Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02249/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2249 del 2025, proposto da
Aproda Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Barbiera e NN Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 219/2025 del 23.02.2025 dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Siracusa con il quale ingiungeva al Comune di Noto di pagare alla parte ricorrente la somma dovuta per i servizi inerenti l’assistenza domiciliare nonché assistenza in ambito scolastico per gli anni 2023 e 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Noto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. US NN IO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 219/2025 del 23/02/2025, emesso e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. dal Tribunale di Siracusa, - ed in questa forma notificato al Comune di Noto in data 24/02/2025 -, quest’ultimo è stato condannato a pagare all’ ASSOCIAZIONE PRO DIVERSAMENTE ABILI ETS:
1) la somma di € 28.060,47;
2) gli interessi come da domanda;
3) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’ ASSOCIAZIONE PRO DIVERSAMENTE ABILI ETS, agendo a mezzo del proprio legale rappresentante pro tempore, con ricorso notificato il 17/10/2025 ha dato avvio ad un giudizio ex art. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Comune di Noto al Decreto Ingiuntivo n. 219/2025 del 23/02/2025, emesso e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. dal Tribunale di Siracusa.
Si è costituito in giudizio il Comune di noto, eccependo la inammissibilità del proposto gravame in quanto:
1) era stata richiesta l’ottemperanza non già ad un Decreto Ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.a., ma ad un Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.a.;
2) non era mai decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006 ess. mm. e ii., perché la notifica effettuata in data 24/02/2025 aveva ad oggetto (soltanto) un Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che non poteva considerarsi titolo esecutivo.
Il giorno 18/12/2025 aveva luogo la (prima) camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe. Qui il Collegio, quanto alle eccezioni di inammissibilità del gravame formulate dal Comune intimato, riteneva comunque possibile un recupero all’efficacia dell’azione giudiziaria proposta, se ed in quanto il decreto di definitiva esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 219/2025 del 23/02/2025 potesse sopravvenire ed essere depositato in segreteria in data anteriore a quella di una nuova camera di Consiglio, che il Collegio pertanto fissava in data 29 gennaio 2026.
Il 19/12/2025 sopravveniva il deposito in segreteria del decreto di definitiva esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 219/2025 del 23/02/2025.
In data 29 gennaio 2026 di teneva la (seconda) camera di Consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che stavolta veniva trattenuto in decisione.
Ritiene innanzitutto il Collegio che dopo la dichiarata definitiva esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 219/2025 del 23/02/2025 per atto n. 4253/2024 r.g.a.c. del 18/12/2025, esso possa essere omologato ad una sentenza del G.O. passata in giudicato ex lettera a) del primo comma dell’art. 112 c.p.a., e dare pertanto regolarmente avvio ad un giudizio di ottemperanza dinnanzi al G.A.
Sempre in rito, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 24/02/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 17/20/2025, dopo più di sette mesi dall’avvenuta notifica del Decreto Ingiuntivo n. 219/2025 del 23/02/2025, emesso e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. dal Tribunale di Siracusa. Nè risulta in questo caso necessaria la prova del passaggio in giudicato del titolo giudiziario azionato, altrimenti indefettibile ogni qual volta si tratti dell’ottemperanza a sentenze del G.O., perché a ciò supplisce la dichiarata definitiva esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 219/2025 del 23/02/2025 per atto n. 4253/2024 r.g.a.c. del 18/12/2025,
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune di Noto di corrispondere all’ ASSOCIAZIONE PRO DIVERSAMENTE ABILI ETS:
1) la somma di € 28.060,47;
2) gli interessi come da domanda;
3) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
entro il termine di giorni 90 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Noto, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla Decreto Ingiuntivo n. 219/2025 del 23/02/2025 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Per quella parte della domanda che attiene alla richiesta di misure ex lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., il Collegio osserva quanto segue. Poiché, da un lato, la operata nomina di un commissario ad acta garantisce adeguatamente l’esecuzione in forma specifica della presente sentenza di condanna, mentre dall’altro le previsioni del Decreto Ingiuntivo ottemperando – nella parte in cui dispongono la implementazione delle somme a debito mediante “ interessi come da domanda ”” – assicurano la conservazione del valore economico reale del credito del ricorrente, il giudice adito ritiene manifestamente iniqua una condanna del l’intimato Comune di Noto (anche) a norma della lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a
Le spese processuali possono essere compensate, tenuto conto del complessivo svolgimento processuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune di Noto di corrispondere all’ ASSOCIAZIONE PRO DIVERSAMENTE ABILI ETS:
1) la somma di € 28.060,47;
2) gli interessi come da domanda;
3) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
entro il termine di giorni 90 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Noto, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla Decreto Ingiuntivo n. 219/2025 del 23/02/2025 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE EL, Presidente
US NN IO IN, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US NN IO IN | LE EL |
IL SEGRETARIO