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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 892/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 720/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037439137000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037439137000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037439137000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210124071934000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200060544964000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220053469953000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2213/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 marzo 2025 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29620249037439137000 a lui notificata il giorno 11 gennaio 2025 con la quale gli era stata chiesta la somma complessiva di € 886,96 in relazione alle cartelle di seguito indicate:
a) Cartella esattoriale n. 29620210124071934000, recante l'importo di € 60,89, asseritamente notificata in data 16 gennaio 2023, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno
2016;
b) Cartella esattoriale n. 29620200060544964000, recante l'importo di € 400,71, asseritamente notificata in data 18 gennaio 2023, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno
2017;
c) Cartella esattoriale n. 29620220053469953000, pari ad € 425,36, asseritamente notificata in data 16 gennaio 2023, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019.
Ha lamentato la nullità degli atti presupposti e dedotto la conseguente nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa comunicazione al contribuente del rigetto delle tre istanze di sospensione legale di pagamento e della riscossione inoltrate il 21 febbraio 2023 nei termini prescritti dall'art. 1, commi 538 e 540 della legge 228/2012.
Ha evidenziato che ai sensi di tale normativa l'Ente creditore a mezzo posta elettronica certificata, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, deve comunicare al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione di sospensione e che in caso di mancato invio, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di sospensione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e il debitore è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Ha rilevato, altresì, che soltanto con pec del 16 gennaio 2025, ben oltre i duecentoventi giorni, la
Direzione Regionale Sicilia Servizi Regionali ai Contribuenti Sospensioni e Discarichi - Agenzia delle entrate – Riscossione di Palermo, gli aveva comunicato il rigetto delle istanze di sospensione, evidenziando, con successiva nota notificatagli a mezzo pec in data 17 gennaio 2025, l'impossibilità di procedere all'annullamento delle cartelle di pagamento in assenza di provvedimento di sgravio da parte dell'ente impositore.
Ha poi lamentato, con un secondo motivo, l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione delle tasse di cui all'intimazione impugnata.
Con controdeduzioni depositate il giorno 1 agosto 2025 si è costituita la Regione Sicilia, deducendo genericamente l'infondatezza del ricorso, senza interloquire sul primo motivo sollevato da parte ricorrente.
Il successivo 6 agosto si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto d legittimazione e deducendo la corretta notifica delle cartelle a mano del ricorrente.
Con memoria del 28 agosto il ricorrente ha insistito nelle proprie domande, allegando la nota con la quale la Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento delle Finanze e del Credito serv. 5 Tasse Auto, con pec del 26 agosto 2025 indirizzata al difensore nonché all'Associazione_1 - Ufficio Provinciale di Palermo – in riscontro alle diverse istanze di annullamento delle cartelle di pagamento e sgravio del relativo tributo (già depositate in giudizio), aveva chiesto allAssoc._1 l'annullamento dei contenziosi 2016 (targa Targa_1), 2017 (targhe Targa_1 e FB731WY) e 2019 (targhe Targa_2) per l'accertata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 538 L. 228/12.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come noto, in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d. lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Non ignora questo giudice che la giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 30841 depositata il 2 dicembre 2024), intervenendo in tema di annullamento del ruolo a seguito richiesta di sospensione rimasta inevasa oltre il termine suindicato, ha statuito il principio di diritto secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) – f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria”.
Hanno, altresì, precisato i giudici di legittimità (cfr. Cass. 28354/19) che qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
Orbene, nel caso di specie è stato lo stesso ente impositore a riconoscere la sussistenza dei presupposti per la sospensione atteso che, come risulta dalla produzione della difesa (pec del 26 agosto 2025),
“accertati i requisiti previsti dell'art.1, comma 538 della Legge n. 228/2012” ha invocato l'annullamento
“dei contenziosi 2016 (targa Targa_1), 2017 (targhe Targa_1 e Targa_2 e 2019 (targhe Targa_3 e Targa_1)”.
