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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7532 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL ZO , presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2204/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
) CP_1 P.IVA_1 non costituita appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n. 19500/2024, pubblicata in data 22.12.2024.
FATTO E DIRITTO
§1.- La sentenza impugnata, accertato il diritto dell'attore ad Parte_1 ottenere copia del contratto di credito revolving stipulato con l'istituto di credito ha rigettato la domanda di condanna alla consegna della copia del Controparte_1 suddetto contratto dallo stesso formulata, stante l'estinzione della relativa obbligazione per impossibilità sopravvenuta, compensando integralmente le spese di lite. La decisione del Tribunale, pur muovendo dal diritto del cliente di ottenere copia di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, è motivata sulla scorta dell'intervenuto smarrimento del contratto, oggetto di denuncia presentata in data 13.2.2024, che ha determinato l'impossibilità definitiva e assoluta di adempiere all'obbligazione di consegna, con conseguente estinzione della stessa. In particolare, afferma il primo giudice: “La banca convenuta, nel corso del giudizio, ha depositato in data 24.6.2024 denuncia di smarrimento del contratto, presentata in data 13.2.2024. Ciò posto, in ordine al rilievo dello smarrimento del contratto, esso, al pari del perimento del documento, determina l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di dare (art. 1463 c.p.c.), avente ad oggetto una cosa specifica. Trattandosi di una impossibilità definitiva e assoluta l'obbligazione si estingue. Dovendo però la prova essere fornita dall'obbligato, la giurisprudenza di merito si è orientata nel ritenere necessaria quantomeno la presentazione di una denuncia di smarrimento in quanto non appare che l'estinzione dell'obbligazione possa essere rimessa ad una mera dichiarazione della parte obbligata;
la denuncia consente invece di attribuire una più pregnante rilevanza all'attività del debitore e al suo impegno nella ricerca del documento, al fine di denotare l'effettiva impossibilità della prestazione ed il carattere assoluto della stessa. La mera dichiarazione di mancato rinvenimento, inoltre, potrebbe essere compatibile anche con il carattere meramente temporaneo dell'impossibilità”.
L'atto di appello di è articolato in un unico motivo. L'appellata Parte_1 non si è costituita. Controparte_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 05.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Di : Parte_1
“Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
§2.- L'appello è articolato in un unico motivo. Primo ed unico motivo: “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 91 e 92 cpc”.
§2.1.- Con il primo ed unico motivo dell'appello, l'appellante censura la decisione, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, atteso che la denuncia di smarrimento è stata effettuata in un momento cronologicamente successivo rispetto all'instaurazione del giudizio: motivo per il quale, al momento dell'instaurazione dello stesso, non poteva ritenersi che l'obbligazione di consegna si fosse estinta per impossibilità sopravvenuta. In ogni caso, a detta dell'appellante, la generica denuncia di smarrimento in re ipsa non è idonea ad esonerare la dall'obbligo di consegna documentale, essendo CP_2 necessario dimostrare anche l'incolpevolezza del detto smarrimento. §3.- L'appello è improcedibile, sulla base del disposto dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale “l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”. Sul punto, occorre rilevare che, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, l'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di cui all'art. 348 cod. proc. civ., secondo cui l'appello è improcedibile se l'appellante non si costituisca nei termini. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cass., sez. III, ordinanza n. 18906 del 4 luglio 2023; Cass., Sez. Un., sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011, confermata, tra le altre, dalle ordinanze 13 marzo 2017, n. 6369, e 6 luglio 2020, n. 13887). Nel caso di specie, la costituzione dell'appellante non è avvenuta nel termine prescritto di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di appello, di cui all'art. 165 cod. proc. civ. (da intendersi richiamato dall'art. 347 cod. proc. civ.), stante la mancata iscrizione della causa a ruolo nel suddetto termine. L'atto di citazione in appello, infatti, è stato notificato via PEC all'appellata in data 29 gennaio 2025, mentre la costituzione dell'appellante, con contestuale iscrizione a ruolo, è avvenuta in data 17 aprile 2025. Né si è avuta la costituzione dell'appellato, che sarebbe peraltro irrilevante ai fini della procedibilità dell'impugnazione, per quanto sopra scritto. Come già rilevato da questa Corte con ordinanza del 10 ottobre 2025, l'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante ai fini della tempestività della costituzione in giudizio non è corredata da documentazione attestante la non imputabilità all'appellante stesso dell'errore fatale che ha impedito il perfezionamento della costituzione al primo tentativo esperito. Considerate le difese svolte sul punto dall'appellante nella memoria autorizzata prima dell'udienza di discussione orale, si osserva che la necessità che l'istanza di rimessione in termini sia corredata di documentazione a prova della non imputabilità dell'errore al mittente, oltre a desumersi dal chiaro disposto dell'art.153 II comma c.p.c. - che onera la parte che fa istanza di proroga di un termine perentorio della prova di essere incorsa in decadenza per causa a essa non imputabile - è espressamente affermata da Cass.n.1348/2024 (citata nell'ordinanza del Tribunale di Terni allegata alla memoria stessa). Ne consegue l'improcedibilità dell'appello.
§4.- Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione dell'appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19500/2024, pubblicata in data 22.12.2024, così decide: - dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 05/12/2025
Il presidente est.
