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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
LABIANCA GAETANO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2022 depositato il 27/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San IO ND - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 460 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 nonché la socia Ricorrente_1 hanno impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 460 del 21.10.2021, loro notificato il 3.11.2021, con il quale il Comune di San
IO ND ha richiesto il pagamento della TASI per l'anno d'imposta 2016.
Hanno eccepito la violazione dell'art. 23, comma 1, d. lgs. n. 82/2005 in tema di “Copie analogiche di documenti informatici”, norma che prescrive che “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. La copia analogica del provvedimento in originale informatico è quindi nulla ed improduttiva di effetti, qualora, come nel caso in esame, su di essa non sia stata apposta idonea
“attestazione di conformità” da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Hanno eccepito la carenza di potere del funzionario responsabile della TASI nominato con delibera di giunta comunale n. 223 del 31.10.2014, osservando che l'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 ha attribuito agli avvisi di accertamento dei tributi locali la forza di “accertamenti esecutivi”, la qual cosa comporta la necessità di aggiornamento della nomina del funzionario responsabile secondo le prescrizioni del comma 793 del medesimo articolo. Ne discende che la delibera di giunta comunale di nomina del responsabile del tributo deve considerarsi decaduta a far data dall'entrata in vigore delle nuove funzioni attribuite dalla Legge n.
190/2019, segnatamente dal 1°.1.2020.
Hanno sostenuto, inoltre, che la delibera di giunta comunale in discussione è decaduta ancor prima, per decorso del termine di rinnovo legato al cambio di amministrazione comunale, conseguente alla tornata elettorale del 2016 e a quella del 2019. A tal fine, hanno richiamato il disposto dell'art. 50 del d. lgs. n.
267/2000 (TUEL) il quale prescrive che “tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico”.
Il funzionario IMU risulterebbe, infine, decaduto per decorso del termine dei cinque anni di incarico, così come previsto dal Regolamento del Comune di San IO ND.
Hanno eccepito, altresì, la giuridica inesistenza dell'atto impugnato poiché privo di firma autografa. L'atto impugnato è corredato esclusivamente da firma a stampa, ma tale modalità sostitutiva è prevista dall'art. 1, comma 87, Legge 28 dicembre 1995 n. 549, a condizione che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, siano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Nell'atto impugnato tale necessario provvedimento viene indicato nella determinazione dirigenziale n. 618 del 26.4.2016. Non v'è traccia, però, di quale sia la fonte dei dati a cui il sistema informatico automatizzato attinge per poter emettere i suddetti atti.
Questa mancanza vizia l'atto impugnato poiché potrebbero annidarsi lacune nel sistema automatizzato e nella tipologia di fonte dei dati tali da determinare l'emissione di avvisi di accertamento senza i necessari preventivi controlli di sicurezza e affidabilità dei dati ivi indicati.
Il Comune di San IO ND non si è costituito.
Con memoria illustrativa la Ricorrente_2 e la socia Ricorrente_1 hanno ribadito quanto già argomentato nel ricorso introduttivo ed hanno invocato il principio di non contestazione stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte l'infondatezza dell'eccezione con la quale si denunzia la nullità del provvedimento per difetto di attestazione di conformità all'originale informatico della copia analogica notificata. Deve rammentarsi, sul punto, che a norma dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 82/2005 le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è stata espressamente disconosciuta.
Orbene, le ricorrenti hanno lamentato unicamente l'assenza di attestazione di conformità ma non hanno dedotto, espressamente e specificamente, la difformità dell'atto notificatogli rispetto al documento informatico presente negli archivi digitali del Comune.
La sottoscrizione è immune da censure in quanto legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario responsabile, come da determinazione dirigenziale la cui esistenza non è in discussione.
Parimenti, l'indicazione della fonte dei dati a cui il sistema informatico automatizzato attinge per l'emissione dei provvedimenti in materia tributaria non è prevista dalla norma. Peraltro, non si comprende in che modo detta mancanza pregiudichi i diritti delle ricorrenti ovvero incida sulla legittimità della pretesa tributaria.
Osserva la Corte, inoltre, che l'esecutività degli avvisi di accertamento in tema di tributi locali, novità introdotta dall'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, non comporta la caducazione della delibera di giunta con la quale è stato designato il funzionario responsabile del tributo né il venir meno, per ciò solo, della legittima investitura di detto funzionario.
Tale effetto non può desumersi neanche dalla previsione di cui al successivo comma 793, che prevede la necessità di selezionare personale qualificato cui assegnare le funzioni della riscossione. Invero, nel caso in esame l'atto impugnato non concerne la riscossione bensì il mero accertamento del tributo e, comunque, si tratta di disposizione non prevista a pena di nullità dell'atto emanato.
Parimenti, il potere in capo al funzionario firmatario dell'atto non viene meno per effetto del rinnovo dell'amministrazione comunale. La norma di cui all'art. 50, comma 9, del TUEL, richiamata dalle ricorrenti, deve ricollegarsi al precedente comma 8 che fa obbligo al sindaco subentrante di provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Nel caso in esame il funzionario dell'ufficio tributi, firmatario dell'atto, è organo interno all'amministrazione comunale, non equiparabile a un rappresentante del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Inoltre, la sussistenza del potere in capo al funzionario accertatore non viene meno per l'asserita scadenza del termine quinquennale della validità degli incarichi ai funzionari.