Tanto basta per ritenere fondato il ricorso, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Regione, mentre vanno compensate nei confronti di DE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Siciliana al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese giudiziali che liquida in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso il 18 settembre 2025 Il Giudice Gabriella
Natale
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 720/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037439137000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037439137000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249037439137000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210124071934000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200060544964000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220053469953000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2213/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 marzo 2025 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29620249037439137000 a lui notificata il giorno 11 gennaio 2025 con la quale gli era stata chiesta la somma complessiva di € 886,96 in relazione alle cartelle di seguito indicate:
a) Cartella esattoriale n. 29620210124071934000, recante l'importo di € 60,89, asseritamente notificata in data 16 gennaio 2023, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno
2016;
b) Cartella esattoriale n. 29620200060544964000, recante l'importo di € 400,71, asseritamente notificata in data 18 gennaio 2023, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno
2017;
c) Cartella esattoriale n. 29620220053469953000, pari ad € 425,36, asseritamente notificata in data 16 gennaio 2023, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019.
Ha lamentato la nullità degli atti presupposti e dedotto la conseguente nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa comunicazione al contribuente del rigetto delle tre istanze di sospensione legale di pagamento e della riscossione inoltrate il 21 febbraio 2023 nei termini prescritti dall'art. 1, commi 538 e 540 della legge 228/2012.
Ha evidenziato che ai sensi di tale normativa l'Ente creditore a mezzo posta elettronica certificata, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, deve comunicare al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione di sospensione e che in caso di mancato invio, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di sospensione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e il debitore è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Ha rilevato, altresì, che soltanto con pec del 16 gennaio 2025, ben oltre i duecentoventi giorni, la
Direzione Regionale Sicilia Servizi Regionali ai Contribuenti Sospensioni e Discarichi - Agenzia delle entrate – Riscossione di Palermo, gli aveva comunicato il rigetto delle istanze di sospensione, evidenziando, con successiva nota notificatagli a mezzo pec in data 17 gennaio 2025, l'impossibilità di procedere all'annullamento delle cartelle di pagamento in assenza di provvedimento di sgravio da parte dell'ente impositore.
Ha poi lamentato, con un secondo motivo, l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione delle tasse di cui all'intimazione impugnata.
Con controdeduzioni depositate il giorno 1 agosto 2025 si è costituita la Regione Sicilia, deducendo genericamente l'infondatezza del ricorso, senza interloquire sul primo motivo sollevato da parte ricorrente.
Il successivo 6 agosto si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto d legittimazione e deducendo la corretta notifica delle cartelle a mano del ricorrente.
Con memoria del 28 agosto il ricorrente ha insistito nelle proprie domande, allegando la nota con la quale la Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento delle Finanze e del Credito serv. 5 Tasse Auto, con pec del 26 agosto 2025 indirizzata al difensore nonché all'Associazione_1 - Ufficio Provinciale di Palermo – in riscontro alle diverse istanze di annullamento delle cartelle di pagamento e sgravio del relativo tributo (già depositate in giudizio), aveva chiesto allAssoc._1 l'annullamento dei contenziosi 2016 (targa Targa_1), 2017 (targhe Targa_1 e FB731WY) e 2019 (targhe Targa_2) per l'accertata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 538 L. 228/12.
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come noto, in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d. lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Non ignora questo giudice che la giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 30841 depositata il 2 dicembre 2024), intervenendo in tema di annullamento del ruolo a seguito richiesta di sospensione rimasta inevasa oltre il termine suindicato, ha statuito il principio di diritto secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) – f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria”.
Hanno, altresì, precisato i giudici di legittimità (cfr. Cass. 28354/19) che qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
Orbene, nel caso di specie è stato lo stesso ente impositore a riconoscere la sussistenza dei presupposti per la sospensione atteso che, come risulta dalla produzione della difesa (pec del 26 agosto 2025),
“accertati i requisiti previsti dell'art.1, comma 538 della Legge n. 228/2012” ha invocato l'annullamento
“dei contenziosi 2016 (targa Targa_1), 2017 (targhe Targa_1 e Targa_2 e 2019 (targhe Targa_3 e Targa_1)”.
Tanto basta per ritenere fondato il ricorso, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Regione, mentre vanno compensate nei confronti di DE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Siciliana al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese giudiziali che liquida in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso il 18 settembre 2025 Il Giudice Gabriella
Natale