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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3163/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8224/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030600424000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2777/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate SS e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. Il ricorrente impugna, nello specifico, la cartella di pagamento n. 071 2025 0030600424 000 notificatagli da Agenzia delle Entrate SS di Napoli in data 12/3/2025, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche anno 2019 oggetto di pregresso avviso di accertamento n. 964035958232/2019, in ipotesi notificato in data 18/7/2022, analiticamente richiamato nell'atto impugnato. Eccepisce l'intervenuta decadenza in cui sarebbe incorsa la Regione, per violazione del termine biennale di cui all'art. 25 comma 1 lett. c) d.p.r. 602/1973, nonché la prescrizione del credito a causa dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento. In data 3/7/2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate SS, la quale ha rappresentato la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso ed il mancato decorso della prescrizione, anche in virtù della normativa emergenziale intervenuta nel 2020 in occasione della emergenza epidemiologica. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Alla prima udienza fissata per la trattazione (2 ottobre 2025) il giudice, rilevato che il ricorso, in violazione dell'art. 14 comma 6bis d. lgs. 546/1992, non risultava notificato all'ente impositore, ha onerato parte ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento, con contestuale rinvio a nuovo ruolo A seguito di rituale citazione, in data 8/1/2026 si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha eccepito la corretta notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella e la conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria. Fissata l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. In data 9/2/2026 il ricorrente ha depositato memorie con le quali ha contestato la documentazione prodotta dalla controparte. All'odierna udienza di trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso non è fondato, e come tale dev'essere respinto. Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di decadenza. Ed invero, l'invocato art. 25 d.p.r. 602/1973 non appare estensibile alla fattispecie oggetto di giudizio, trattandosi di norma relativa alle imposte dirette. Si ritiene, piuttosto, applicabile il termine triennale previsto dall'art. 1 co. 163 l. 296/2006 per le imposte locali.
Tanto premesso, la Regione Campania ha poi dato prova della rituale notifica dell'avviso 964035958232/2019, che risulta essere stato spedito a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo di residenza del ricorrente e consegnato nelle mani di persona convivente in data 18/7/2022. L'ufficio, dunque, si è avvalso della facoltà di cui all'art. 14 della l. 892/1982, che legittima gli uffici finanziari a notificare gli avvisi direttamente a mezzo posta. In tali casi, come specificato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (da ult., Cass. 14 novembre 2019 n. 29642), “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”. Ciò significa che, nel caso di specie, la notifica – operata con la consegna degli avvisi al portiere – deve ritenersi perfezionata, senza necessità di ulteriori adempimenti e, segnatamente, dell'invio della c.d. raccomandata informativa. Stante la regolarità della notifica dell'avviso, esso ha validamente interrotto la prescrizione, la quale – dunque – non è maturata né prima ma neanche dopo tale notifica, in quanto la cartella impugnata è stata a sua volta notificata prima dello spirare del termine triennale di legge, decorrente dal 18/7/2022. Il ricorso dev'essere dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 230 in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Napoli, 12 febbraio 2026 Il giudice monocratico Lucio Giugliano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8224/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030600424000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2777/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate SS e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. Il ricorrente impugna, nello specifico, la cartella di pagamento n. 071 2025 0030600424 000 notificatagli da Agenzia delle Entrate SS di Napoli in data 12/3/2025, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche anno 2019 oggetto di pregresso avviso di accertamento n. 964035958232/2019, in ipotesi notificato in data 18/7/2022, analiticamente richiamato nell'atto impugnato. Eccepisce l'intervenuta decadenza in cui sarebbe incorsa la Regione, per violazione del termine biennale di cui all'art. 25 comma 1 lett. c) d.p.r. 602/1973, nonché la prescrizione del credito a causa dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento. In data 3/7/2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate SS, la quale ha rappresentato la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso ed il mancato decorso della prescrizione, anche in virtù della normativa emergenziale intervenuta nel 2020 in occasione della emergenza epidemiologica. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Alla prima udienza fissata per la trattazione (2 ottobre 2025) il giudice, rilevato che il ricorso, in violazione dell'art. 14 comma 6bis d. lgs. 546/1992, non risultava notificato all'ente impositore, ha onerato parte ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento, con contestuale rinvio a nuovo ruolo A seguito di rituale citazione, in data 8/1/2026 si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha eccepito la corretta notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella e la conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria. Fissata l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. In data 9/2/2026 il ricorrente ha depositato memorie con le quali ha contestato la documentazione prodotta dalla controparte. All'odierna udienza di trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso non è fondato, e come tale dev'essere respinto. Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di decadenza. Ed invero, l'invocato art. 25 d.p.r. 602/1973 non appare estensibile alla fattispecie oggetto di giudizio, trattandosi di norma relativa alle imposte dirette. Si ritiene, piuttosto, applicabile il termine triennale previsto dall'art. 1 co. 163 l. 296/2006 per le imposte locali.
Tanto premesso, la Regione Campania ha poi dato prova della rituale notifica dell'avviso 964035958232/2019, che risulta essere stato spedito a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo di residenza del ricorrente e consegnato nelle mani di persona convivente in data 18/7/2022. L'ufficio, dunque, si è avvalso della facoltà di cui all'art. 14 della l. 892/1982, che legittima gli uffici finanziari a notificare gli avvisi direttamente a mezzo posta. In tali casi, come specificato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (da ult., Cass. 14 novembre 2019 n. 29642), “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”. Ciò significa che, nel caso di specie, la notifica – operata con la consegna degli avvisi al portiere – deve ritenersi perfezionata, senza necessità di ulteriori adempimenti e, segnatamente, dell'invio della c.d. raccomandata informativa. Stante la regolarità della notifica dell'avviso, esso ha validamente interrotto la prescrizione, la quale – dunque – non è maturata né prima ma neanche dopo tale notifica, in quanto la cartella impugnata è stata a sua volta notificata prima dello spirare del termine triennale di legge, decorrente dal 18/7/2022. Il ricorso dev'essere dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 230 in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Napoli, 12 febbraio 2026 Il giudice monocratico Lucio Giugliano