EL ZO
Sentenza redatta in collaborazione con il m.o.t. dott.ssa Fausta Fanizzi.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL ZO , presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2204/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
) CP_1 P.IVA_1 non costituita appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n. 19500/2024, pubblicata in data 22.12.2024.
FATTO E DIRITTO
§1.- La sentenza impugnata, accertato il diritto dell'attore ad Parte_1 ottenere copia del contratto di credito revolving stipulato con l'istituto di credito ha rigettato la domanda di condanna alla consegna della copia del Controparte_1 suddetto contratto dallo stesso formulata, stante l'estinzione della relativa obbligazione per impossibilità sopravvenuta, compensando integralmente le spese di lite. La decisione del Tribunale, pur muovendo dal diritto del cliente di ottenere copia di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, è motivata sulla scorta dell'intervenuto smarrimento del contratto, oggetto di denuncia presentata in data 13.2.2024, che ha determinato l'impossibilità definitiva e assoluta di adempiere all'obbligazione di consegna, con conseguente estinzione della stessa. In particolare, afferma il primo giudice: “La banca convenuta, nel corso del giudizio, ha depositato in data 24.6.2024 denuncia di smarrimento del contratto, presentata in data 13.2.2024. Ciò posto, in ordine al rilievo dello smarrimento del contratto, esso, al pari del perimento del documento, determina l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di dare (art. 1463 c.p.c.), avente ad oggetto una cosa specifica. Trattandosi di una impossibilità definitiva e assoluta l'obbligazione si estingue. Dovendo però la prova essere fornita dall'obbligato, la giurisprudenza di merito si è orientata nel ritenere necessaria quantomeno la presentazione di una denuncia di smarrimento in quanto non appare che l'estinzione dell'obbligazione possa essere rimessa ad una mera dichiarazione della parte obbligata;
la denuncia consente invece di attribuire una più pregnante rilevanza all'attività del debitore e al suo impegno nella ricerca del documento, al fine di denotare l'effettiva impossibilità della prestazione ed il carattere assoluto della stessa. La mera dichiarazione di mancato rinvenimento, inoltre, potrebbe essere compatibile anche con il carattere meramente temporaneo dell'impossibilità”.
L'atto di appello di è articolato in un unico motivo. L'appellata Parte_1 non si è costituita. Controparte_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 05.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Di : Parte_1
“Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
§2.- L'appello è articolato in un unico motivo. Primo ed unico motivo: “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 91 e 92 cpc”.
§2.1.- Con il primo ed unico motivo dell'appello, l'appellante censura la decisione, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, atteso che la denuncia di smarrimento è stata effettuata in un momento cronologicamente successivo rispetto all'instaurazione del giudizio: motivo per il quale, al momento dell'instaurazione dello stesso, non poteva ritenersi che l'obbligazione di consegna si fosse estinta per impossibilità sopravvenuta. In ogni caso, a detta dell'appellante, la generica denuncia di smarrimento in re ipsa non è idonea ad esonerare la dall'obbligo di consegna documentale, essendo CP_2 necessario dimostrare anche l'incolpevolezza del detto smarrimento. §3.- L'appello è improcedibile, sulla base del disposto dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale “l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”. Sul punto, occorre rilevare che, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, l'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di cui all'art. 348 cod. proc. civ., secondo cui l'appello è improcedibile se l'appellante non si costituisca nei termini. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cass., sez. III, ordinanza n. 18906 del 4 luglio 2023; Cass., Sez. Un., sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011, confermata, tra le altre, dalle ordinanze 13 marzo 2017, n. 6369, e 6 luglio 2020, n. 13887). Nel caso di specie, la costituzione dell'appellante non è avvenuta nel termine prescritto di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di appello, di cui all'art. 165 cod. proc. civ. (da intendersi richiamato dall'art. 347 cod. proc. civ.), stante la mancata iscrizione della causa a ruolo nel suddetto termine. L'atto di citazione in appello, infatti, è stato notificato via PEC all'appellata in data 29 gennaio 2025, mentre la costituzione dell'appellante, con contestuale iscrizione a ruolo, è avvenuta in data 17 aprile 2025. Né si è avuta la costituzione dell'appellato, che sarebbe peraltro irrilevante ai fini della procedibilità dell'impugnazione, per quanto sopra scritto. Come già rilevato da questa Corte con ordinanza del 10 ottobre 2025, l'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante ai fini della tempestività della costituzione in giudizio non è corredata da documentazione attestante la non imputabilità all'appellante stesso dell'errore fatale che ha impedito il perfezionamento della costituzione al primo tentativo esperito. Considerate le difese svolte sul punto dall'appellante nella memoria autorizzata prima dell'udienza di discussione orale, si osserva che la necessità che l'istanza di rimessione in termini sia corredata di documentazione a prova della non imputabilità dell'errore al mittente, oltre a desumersi dal chiaro disposto dell'art.153 II comma c.p.c. - che onera la parte che fa istanza di proroga di un termine perentorio della prova di essere incorsa in decadenza per causa a essa non imputabile - è espressamente affermata da Cass.n.1348/2024 (citata nell'ordinanza del Tribunale di Terni allegata alla memoria stessa). Ne consegue l'improcedibilità dell'appello.
§4.- Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione dell'appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19500/2024, pubblicata in data 22.12.2024, così decide: - dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 05/12/2025
Il presidente est.
EL ZO
Sentenza redatta in collaborazione con il m.o.t. dott.ssa Fausta Fanizzi.