Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 59
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità copia analogica per difetto di attestazione di conformità

    Le ricorrenti hanno lamentato solo l'assenza dell'attestazione, ma non hanno dedotto la difformità dell'atto notificato rispetto all'originale informatico. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 82/2005, le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è stata espressamente disconosciuta.

  • Rigettato
    Carenza di potere del funzionario responsabile

    L'esecutività degli avvisi di accertamento non comporta la caducazione della delibera di nomina del funzionario responsabile. La norma di cui all'art. 50, comma 9, del TUEL si riferisce a rappresentanti esterni e non a funzionari interni. In ogni caso, i poteri del funzionario in scadenza restano intatti fino alla sua sostituzione e gli atti adottati mantengono validità ed efficacia.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dell'atto per assenza di firma autografa

    La sottoscrizione è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario responsabile. L'indicazione della fonte dei dati non è prevista dalla norma e la sua mancanza non pregiudica i diritti delle ricorrenti né incide sulla legittimità della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 59
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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