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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 288 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella De Maio ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Angri alla via dei Cervinia n. 52; parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Cafaro ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cava de' Tirreni alla piazza Vittorio Emanuele III n. 3;
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
21.03.1992 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Esponevano, inoltre che, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione dei coniugi e che non era stata ripristinata l'unione coniugale.
Pertanto, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 07.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (cfr. copia sentenza depositata in data 30.10.2025) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 10.03.2025, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti tenuto conto che i figli della coppia sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in data 21.03.1992 in Cava de' Tirreni (atto n. 3, parte I, del registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto comune nell'anno 1992);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e
125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
10.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire