Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 892
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità atti presupposti per omessa comunicazione rigetto istanze di sospensione

    Il giudice rileva che l'ente impositore, con pec successiva, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la sospensione e ha richiesto l'annullamento dei contenziosi, confermando implicitamente la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

  • Altro
    Omessa notifica atti prodromici e prescrizione tasse

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 892
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 892
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo