quelli indicati dall'art. 139 c.p.c. è affetta da nullità (Cass. n. 7234/1992). Nel caso di specie, l'atto è stato notificato nel Comune di mentre la destinataria aveva trasferito la CP_2 residenza a , circostanza documentalmente provata. CP_3
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c. la notificazione a persona fisica, se non effettuata “a mani proprie”, deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario dell'atto, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. L'ultimo comma della disposizione citata prevede che, quando non sia noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio.
Secondo interpretazione costante, l'ordine dei Comuni dove effettuare la ricerca è tassativo ed inderogabile: l'art. 139 c.p.c. consente la notificazione fuori del Comune di residenza del destinatario solo ove questa sia ignota, ponendo in tale ipotesi un ordine preferenziale obbligatorio (Cass. n.
17903/2010). Al contrario, se i luoghi citati fanno riferimento a Comuni diversi, il punto di partenza è costituito necessariamente dalla ricerca fatta nel comune di residenza. Soltanto se esso non è noto si ricorre al comune di dimora e, se questo è ancora ignoto, a quello di domicilio, come prevede l'ultimo comma della norma citata (Cass. n. 8984/2015).
Ciò posto, deve sottolinearsi che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione,
l'ignoranza cui fa riferimento l'art. 139 c.p.c., comma 6, nel regolare l'ipotesi in cui "non è noto" il comune di residenza, non è l'ignoranza meramente soggettiva del notificante, ma quella oggettiva, ossia quella che residua nonostante le ricerche esperibili con l'ordinaria diligenza, da effettuarsi prima della notificazione (Cass. 23587/2006; v. anche Cass. 8984/2015, che osserva come il Comune di residenza pagina 3 di 6 sia presuntivamente determinabile, fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche).
Va inoltre osservato che, ai fini della determinazione del luogo di residenza della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, mero valore presuntivo, che può essere superato da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, anche mediante presunzioni (Cass. n. 12613/2023; Cass. n. 9049/2020; Cass. n. 9373/2014).
Nel caso di specie, tuttavia, l'appellato non ha fornito la prova – a suo carico – che la residenza effettiva non sia affatto mutata. Gli elementi richiamati dall'appellato, fondati essenzialmente sul rilievo che il luogo di residenza della dovrebbe essere identificato con la casa coniugale, la Parte_1 quale individua presuntivamente la residenza, cioè il luogo di dimora abituale di tutti i componenti della famiglia, non sono sufficienti a dimostrare che, malgrado le dichiarazioni della destinataria, il mutamento della sua dimora abituale non si sia verificato.
Ed invero, per vincere la presunzione relativa che la residenza è stata trasferita nel luogo dichiarato, non basta la prova che il domicilio è in luogo diverso da quello della residenza anagrafica, giacché il codice civile (art. 44, comma 2) stabilisce una presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza, non l'opposta presunzione di coincidenza della residenza effettiva con il luogo di effettivo domicilio in difformità delle risultanze anagrafiche (Cass. n. 1014/1992).
Peraltro, l'assenza di elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva della destinataria rispetto a quella dichiarata trova conferma nella mancata consegna del piego nel luogo indicato dal notificante in CP_2
Alla luce delle considerazioni sopra svolte va dichiarata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita in luogo diverso da quelli tassativamente indicati dall'art. 139 c.p.c., comma 1 e 6, c.p.c., non sanata, atteso che la convenuta non si è costituita né si è proceduto alla rinnovazione della stessa notifica, sicché l'appellante non ha mai avuto conoscenza effettiva dell'atto. Non può trovare applicazione l'art. 156, comma 3, c.p.c., poiché la conoscenza legale presuppone che l'atto sia arrivato nel luogo di destinazione, circostanza esclusa dalla restituzione del plico al mittente (Cass. n. 24703/2017).
Ne consegue l'accoglimento della doglianza in esame, con assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione proposto dall'appellante.
pagina 4 di 6 Va, quindi, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, in conseguenza della rilevata nullità della notifica del ricorso introduttivo e stante la mancata costituzione della convenuta, con la conseguenza che le parti vanno rimesse davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Quanto alle spese, secondo Cass. 11865/2021, il giudice d'appello che rimette la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve provvedere sulle spese del grado di appello, condannando la parte che ha dato causa alla nullità.
Nel caso di specie, la parte soccombente è l'appellato, attore in primo grado, che - ai fini della validità della notifica fatta in un Comune diverso da quello di residenza - avrebbe avuto l'onere di provare di aver preventivamente compiuto le opportune ricerche anagrafiche.
