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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 16055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16055 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RU ET, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Lino Terranova, che ha insistito per la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16055 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza 4ffl5ugnat5, emessa dal Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Milano il 27 novembre 2023. 1.1. La Corte territoriale riteneva integrati gli estremi dei numerosi reati contestati, dacché erano rimaste dimostrate le distinte ipotesi di ricettazione di autovettura (capo 5), concorso in furto di autovettura (capo 7), riciclaggio di autovettura (capo 9), della quale era pure ordinata la confisca (della vettura oggetto di trasformazione per incorporazione anche di pezzi provento di delitto). Tale convincimento era motivato e fondato, nella conformità verticale delle decisioni di merito, sull'analisi delle evidenze intercettive e documentali contenute nel fascicolo delle indagini preliminari, utilizzabile per la decisione nel procedimento a prova contratta. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, ha dedotto i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale travisato il contenuto delle conversazioni intercettate intra alios, emergendo evidente il previo incarico conferito dal committente (oggi ricorrente) ai due materiali autori del furto d'auto, sicché di concorso in furto avrebbe dovuto rispondere il ricorrente e non già di ricettazione;
2.2. con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito travisato la prova intercettiva nel ritenere il ricorrente concorrente nel furto commesso autonomamente dai soggetti intercettati a bordo del veicolo usato per commettere i reati di furto;
2.3. ancora i medesimi vizi, oltre alla inosservanza della legge penale, sono dedotti in riferimento al riconoscimento della responsabilità per il reato di riciclaggio della vettura (di origine lecita) oggetto di trasformazione con l'assemblaggio di pezzi (n. 3 centraline elettroniche) provento di delitto;
il fatto, ove materialmente ritenuto sussistente e sostenuto dal dolo della consapevolezza della provenienza da delitto delle centraline elettroniche acquistate ed assemblate sulla vettura, avrebbe dovuto qualificarsi come ricettazione e non come riciclaggio, attesa la natura lecita della vettura assemblata;
la ricettazione inoltre certamente riguardava le sole centraline elettroniche e non l'intera vettura;
2 2.4. Ancora, violazione di legge e vizi esiziali di motivazione sono dedotti quanto a contenuto della confisca, che doveva -essere limitata alle sole centraline elettroniche provento di delitto e non alla intera vettura ottenuta attraverso l'assemblaggio di componenti quasi interamente leciti nella loro origine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1-2. I primi due motivi sono manifestamente infondati in diritto. Con essi il ricorrente chiede alla Corte di legittimità di privilegiare una lettura della prova intercettiva diversa da quella fatta propria dai giudici del merito, nella conformità verticale delle decisioni assunte in punto di responsabilità per i reati ascritti, così come contestati. 1-2.1. Deve quindi ancora una volta ribadirsi che resta esclusa, per la Corte di legittimità, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze probatorie acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali (conversazioni intercettate o contenuti dichiarativi acquisiti nel contraddittorio orale o verbalizzati in atti preprocessuali utilizzabili ai fini del decidere in ragione del rito consapevolmente eletto dall'imputato, documenti etc.) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello della 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Si è poi ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano però indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze o differenti opinabili interpretazioni di contesti intercettivi o dichiarativi (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099; Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 3 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018) che- il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del GUP, che ha deciso ex actis e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'appellante per le ipotesi contestaste ai capi 5 e 7, come qualificati, o insussistenza dei deficit probatori evidenziati con i motivi di gravame, reiterati con i motivi di ricorso, che ripercorrono le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte distrettuale. 1-2.2. Deve comunque condividersi, giacché non manifestamente illogica, la lettura offerta dalla Corte di merito (in conformità a quella del primo giudice), che ha stimato insussistente il concorso (mandato al furto) del ricorrente nel delitto presupposto (capo 5) ed ha del pari ritenuto dimostrato il mandato a commettere il furto descritto al capo 7 della imputazione. 3. Quanto al riciclaggio della vettura descritto al capo 9, la Corte, alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata diffusamente argomenta la propria decisione. Avendo il ricorrente (come pure incidentalmente riconosciuto dalla sentenza irrevocabile, prodotta dalla difesa, che ha prosciolto la coniuge dal concorso nel medesimo reato, per non aver commesso il fatto) dato mandato ad un meccanico di assemblare parti (tre centraline elettroniche) di veicolo provento di delitto su un veicolo di origine lecita, ma non marciante. L'assemblaggio è dunque risultato funzionale, in misura essenziale, alla produzione di un complesso meccanico- elettronico trasformato nell'insieme delle sue componenti, sì da ostacolare altresì l'accertamento della provenienza da delitto di alcune sue componenti. In questo, afferma condivisibilmente la Corte di merito, l'essenza del riciclaggio (dell'intero prodotto) contestato, essendo l'intera vettura il prodotto di assemblaggio del reato di riciclaggio (Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, Rv. 274081 - 01; Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 02: Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente 4 attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali.). 4. Consegue che correttamente la Corte territoriale ha confermato la confisca del prodotto del reato di riciclaggio, che non si limita al profitto, ma avvince anche il prodotto, secondo il chiaro tenore dell'art. 648 quater cod. pen. (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 01: In tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi.). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Lino Terranova, che ha insistito per la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16055 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza 4ffl5ugnat5, emessa dal Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Milano il 27 novembre 2023. 1.1. La Corte territoriale riteneva integrati gli estremi dei numerosi reati contestati, dacché erano rimaste dimostrate le distinte ipotesi di ricettazione di autovettura (capo 5), concorso in furto di autovettura (capo 7), riciclaggio di autovettura (capo 9), della quale era pure ordinata la confisca (della vettura oggetto di trasformazione per incorporazione anche di pezzi provento di delitto). Tale convincimento era motivato e fondato, nella conformità verticale delle decisioni di merito, sull'analisi delle evidenze intercettive e documentali contenute nel fascicolo delle indagini preliminari, utilizzabile per la decisione nel procedimento a prova contratta. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, ha dedotto i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale travisato il contenuto delle conversazioni intercettate intra alios, emergendo evidente il previo incarico conferito dal committente (oggi ricorrente) ai due materiali autori del furto d'auto, sicché di concorso in furto avrebbe dovuto rispondere il ricorrente e non già di ricettazione;
2.2. con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito travisato la prova intercettiva nel ritenere il ricorrente concorrente nel furto commesso autonomamente dai soggetti intercettati a bordo del veicolo usato per commettere i reati di furto;
2.3. ancora i medesimi vizi, oltre alla inosservanza della legge penale, sono dedotti in riferimento al riconoscimento della responsabilità per il reato di riciclaggio della vettura (di origine lecita) oggetto di trasformazione con l'assemblaggio di pezzi (n. 3 centraline elettroniche) provento di delitto;
il fatto, ove materialmente ritenuto sussistente e sostenuto dal dolo della consapevolezza della provenienza da delitto delle centraline elettroniche acquistate ed assemblate sulla vettura, avrebbe dovuto qualificarsi come ricettazione e non come riciclaggio, attesa la natura lecita della vettura assemblata;
la ricettazione inoltre certamente riguardava le sole centraline elettroniche e non l'intera vettura;
2 2.4. Ancora, violazione di legge e vizi esiziali di motivazione sono dedotti quanto a contenuto della confisca, che doveva -essere limitata alle sole centraline elettroniche provento di delitto e non alla intera vettura ottenuta attraverso l'assemblaggio di componenti quasi interamente leciti nella loro origine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1-2. I primi due motivi sono manifestamente infondati in diritto. Con essi il ricorrente chiede alla Corte di legittimità di privilegiare una lettura della prova intercettiva diversa da quella fatta propria dai giudici del merito, nella conformità verticale delle decisioni assunte in punto di responsabilità per i reati ascritti, così come contestati. 1-2.1. Deve quindi ancora una volta ribadirsi che resta esclusa, per la Corte di legittimità, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze probatorie acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali (conversazioni intercettate o contenuti dichiarativi acquisiti nel contraddittorio orale o verbalizzati in atti preprocessuali utilizzabili ai fini del decidere in ragione del rito consapevolmente eletto dall'imputato, documenti etc.) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello della 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Si è poi ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano però indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze o differenti opinabili interpretazioni di contesti intercettivi o dichiarativi (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099; Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 3 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018) che- il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del GUP, che ha deciso ex actis e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'appellante per le ipotesi contestaste ai capi 5 e 7, come qualificati, o insussistenza dei deficit probatori evidenziati con i motivi di gravame, reiterati con i motivi di ricorso, che ripercorrono le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte distrettuale. 1-2.2. Deve comunque condividersi, giacché non manifestamente illogica, la lettura offerta dalla Corte di merito (in conformità a quella del primo giudice), che ha stimato insussistente il concorso (mandato al furto) del ricorrente nel delitto presupposto (capo 5) ed ha del pari ritenuto dimostrato il mandato a commettere il furto descritto al capo 7 della imputazione. 3. Quanto al riciclaggio della vettura descritto al capo 9, la Corte, alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata diffusamente argomenta la propria decisione. Avendo il ricorrente (come pure incidentalmente riconosciuto dalla sentenza irrevocabile, prodotta dalla difesa, che ha prosciolto la coniuge dal concorso nel medesimo reato, per non aver commesso il fatto) dato mandato ad un meccanico di assemblare parti (tre centraline elettroniche) di veicolo provento di delitto su un veicolo di origine lecita, ma non marciante. L'assemblaggio è dunque risultato funzionale, in misura essenziale, alla produzione di un complesso meccanico- elettronico trasformato nell'insieme delle sue componenti, sì da ostacolare altresì l'accertamento della provenienza da delitto di alcune sue componenti. In questo, afferma condivisibilmente la Corte di merito, l'essenza del riciclaggio (dell'intero prodotto) contestato, essendo l'intera vettura il prodotto di assemblaggio del reato di riciclaggio (Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, Rv. 274081 - 01; Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 02: Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente 4 attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali.). 4. Consegue che correttamente la Corte territoriale ha confermato la confisca del prodotto del reato di riciclaggio, che non si limita al profitto, ma avvince anche il prodotto, secondo il chiaro tenore dell'art. 648 quater cod. pen. (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 01: In tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi.). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2025.