Art. 117.
(Formazione dei testamenti).
Per i testamenti degli appartenenti alle forze armate dello Stato e delle persone al seguito di queste si osservano le disposizioni del codice civile e le altre vigenti relative ai testamenti speciali dei militari.
(Formazione dei testamenti).
Per i testamenti degli appartenenti alle forze armate dello Stato e delle persone al seguito di queste si osservano le disposizioni del codice civile e le altre vigenti relative ai testamenti speciali dei militari.