Pertanto, le spese processuali del presente giudizio di appello - da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo all'entità (circa € 30.000,00 per sorte capitale) del credito in questione - seguono la soccombenza e vanno poste carico dell'appellato, mentre deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese del primo grado, non avendo la parte appellante svolto attività difensiva.
Sempre in base al principio di soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella misura già liquidata in atti, vanno definitivamente poste a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 44/2025 R.G.C.A., promossa da nei confronti di avverso la sentenza n. 2240/2024 del 31 ottobre Parte_1 Controparte_1
2024 del Tribunale di Siracusa, così statuisce:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e degli atti del giudizio di primo grado per nullità della notificazione dell'atto introduttivo e rimette la causa al Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 354
c.p.c.;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio di appello, che si liquidano in € 804,00 per esborsi e in € 4.996,00 per compensi (di cui €
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €
pagina 5 di 6 1.735,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellato anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte il 23 ottobre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 44/2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Antonuccio, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), appresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._2
Trigilio, giusta procura in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2025, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2240/2024, pubblicata il 31 ottobre 2024, del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento pagina 1 di 6 iscritto al n. 3766/2023 R.G.), che, nella sua contumacia, l'aveva condannata al pagamento di somme per vizi della cosa venduta.
L'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 138 e 139 c.p.c., assumendo che la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza sia stata eseguita nel anziché nel Comune di , ove ella aveva trasferito la residenza da alcuni Controparte_2 CP_3 mesi, come attestato dal certificato storico.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, sostenendo la regolarità della notificazione presso la dimora abituale e, in subordine, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, invocando la presunzione di residenza nella casa coniugale e la fictio di conoscenza derivante dalla compiuta giacenza
All'udienza del 6 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame si denuncia violazione degli artt. 101, comma 1, 138 e 139 c.p.c.
In particolare, la deduce la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza emessa a Parte_1 definizione del giudizio, in quanto il ricorso introduttivo fu notificato a lei, a mezzo posta, al domicilio di mentre ella – che rimase contumace – aveva da alcuni mesi trasferito la propria residenza CP_2 in , ed in particolare alla via Avola n. 2, dove aveva tenuto la propria residenza per un breve CP_3 periodo (segnatamente dal 31 maggio al 16 novembre 2023), come da certificato storico di residenza allegato (v. doc. 6).
Il motivo è fondato.
Risulta dimostrato dagli atti allegati al ricorso introduttivo ex art. 281 undecies c.p.c. – ed è peraltro incontestato in fatto – che la notifica sia avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890. Il ricorso è stato notificato a in data 23 ottobre 2023, con Parte_1 immissione dell'avviso in cassetta e spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito, e perfezionamento quindi della notifica in data 3 novembre 2023, in conformità all'art. 8 L.
890/1982.
La prova del perfezionamento è stata fornita mediante il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), come richiesto dalla pagina 2 di 6 giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U, n. 10012/2021, che attribuisce alla CAD un ruolo essenziale per garantire la conoscibilità dell'atto), la quale risulta immessa nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione.
Da quanto sopra dovrebbe evincersi, secondo la tesi sostenuta dall'appellato Controparte_1
l'infondatezza del motivo di gravame, la regolarità della notifica e la correttezza della dichiarazione di contumacia della . Parte_1
Tale tesi non è condivisibile, in quanto il problema posto dalla controversia è un altro e riguarda il luogo della notifica dell'atto.
Infatti, fuori dall'ipotesi di consegna a mani proprie ex art. 138 c.p.c., la notificazione eseguita in un comune diverso da quelli indicati dall'art. 139 c.p.c. è affetta da nullità (Cass. n. 7234/1992). Nel caso di specie, l'atto è stato notificato nel Comune di mentre la destinataria aveva trasferito la CP_2 residenza a , circostanza documentalmente provata. CP_3
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c. la notificazione a persona fisica, se non effettuata “a mani proprie”, deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario dell'atto, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. L'ultimo comma della disposizione citata prevede che, quando non sia noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio.
Secondo interpretazione costante, l'ordine dei Comuni dove effettuare la ricerca è tassativo ed inderogabile: l'art. 139 c.p.c. consente la notificazione fuori del Comune di residenza del destinatario solo ove questa sia ignota, ponendo in tale ipotesi un ordine preferenziale obbligatorio (Cass. n.
17903/2010). Al contrario, se i luoghi citati fanno riferimento a Comuni diversi, il punto di partenza è costituito necessariamente dalla ricerca fatta nel comune di residenza. Soltanto se esso non è noto si ricorre al comune di dimora e, se questo è ancora ignoto, a quello di domicilio, come prevede l'ultimo comma della norma citata (Cass. n. 8984/2015).
Ciò posto, deve sottolinearsi che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione,
l'ignoranza cui fa riferimento l'art. 139 c.p.c., comma 6, nel regolare l'ipotesi in cui "non è noto" il comune di residenza, non è l'ignoranza meramente soggettiva del notificante, ma quella oggettiva, ossia quella che residua nonostante le ricerche esperibili con l'ordinaria diligenza, da effettuarsi prima della notificazione (Cass. 23587/2006; v. anche Cass. 8984/2015, che osserva come il Comune di residenza pagina 3 di 6 sia presuntivamente determinabile, fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche).
Va inoltre osservato che, ai fini della determinazione del luogo di residenza della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, mero valore presuntivo, che può essere superato da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, anche mediante presunzioni (Cass. n. 12613/2023; Cass. n. 9049/2020; Cass. n. 9373/2014).
Nel caso di specie, tuttavia, l'appellato non ha fornito la prova – a suo carico – che la residenza effettiva non sia affatto mutata. Gli elementi richiamati dall'appellato, fondati essenzialmente sul rilievo che il luogo di residenza della dovrebbe essere identificato con la casa coniugale, la Parte_1 quale individua presuntivamente la residenza, cioè il luogo di dimora abituale di tutti i componenti della famiglia, non sono sufficienti a dimostrare che, malgrado le dichiarazioni della destinataria, il mutamento della sua dimora abituale non si sia verificato.
Ed invero, per vincere la presunzione relativa che la residenza è stata trasferita nel luogo dichiarato, non basta la prova che il domicilio è in luogo diverso da quello della residenza anagrafica, giacché il codice civile (art. 44, comma 2) stabilisce una presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza, non l'opposta presunzione di coincidenza della residenza effettiva con il luogo di effettivo domicilio in difformità delle risultanze anagrafiche (Cass. n. 1014/1992).
Peraltro, l'assenza di elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva della destinataria rispetto a quella dichiarata trova conferma nella mancata consegna del piego nel luogo indicato dal notificante in CP_2
Alla luce delle considerazioni sopra svolte va dichiarata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita in luogo diverso da quelli tassativamente indicati dall'art. 139 c.p.c., comma 1 e 6, c.p.c., non sanata, atteso che la convenuta non si è costituita né si è proceduto alla rinnovazione della stessa notifica, sicché l'appellante non ha mai avuto conoscenza effettiva dell'atto. Non può trovare applicazione l'art. 156, comma 3, c.p.c., poiché la conoscenza legale presuppone che l'atto sia arrivato nel luogo di destinazione, circostanza esclusa dalla restituzione del plico al mittente (Cass. n. 24703/2017).
Ne consegue l'accoglimento della doglianza in esame, con assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione proposto dall'appellante.
pagina 4 di 6 Va, quindi, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, in conseguenza della rilevata nullità della notifica del ricorso introduttivo e stante la mancata costituzione della convenuta, con la conseguenza che le parti vanno rimesse davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Quanto alle spese, secondo Cass. 11865/2021, il giudice d'appello che rimette la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve provvedere sulle spese del grado di appello, condannando la parte che ha dato causa alla nullità.
Nel caso di specie, la parte soccombente è l'appellato, attore in primo grado, che - ai fini della validità della notifica fatta in un Comune diverso da quello di residenza - avrebbe avuto l'onere di provare di aver preventivamente compiuto le opportune ricerche anagrafiche.
Pertanto, le spese processuali del presente giudizio di appello - da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo all'entità (circa € 30.000,00 per sorte capitale) del credito in questione - seguono la soccombenza e vanno poste carico dell'appellato, mentre deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese del primo grado, non avendo la parte appellante svolto attività difensiva.
Sempre in base al principio di soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella misura già liquidata in atti, vanno definitivamente poste a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 44/2025 R.G.C.A., promossa da nei confronti di avverso la sentenza n. 2240/2024 del 31 ottobre Parte_1 Controparte_1
2024 del Tribunale di Siracusa, così statuisce:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e degli atti del giudizio di primo grado per nullità della notificazione dell'atto introduttivo e rimette la causa al Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 354
c.p.c.;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio di appello, che si liquidano in € 804,00 per esborsi e in € 4.996,00 per compensi (di cui €
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €
pagina 5 di 6 1.735,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellato anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte il 23 ottobre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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