CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2024, n. 40793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40793 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: TI ND CA, nata in [...] il [...], SI IA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 04/07/2023 dalla Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse, in data 10 ottobre 2024, dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40793 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione di primo grado, assunta il 13 luglio 2022 dal Tribunale di Padova, che aveva condannato entrambi gli imputati alla medesima pena, ritenuta di giustizia, per il reato di concorso in truffa cd. contrattuale, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (specifica e reiterata per SI;
semplice per la IR). Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati a ministero del comune difensore di fiducia, che deduceva i seguenti motivi: 1 e 2. Inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità (art. 546 in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) avendo la Corte di merito confermato il giudizio di responsabilità per il fatto ascritto in concorso a IA SI e AN CA IR, senza svolgere alcuna argomentazione oppositiva in ordine ai motivi di gravame spiegati dagli imputati nel merito della penale responsabilità (difetto di dolo iniziale per entrambi;
mero inadempimento della prestazione promessa;
estraneità della IR agli artifizi ideati e posti in essere dall'SI, atteso che la stessa aveva assunto il ruolo di mera legale rapp.te della società cui erano state conferite le somme richieste per l'acquisto della vettura di importazione poi di fatto alienata ad altro acquirente). 2. Violazione e falsa applicazione della legge penale in tema di trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di merito differenziato le posizioni nel calibrare la sanzione;
avendo la Corte riconosciuto la recidiva per entrambi (neutralizzata dalla equivalenza stimata con le attenuanti generiche) in assenza dei presupposti (non reiterata nel quinquennio per SI e meramente facoltativa per la IR). CONSIDERATO IN DIRITTO 1 e 2. I primi due motivi dì ricorso, con ì quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di truffa contestato, evidenziando la necessità di una qualificazione giuridica del fatto come inadempimento civilistico e l'estraneità della legale rapp.te della società beneficiata dalla condotta agli artifizí consumati dal compagno, sono privi della necessaria specificità, giacché meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già scrutinati e ritenuti infondati dal giudice della impugnazione, con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg.
6-8 sulla sussistenza di tutti gli elementi integrativi del reato di truffa e sulle prove da cui si è desunta la consapevolezza dell'imputata del carattere truffaldino delle operazioni effettuate in concorso con il compagno). La mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. 3. il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione (per entrambi) delle diverse specie di recidiva contestate e al diniego della sospensione condizionale della pena per l'imputata AN CA IR, è fondato in tema di argomentazione (del tutto mancante) che deve sorreggere la decisione di apprezzare la recidiva, messa concretamente in discussione da specifico motivo di gravame, che la Corte non ha esaminato. 3.1. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina della recidiva con vari principi della Carta fondamentale, quali la personalità della responsabilità per il fatto e non già per le caratteristiche della persona, oltre alla funzione rieducativa della pena (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni unite di questa Corte, in una nota ed ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E' a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva (obbligatoria per il Pubblico ministero), accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone al giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione dal "sistema penale" della recidiva obbligatoria, a seguito della sentenza n. 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale. Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni unite (n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso onere motivazionale (più esplicitamente Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza (Sez. U) Schettino: «Per quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - specie quando si consideri con realismo la struttura del processo penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell'accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L'ormai consueto richiamo all'accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nella concreta fattispecie processuale, alla motivazione del primo giudice, che aveva riconosciuto la sussistenza della recidiva per entrambi, senza motivarne i caratteri differenziali, pur neutralizzandone l'effetto ingravescente con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, è seguito il vuoto argomentativo del giudice della impugnazione, cui il tema era stato concretamente ed analiticamente devoluto con i motivi di gravame spesi nell'interesse di entrambi (pur tenendo conto della diversa morfologia della contestata recidiva). E' pertanto evidente come la Corte di appello abbia del tutto omesso di rispondere allo specifico motivo di gravame inerente l'applicazione della recidiva qualificata nei confronti di IA SI e di quella semplice nei confronti della IR, peraltro ponendosi in sostanziale continuità omissiva con il primo giudice. 3.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata, solo in punto di motivazione atta a sostenere, per entrambi, il riconoscimento della recidiva (qualificata per Artusì e semplice per IR), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. 4. Il giudice di rinvio, scontata l'affermazione irretrattabile della penale responsabilità per il fatto ascritto ad entrambi i ricorrenti, dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti (precedenti condanne nel quinquennio, valorizzabili ai fini della recidiva, per reati contro il patrimonio, per Artusì, precedente condanna per la IR) e le condizioni per applicare ad entrambi la recidiva a ciascuno contestata, fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi più volte declamanti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. 4 5. Il motivo speso nell'interesse della IR in tema di concessione della sospensione condizionale della pena resta assorbito dalla decisione sulla misura della sanzione applicabile in dipendenza del riconoscimento o meno della recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della recidiva nei riguardi di entrambi i ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse, in data 10 ottobre 2024, dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40793 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione di primo grado, assunta il 13 luglio 2022 dal Tribunale di Padova, che aveva condannato entrambi gli imputati alla medesima pena, ritenuta di giustizia, per il reato di concorso in truffa cd. contrattuale, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (specifica e reiterata per SI;
