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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2023, n. 42165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42165 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN US (CUI 01SZ8Q9) nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettefsent-i.te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 42165 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/06/2023 • Letta la requisitoria del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a US AS con la sentenza del medesimo Tribunale del 28/03/2017, confermata dalla Corte di appello di Torino con pronuncia in data 24/05/2019, irrevocabile il 9/07/2019. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, US AS, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova dell'identità tra il medesimo e EC LI. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per essere stato adottato sulla base della coincidenza del Codice Identificativo Unico attribuito ai soggetti condannati con le due sentenze sopra citate, senza acquisire il cartellino dei rilievi dattiloscopici, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza delle impronte dei medesimi. Aggiunge che l'insufficienza della prova dell'identità tra i soggetti condannati con le sentenze di cui sopra è avvalorata dal fatto che la sospensione di cui alla revoca sarebbe relativa ad una condanna per furto, mentre dai precedenti dattiloscopici risulterebbe una segnalazione, nel giorno di commissione del reato, per reato di truffa. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La revoca della sospensione condizionale della pena concessa a US AS è stata pronunciata dal Tribunale di Torino per essere stato il beneficio concesso in violazione dell'art. 164 cod. pen., in considerazione della condanna riportata dal medesimo, sotto le generalità dì LI EC (medesimo C.U.I.) con sentenza del 14/02/2019, divenuta irrevocabile il 2/04/2019. Al rilievo difensivo sull'incertezza dell'identità del soggetto condannato con le sentenze di cui sopra, il Giudice dell'esecuzione replica / segnalando che l'identificazione dell'imputato, con diverse generalità, con il menzionato e (identico) CUI, era stata ormai accertata con le due sentenze divenute irrevocabili e che, nel corso dei rispettivi giudizi, mai era stata messa in discussione. . Il ricorso, che insiste su tale rilievo, senza confrontarsi con quest'ultimo profilo e introdurre elementi capaci di revocare in dubbio nel caso concreto la validità dell'identificazione, incorre, oltre che nella aspecifìcità, nella manifesta infondatezza. Questa Corte ha già avuto modo di affermare la validità - dell'identificazione mediante C.U.I. delle persone a qualunque titolo coinvolte nel procedimento e nel processo, in ragione dell'affidabilità degli accertamenti tecnici che preludono all'attribuzione di detto codice. Si veda a tale riguardo Sez. 1, n. 29622 del 16/06/2022, Rv. 283380, relativa all'identificazione di un testimone, ausiliario di polizia giudiziaria, eseguita senza menzionarne le generalità ed esclusivamente mediante l'indicazione del codice in parola. In essa, invero, si sottolinea che l'art. 349, comma 2, cod. proc. pen. espressamente stabilisce che all'identificazione può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattíloscopicí, fotografici, e antropometrici, nonché altri accertamenti e in tal caso la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo;
e che alla luce di tali espresse previsioni normative deve dedursi che il C.U.I., al di là delle generalità indicate dall'interessato, costituisce, un univoco metodo scientifico per identificare una persona. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di 'una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.
lettefsent-i.te le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 42165 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/06/2023 • Letta la requisitoria del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a US AS con la sentenza del medesimo Tribunale del 28/03/2017, confermata dalla Corte di appello di Torino con pronuncia in data 24/05/2019, irrevocabile il 9/07/2019. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, US AS, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova dell'identità tra il medesimo e EC LI. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per essere stato adottato sulla base della coincidenza del Codice Identificativo Unico attribuito ai soggetti condannati con le due sentenze sopra citate, senza acquisire il cartellino dei rilievi dattiloscopici, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza delle impronte dei medesimi. Aggiunge che l'insufficienza della prova dell'identità tra i soggetti condannati con le sentenze di cui sopra è avvalorata dal fatto che la sospensione di cui alla revoca sarebbe relativa ad una condanna per furto, mentre dai precedenti dattiloscopici risulterebbe una segnalazione, nel giorno di commissione del reato, per reato di truffa. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La revoca della sospensione condizionale della pena concessa a US AS è stata pronunciata dal Tribunale di Torino per essere stato il beneficio concesso in violazione dell'art. 164 cod. pen., in considerazione della condanna riportata dal medesimo, sotto le generalità dì LI EC (medesimo C.U.I.) con sentenza del 14/02/2019, divenuta irrevocabile il 2/04/2019. Al rilievo difensivo sull'incertezza dell'identità del soggetto condannato con le sentenze di cui sopra, il Giudice dell'esecuzione replica / segnalando che l'identificazione dell'imputato, con diverse generalità, con il menzionato e (identico) CUI, era stata ormai accertata con le due sentenze divenute irrevocabili e che, nel corso dei rispettivi giudizi, mai era stata messa in discussione. . Il ricorso, che insiste su tale rilievo, senza confrontarsi con quest'ultimo profilo e introdurre elementi capaci di revocare in dubbio nel caso concreto la validità dell'identificazione, incorre, oltre che nella aspecifìcità, nella manifesta infondatezza. Questa Corte ha già avuto modo di affermare la validità - dell'identificazione mediante C.U.I. delle persone a qualunque titolo coinvolte nel procedimento e nel processo, in ragione dell'affidabilità degli accertamenti tecnici che preludono all'attribuzione di detto codice. Si veda a tale riguardo Sez. 1, n. 29622 del 16/06/2022, Rv. 283380, relativa all'identificazione di un testimone, ausiliario di polizia giudiziaria, eseguita senza menzionarne le generalità ed esclusivamente mediante l'indicazione del codice in parola. In essa, invero, si sottolinea che l'art. 349, comma 2, cod. proc. pen. espressamente stabilisce che all'identificazione può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattíloscopicí, fotografici, e antropometrici, nonché altri accertamenti e in tal caso la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo;
e che alla luce di tali espresse previsioni normative deve dedursi che il C.U.I., al di là delle generalità indicate dall'interessato, costituisce, un univoco metodo scientifico per identificare una persona. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di 'una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.