Art. 328.
(Divieto di pagamenti a favore di persone di nazionalita' nemica).
Salva la disposizione dell'articolo 331, e' vietato, alle persone di nazionalita' italiana, le quali siano debitrici a qualunque titolo, verso persone di nazionalita' nemica che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, ogni modo di pagamento o comunque di adempimento delle obbligazioni, diverso da quello preveduto dall'articolo seguente.
Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica alle persone di nazionalita' italiana, che si trovino in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.
(Divieto di pagamenti a favore di persone di nazionalita' nemica).
Salva la disposizione dell'articolo 331, e' vietato, alle persone di nazionalita' italiana, le quali siano debitrici a qualunque titolo, verso persone di nazionalita' nemica che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, ogni modo di pagamento o comunque di adempimento delle obbligazioni, diverso da quello preveduto dall'articolo seguente.
Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica alle persone di nazionalita' italiana, che si trovino in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.