semplice per la IR). Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati a ministero del comune difensore di fiducia, che deduceva i seguenti motivi: 1 e 2. Inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità (art. 546 in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) avendo la Corte di merito confermato il giudizio di responsabilità per il fatto ascritto in concorso a IA SI e AN CA IR, senza svolgere alcuna argomentazione oppositiva in ordine ai motivi di gravame spiegati dagli imputati nel merito della penale responsabilità (difetto di dolo iniziale per entrambi;
mero inadempimento della prestazione promessa;
estraneità della IR agli artifizi ideati e posti in essere dall'SI, atteso che la stessa aveva assunto il ruolo di mera legale rapp.te della società cui erano state conferite le somme richieste per l'acquisto della vettura di importazione poi di fatto alienata ad altro acquirente). 2. Violazione e falsa applicazione della legge penale in tema di trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di merito differenziato le posizioni nel calibrare la sanzione;
avendo la Corte riconosciuto la recidiva per entrambi (neutralizzata dalla equivalenza stimata con le attenuanti generiche) in assenza dei presupposti (non reiterata nel quinquennio per SI e meramente facoltativa per la IR). CONSIDERATO IN DIRITTO 1 e 2. I primi due motivi dì ricorso, con ì quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di truffa contestato, evidenziando la necessità di una qualificazione giuridica del fatto come inadempimento civilistico e l'estraneità della legale rapp.te della società beneficiata dalla condotta agli artifizí consumati dal compagno, sono privi della necessaria specificità, giacché meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già scrutinati e ritenuti infondati dal giudice della impugnazione, con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg.
6-8 sulla sussistenza di tutti gli elementi integrativi del reato di truffa e sulle prove da cui si è desunta la consapevolezza dell'imputata del carattere truffaldino delle operazioni effettuate in concorso con il compagno). La mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. 3. il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione (per entrambi) delle diverse specie di recidiva contestate e al diniego della sospensione condizionale della pena per l'imputata AN CA IR, è fondato in tema di argomentazione (del tutto mancante) che deve sorreggere la decisione di apprezzare la recidiva, messa concretamente in discussione da specifico motivo di gravame, che la Corte non ha esaminato. 3.1. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina della recidiva con vari principi della Carta fondamentale, quali la personalità della responsabilità per il fatto e non già per le caratteristiche della persona, oltre alla funzione rieducativa della pena (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni unite di questa Corte, in una nota ed ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E' a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva (obbligatoria per il Pubblico ministero), accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone al giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione dal "sistema penale" della recidiva obbligatoria, a seguito della sentenza n. 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale. Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni unite (n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso onere motivazionale (più esplicitamente Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza (Sez. U) Schettino: «Per quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - specie quando si consideri con realismo la struttura del processo penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell'accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L'ormai consueto richiamo all'accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nella concreta fattispecie processuale, alla motivazione del primo giudice, che aveva riconosciuto la sussistenza della recidiva per entrambi, senza motivarne i caratteri differenziali, pur neutralizzandone l'effetto ingravescente con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, è seguito il vuoto argomentativo del giudice della impugnazione, cui il tema era stato concretamente ed analiticamente devoluto con i motivi di gravame spesi nell'interesse di entrambi (pur tenendo conto della diversa morfologia della contestata recidiva). E' pertanto evidente come la Corte di appello abbia del tutto omesso di rispondere allo specifico motivo di gravame inerente l'applicazione della recidiva qualificata nei confronti di IA SI e di quella semplice nei confronti della IR, peraltro ponendosi in sostanziale continuità omissiva con il primo giudice. 3.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata, solo in punto di motivazione atta a sostenere, per entrambi, il riconoscimento della recidiva (qualificata per Artusì e semplice per IR), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. 4. Il giudice di rinvio, scontata l'affermazione irretrattabile della penale responsabilità per il fatto ascritto ad entrambi i ricorrenti, dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti (precedenti condanne nel quinquennio, valorizzabili ai fini della recidiva, per reati contro il patrimonio, per Artusì, precedente condanna per la IR) e le condizioni per applicare ad entrambi la recidiva a ciascuno contestata, fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi più volte declamanti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. 4 5. Il motivo speso nell'interesse della IR in tema di concessione della sospensione condizionale della pena resta assorbito dalla decisione sulla misura della sanzione applicabile in dipendenza del riconoscimento o meno della recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della recidiva nei riguardi di entrambi i ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.