Non essendo concepibile che il servizio di accertamento dei tributi locali rimanga privo di funzionario responsabile, i poteri del funzionario in scadenza restano intatti fino alla sua sostituzione. Peraltro, gli atti adottati mantengono validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del sottoscrittore, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all'ente pubblico da cui provengono.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
LO SS
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
LABIANCA GAETANO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2022 depositato il 27/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San IO ND - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 460 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_2 nonché la socia Ricorrente_1 hanno impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 460 del 21.10.2021, loro notificato il 3.11.2021, con il quale il Comune di San
IO ND ha richiesto il pagamento della TASI per l'anno d'imposta 2016.
Hanno eccepito la violazione dell'art. 23, comma 1, d. lgs. n. 82/2005 in tema di “Copie analogiche di documenti informatici”, norma che prescrive che “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. La copia analogica del provvedimento in originale informatico è quindi nulla ed improduttiva di effetti, qualora, come nel caso in esame, su di essa non sia stata apposta idonea
“attestazione di conformità” da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Hanno eccepito la carenza di potere del funzionario responsabile della TASI nominato con delibera di giunta comunale n. 223 del 31.10.2014, osservando che l'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 ha attribuito agli avvisi di accertamento dei tributi locali la forza di “accertamenti esecutivi”, la qual cosa comporta la necessità di aggiornamento della nomina del funzionario responsabile secondo le prescrizioni del comma 793 del medesimo articolo. Ne discende che la delibera di giunta comunale di nomina del responsabile del tributo deve considerarsi decaduta a far data dall'entrata in vigore delle nuove funzioni attribuite dalla Legge n.
190/2019, segnatamente dal 1°.1.2020.
Hanno sostenuto, inoltre, che la delibera di giunta comunale in discussione è decaduta ancor prima, per decorso del termine di rinnovo legato al cambio di amministrazione comunale, conseguente alla tornata elettorale del 2016 e a quella del 2019. A tal fine, hanno richiamato il disposto dell'art. 50 del d. lgs. n.
267/2000 (TUEL) il quale prescrive che “tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico”.
Il funzionario IMU risulterebbe, infine, decaduto per decorso del termine dei cinque anni di incarico, così come previsto dal Regolamento del Comune di San IO ND.
Hanno eccepito, altresì, la giuridica inesistenza dell'atto impugnato poiché privo di firma autografa. L'atto impugnato è corredato esclusivamente da firma a stampa, ma tale modalità sostitutiva è prevista dall'art. 1, comma 87, Legge 28 dicembre 1995 n. 549, a condizione che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, siano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Nell'atto impugnato tale necessario provvedimento viene indicato nella determinazione dirigenziale n. 618 del 26.4.2016. Non v'è traccia, però, di quale sia la fonte dei dati a cui il sistema informatico automatizzato attinge per poter emettere i suddetti atti.
Questa mancanza vizia l'atto impugnato poiché potrebbero annidarsi lacune nel sistema automatizzato e nella tipologia di fonte dei dati tali da determinare l'emissione di avvisi di accertamento senza i necessari preventivi controlli di sicurezza e affidabilità dei dati ivi indicati.
Il Comune di San IO ND non si è costituito.
Con memoria illustrativa la Ricorrente_2 e la socia Ricorrente_1 hanno ribadito quanto già argomentato nel ricorso introduttivo ed hanno invocato il principio di non contestazione stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte l'infondatezza dell'eccezione con la quale si denunzia la nullità del provvedimento per difetto di attestazione di conformità all'originale informatico della copia analogica notificata. Deve rammentarsi, sul punto, che a norma dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 82/2005 le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è stata espressamente disconosciuta.
Orbene, le ricorrenti hanno lamentato unicamente l'assenza di attestazione di conformità ma non hanno dedotto, espressamente e specificamente, la difformità dell'atto notificatogli rispetto al documento informatico presente negli archivi digitali del Comune.
La sottoscrizione è immune da censure in quanto legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario responsabile, come da determinazione dirigenziale la cui esistenza non è in discussione.
Parimenti, l'indicazione della fonte dei dati a cui il sistema informatico automatizzato attinge per l'emissione dei provvedimenti in materia tributaria non è prevista dalla norma. Peraltro, non si comprende in che modo detta mancanza pregiudichi i diritti delle ricorrenti ovvero incida sulla legittimità della pretesa tributaria.
Osserva la Corte, inoltre, che l'esecutività degli avvisi di accertamento in tema di tributi locali, novità introdotta dall'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, non comporta la caducazione della delibera di giunta con la quale è stato designato il funzionario responsabile del tributo né il venir meno, per ciò solo, della legittima investitura di detto funzionario.
Tale effetto non può desumersi neanche dalla previsione di cui al successivo comma 793, che prevede la necessità di selezionare personale qualificato cui assegnare le funzioni della riscossione. Invero, nel caso in esame l'atto impugnato non concerne la riscossione bensì il mero accertamento del tributo e, comunque, si tratta di disposizione non prevista a pena di nullità dell'atto emanato.
Parimenti, il potere in capo al funzionario firmatario dell'atto non viene meno per effetto del rinnovo dell'amministrazione comunale. La norma di cui all'art. 50, comma 9, del TUEL, richiamata dalle ricorrenti, deve ricollegarsi al precedente comma 8 che fa obbligo al sindaco subentrante di provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Nel caso in esame il funzionario dell'ufficio tributi, firmatario dell'atto, è organo interno all'amministrazione comunale, non equiparabile a un rappresentante del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Inoltre, la sussistenza del potere in capo al funzionario accertatore non viene meno per l'asserita scadenza del termine quinquennale della validità degli incarichi ai funzionari.
Non essendo concepibile che il servizio di accertamento dei tributi locali rimanga privo di funzionario responsabile, i poteri del funzionario in scadenza restano intatti fino alla sua sostituzione. Peraltro, gli atti adottati mantengono validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del sottoscrittore, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all'ente pubblico da cui provengono.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
LO SS