CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1100/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02666-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02666-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02666-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 - sull'appello n. 1102/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02673-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02673-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02673-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- sull'appello n. 274/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
_1 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DX02643-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DX02643-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DX02643-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- sull'appello n. 808/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Nominativo_2 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 453/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S05B402904-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S05B402904-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S05B402904-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B402008-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B402008-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B402008-2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
La difesa dei lavoratori appellati dichiara che la sentenza emessa sulla stessa questione nei confronti di
Società_2 è già passata in giudicato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate direzione provinciale di Padova e di Venezia hanno proposto quattro distinti appelli per impugnare altrettante sentenza sfavorevoli all'Ufficio .
Con il gravame rubricato al n 1100/2024 risulta appellata la sentenza CGT di primo grado di Venezia 276/2024 emessa nei confronti di : Resistente_1 ;
Con il gravame rubricato al n 1102 /2024 risulta appellata la sentenza CGT di primo grado di Venezia 274/2024 emessa nei confronti di : Società_1
Con il gravame rubricato al n 274/2025 risulta appellata la sentenza CGT di primo grado di Venezia 597 /2024 emessa nei confronti di : _1 ;
Con il gravame rubricato al n 808/2025 risulta appellata la sentenza CGT di primo grado di Padova 453/2024 emessa nei confronti di : Nominativo_2.
Tutte le controversie vertono sulla medesima questione di fatto e di diritto .
Invero i soggetti appellati sono tutti dipendenti della compagnia area Società_2 e tutti sono stati oggetto di alcuni avvisi di accertamento relativi alla mancata effettuazione delle ritenute su una parte della retribuzione corrisposta al proprio personale a titolo di indennità di volo, sostenendo l'ufficio l'assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 51 comma sesto del tuir ( DPR 917 del 1986). Tale ultima norma prevede che le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, ma ciò a condizione che l'indennità stessa sia prevista alternativamente dalla legge o dal contratto collettivo.
In particolare, secondo l'ufficio, tali condizioni non risulterebbero soddisfatte poiché:
da un lato i contratti collettivi aziendali di lavoro prodotti dalla società non sarebbero stati sottoscritti dalle associazioni sindacali di categoria, con la conseguenza che non potevano qualificarsi come contratti di categoria.
Dall'altro lato le indennità corrisposte non erano previste dalla legge;
a tale ultimo riguardo si rappresentava che essendo la compagnia Società_2 di nazionalità spagnola e quindi soggetta alla legislazione di quello Stato non trovava applicazione il codice della navigazione italiano.
Come anticipato tutte le sentenza di primo grado risultavano sfavorevoli all'Ufficio . Con riferimento alla prima controversia (1100/2024) il Collegio, affermava l'infondatezza della tesi su cui si era basato l'accertamento e cioè sulla pretesa applicazione della legge spagnola da un lato e l'assenza di contrattazione collettiva dall'altro.
Il collegio riteneva pregiudiziale l'accertamento sul se la società Società_2 fosse o meno dotata di stabile organizzazione in Italia ai sensi dell'articolo 162 del TUIR . A ciò rispondeva positivamente sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente società che aveva evidenziato come la predetta avesse concluso tutti i contratti di lavoro con i propri dipendenti in Italia, ritenendo perciò comprovata l'esistenza – ivi - di una stabile organizzazione tale da rilevare ai fini dell'applicazione della normativa italiana anche fiscale.
Quindi testualmente il primo collegio afferma che : “alla stregua di quanto sopra il centro di imputabilità fiscale di tutte le operazioni riferibili alla società Società_2 per la materia che interessa, è in Italia da intendersi stabile organizzazione della predetta società in relazione alle attività ivi svolte tra cui, l'assunzione del personale e la relativa retribuzione.
La motivazione della sentenza impugnata proseguiva argomentando su quelle che erano le ulteriori ragioni per le quali non era accoglibile la tesi dell'ufficio. Innanzitutto il collegio contestava l'affermazione secondo la quale ai contratti di lavoro della società Società_3 con i propri dipendenti, in assenza di una diversa indicazione da parte del contratto collettivo doveva applicarsi la legge di Spagna. Dovendosi invece valorizzare l'articolo
9 del codice della navigazione in forza del quale in assenza di diversa volontà delle parti il contratto di lavoro
è regolato dalla legge di bandiera dell'aeromobile, ricordando la giurisprudenza della Corte di legittimità in forza della quale la nazionalità della nave costituisce un criterio di collegamento non di valore assoluto, ma condizionata all'impossibilità di individuare altri criteri di collegamento idonei ad indicare un ordinamento coerente di tutela di interessi e di diritti di coloro che sono coinvolti nel fatto tecnico della navigazione . Tale indagine diretta a verificare se effettivamente, sia pure in modo implicito, le parti contraenti avessero indicato una legge regolatrice del contratto, non risulta compiuta nell'atto di accertamento. Anzi, se fosse stata compiuta avrebbe portato a conclusioni diverse poiché si sarebbe accerta la comune designazione della legge italiana quale legge regolatrice del rapporto di lavoro, quantomeno con riferimento alle parti essenziali del contratto, Sotto questo profilo la sentenza impugnata evidenziava che in materia pensionistica strettamente dipendente dalla prestazione del lavoratore, l'articolo 8 del contratto individuale di lavoro richiamava espressamente la legge 13 luglio 1965 numero 859, norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e tutte le successive modifiche. Appariva insostenibile, quindi, che il contratto di lavoro potesse essere disciplinato dalla legge spagnola quando, in realtà, le parti avevano scelto di applicare ad esso tutta la normativa previdenziale italiana. Inoltre il citato articolo 9 del codice della navigazione del 1942 doveva cedere il passo ai nuovi principi di diritto internazionale privato veicolati ex art
117 cost ( modificato con legge costituzionale 3/2021 in forza della convenzione di Roma del 19.6.1980 . In materia, prosegue la sentenza, andava considerato Il contenuto del regolamento Roma 1593 del 2008 del
17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che aveva sostituito la convenzione di
Roma. Conclusivamente la prima Corte rilevava innanzitutto che anche ad ammettere che dal contratto di lavoro non fosse ricavabile una comune volontà delle parti di applicare la legge italiana, acquistavano rilievo prioritario sul criterio residuale della legge di bandiera tutti gli altri criteri dettati dall'articolo 4, con riferimento alle diverse tipologie contrattuali con prevalenza riconosciuta al criterio della residenza della parte cui spetta la prestazione caratteristica del contratto. Inoltre la disciplina specifica per i rapporti di lavoro prevedeva che in subordine al criterio stabilito dalla volontà delle parti trovi applicazione il criterio del luogo ove il lavoratore svolge abitualmente la sua attività d identificarsi sulla base del contratto individuale di lavoro, nei locali dell'azienda ubicati presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia . In ulteriore subordine e solo nel caso in cui non fosse identificabile il luogo appena citato si doveva far riferimento alla sede in cui si era proceduto all'assunzione del lavoratore ex articolo 8 paragrafo 3 sempre in Venezia luogo in cui risultava sottoscritto il contratto di assunzione. Essendo applicabile al contratto di lavoro la legge italiana, il diritto all'indennità di volo competeva ai ricorrenti ai sensi degli articoli 731 e 732 nonché dell'articolo 907 del Regio decreto 30
Marzo 1942 numero 327 codice della navigazione il quale stabilisce che il personale di volo e a quello che viene temporaneamente comandato di prestare servizio a bordo oltre alla retribuzione pattuita deve essere corrisposta una indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative o in mancanza dagli usi. Tanto premesso L'Ufficio appellante denunciava la Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del DPR
600/1973, dell'art. 51, comma 6, del TUIR, degli artt. 9 e 907 del R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione)
e dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (“Roma I”); e la
Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6 TUIR e dell'art. 907 cod. nav.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19859 del 12 luglio 2021, aveva ribadito il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione:
Ciò posto, come si evince dal tenore letterale della norma, l'imponibilità limitata al 50% dell'indennità di volo corrisposta al dipendente spettava a condizione che l'indennità stessa fosse prevista, alternativamente, dalla legge o dal contratto collettivo.
In virtù di ciò, alle compagnie aeree nazionali italiane si applica, a tutt'oggi, il Codice della Navigazione,
Parte Seconda della Navigazione Aerea, mentre alle compagnie aeree straniere si applica il codice della navigazione dello Stato dell'Unione che ha rilasciato il rispettivo Certificato di Operatore Aereo (COA).
Chiarito questo aspetto centrale (applicabilità del Codice della Navigazione italiano alle compagnie aeree italiane che hanno ottenuto il COA dall'ENAC), e tornando alla fattispecie oggetto del presente ricorso, si richiamava quanto previsto dall'art. 907 del Codice della Navigazione, rubricato “Indennità di volo”, il quale prevede che: “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.” Detta indennità spetta, per legge, unicamente alle compagnie aeree nazionali (italiane) che soggiacciono al controllo esercitato dall'ENAC ed al Codice della
Navigazione di cui R.D. 327/1942.
3.2 Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6 TUIR: secondo profilo il CCAL Regolamento Piloti, datato 05/11/2015 ed avente vigenza per il periodo 01/11/2014 – 31/12/2017;
v il CCAL Regolamento AA.VV. (assistenti di volo), datato 05/11/2015 ed avente vigenza per il periodo
01/11/2014 – 31/12/2017. Entrambi i documenti risultano non sottoscritti da alcuna associazione sindacale di categoria rappresentante i lavoratori dipendenti. Stante l'assenza dell'accordo di una delle due parti (le organizzazioni sindacali dei lavoratori), i documenti citati non possono essere considerati contratti (tanto meno “collettivi”) nell'accezione giuridica del termine, ma devono essere considerati come meri regolamenti aziendali unilaterali.
Si costituiva tempestivamente la società Società_2 dispiegando le proprie difese che venivano successivamente ribadite con una memoria . In principalità la società appellata ribadiva tutte le eccezioni di natura preliminare sollevate davanti ai Giudici di primo grado che non erano state espressamente affrontate perché ritenute riassorbite nella vicenda di merito. Veniva poi sollevata, in via pregiudiziale, una questione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per essersi quest'ultimo limitato alla mera riproposizione di fatto delle argomentazioni già spese in primo grado senza misurarsi con il contenuto della sentenza e quindi facendo venire meno il requisito della specificità dei motivi, prevista a pena di inammissibilità . Nel merito, la società appellata evidenziava il travisamento della motivazione della prima sentenza da parte dell'Ufficio lì dove essa affermava la valenza decisiva il criterio della residenza del dipendente. Al contrario la Corte di giustizia di primo grado aveva esaminato e valutato correttamente il criterio della legge scelta dalle parti indicata come quella italiana, appunto e comunque come i singoli rapporti lavorativi fossero stati espressamente disciplinati col rinvii a elementi fondamentali della Legislazione italiana nonché indicando anche le basi italiane di partenenza avuto riguardo al conferimento della prestazione lavorativa, con ciò rispondendo alla nozione di base di servizio prevista nei regolamenti europei. Ne derivava che corretta era stata la valutazione del primo Collegio con riferimento all'applicabilità ai rapporti di lavoro degli articoli 731,
732 e 907 del Codice della Navigazione. Sotto altro profilo gli appellanti contestavano, altresì, la tesi dell'Ufficio secondo la quale i contratti aziendali integrativi non sarebbero stati utili ai sensi dell'articolo 51 del Testo Unico sulle imposte sui redditi a radicare una applicabilità di tale norma ai rapporti di lavoro dei dipendenti con Società_2 in via subordinata si sollevarono una serie di questioni di costituzionalità e di compatibilità con la Legislazione Europea.
Con riferimento alla controversia 1102 /2024 l a vicenda è del tutto identica e riguarda il lavoratore Società_2 Società_1.La sentenza citata è gemella di quella sopra riassunta ed i i motivi di gravame sono gli stessi .
La Controversia rubricata al numero 274/ 2025 attiene alla sentenza emessa dal giudice monocratico di primo grado di Venezia nei confronti di _1 : tale sentenza è del tutto conforme alle precedenti decisioni emesse dal collegio veneziano ed egualmente i motivi di gravame avanzati dall'Agenzia di Venezia sono conformi alle tesi sostenute nei casi sopra citati.
Nella vertenza 808/2025 relativa Ad Nominativo_2 la motivazione della decisione di primo grado sinteticamente valorizza la correlazione fra l'articolo 51 comma sesto del DPR 917 del 1986 e l'articolo 907 del codice della navigazione soprattutto con riferimento all'articolo 9 del decreto che fa salva la diversa volontà delle parti posto che non si rinvengono nel contratto nazionale ma solo nei contratti individuali dei richiami espressi alla legge italiana.
Qui l'ufficio ha contestato per l'appunto la falsa applicazione di tale normativa poiché a suo dire vi sono degli importanti richiami alla normativa Spagnola ed inoltre resti ravviserebbe la violazione del diritto europeo ai sensi del citato regolamento 593 che fa riferimento al luogo di esecuzione abituale del lavoro da intendersi quale il velivolo di per sé appartenenti al territorio spagnolo. Inoltre non esisterebbe nessun contratto collettivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, essere respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello come avanzata dall'appellata Società ed avente ad oggetto – in ipotesi - la mancanza di specificità del gravame, con conseguente assoluta incertezza dei motivi d'appello in violazione dell'articolo 53 comma primo del Decreto
Legislativo 546 del 1992. Premesso il fatto che la norma sanziona processualmente solo la mancanza o la assoluta incertezza dei motivi di gravame erra, in punto di diritto, la difesa resistente allorché afferma che l'appellante non possa riproporre le medesime questioni già poste al vaglio del primo Giudice . Sul punto si richiama la Giurisprudenza costante della Corte di Legittimità e non da ultimo, l'Ordinanza 1371 del 18.1.2022 che al punto 8 della motivazione testualmente afferma: Non e', quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato. (Cass., Sez. 5", 26 maggio 2021, n. 14582), in quanto il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell'impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutive pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata;
Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012).
Tanto premesso il Collegio ritiene gli appelli in esame infondati con la conseguente necessità di confermare integralmente le prime decisioni.
Non è superfluo osservare che questa stessa Corte con sentenza 571/2025 dell'8.7.2025 ha statuito nella parallela vicenda con la quale gli Uffici avevano posto le stesse contestazioni direttamente alla
Società_2, in ordine alla tassabilità delle indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, respingendo il ricorso e confermando l'esistenza del diritto dei lavoratori alla tassazione nella misura agevolata del 50%.
Detta decisione è divenuta definitiva .
Ciò detto s'impone una ricognizione del complesso tessuto normativo.
Il riferimento “ di partenza “ è costituito dal tenore dell'Art. 51 Tuir che al comma 6° recita: Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all' articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. Invece la disciplina sostanziale dell'istituto in questione trova la sua previsione negli artt. 731, 732 e 907 del Codice della
Navigazione Art. 731. (( (Il personale aeronautico).)) ((Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende: a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.))
Art. 732. (( (Personale di volo).)) ((Il personale di volo comprende: a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.))
Art. 907. (Indennità di volo). Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Da tutto ciò deriva che il più favorevole trattamento fiscale riservato al citato personale, avuto riguardo a tale indennità, trovi applicazione ai rapporti di lavoro regolati dalla Legge Italiana e da questa previsti ovvero allorquando detta previsione sia contenuta in un accordo collettivo. A seguito della adesione dell'Italia al
Comunità Europea la materia della individuazione di quale debba essere la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è oggetto del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (Roma I). Orbene, il primo criterio che viene in rilievo è quello della, cosi detta, libertà di scelta, in forza del quale spetta ai contraenti la decisione su quale desiderano sia la legge che regolerà il loro rapporto. Articolo 3 Libertà di scelta 1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta deve essere effettuata espressamente o risultare chiaramente dalle clausole del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono scegliere la legge applicabile a tutto il contratto o solo a una parte di esso.
Occorre quindi sottoporre a verifica questa prima indicazione posto che l'Ufficio appellante sostiene che i contraenti non si sono avvalsi di tale facoltà, né in modo diretto e né in modo indiretto - e cioè richiamando delle clausole che per importanza e numero facciano diretto e coerente riferimento alla normativa di un altro
Stato .
Ebbene, dalla documentazione prodotta risulta quanto segue .
Resistente_1, ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro in Palermo il 10 dicembre 2016 presso l'aeroporto CO e SE ove Società_2 indica l'esistenza di una propria articolazione. L'articolo 3 del contratto individua come luogo di lavoro l'aeroporto CO e SE in località Cinisi, Palermo. Il contratto cita espressamente il Decreto Legislativo 196 del 2003 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali mentre l'aspetto contributivo è regolato dalla legge italiana 859 del 15 luglio 1965 e successive modifiche.
Società_1, ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro in Palermo il 30 ottobre 2015, presso l'aeroporto CO e SE ove Società_2 indica l'esistenza di una propria articolazione. L'articolo 3 del contratto individua come luogo di lavoro l'aeroporto CO e SE in località Cinisi, Palermo. Il contratto cita espressamente il Decreto Legislativo 196 del 2003 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali mentre l'aspetto contributivo è regolato dalla legge italiana 859 del 15 luglio 1965 e successive modifiche.
Nominativo_2, ha sottoscritto il proprio contratto in Venezia l'8 Aprile 2016. La società firmataria si qualifica come Società_2 sede di Venezia con ufficio presso l'aeroporto Marco Polo. La clausola numero 3 individua il posto di lavoro presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'aspetto pensionistico è regolato dall'articolo 8 che richiama la Legge Italiana 859 del 15 luglio 1965 e successive modifiche . Nella parte finale del contratto vengono richiamati gli articoli 1341 e 1342 del codice civile e gli articoli 23 e 26 del Decreto
Legislativo 196 del 2003.
La Sig.ra _1 ha sottoscritto in Venezia il proprio contratto di Lavoro in data 30.10.2024.
E' convinzione del Collegio d'Appello che tali contratti evidenzino la comune volontà delle parti di regolare gli aspetti essenziali del loro rapporto richiamando espressamente le vigenti leggi Italiane in materia e quindi integrando il criterio rappresentato dal maggior collegamento dal punto di vista sostanziale anche considerando – e non si tratta di un particolare insignificante – che nei citati contratti LO attribuiva ai neoassunti una specifica sede lavorativa .
Con tali ultime osservazioni potrebbe concludersi in modo esaustivo l'iter motivazionale della presente sentenza e cioè che i rapporti di lavoro instaurati fra Società_2 nella sue diverse articolazioni territoriali e i suoi dipendenti sono regolati dal diritto Civile italiano e quindi anche dai sopra citati articoli del Codice della
Navigazione con conseguente diritto alla detrazione parziale prevista dall'art. 51 Tuir. Per completezza argomentativa il Collegio non intende sottrarsi all'esame della tesi sostenuta dall'ufficio appellante e cioè quella secondo la quale esclusa l'esistenza di una esplicita o implicita scelta da parte dei contraenti ( ma non si vede come), si dovrebbe applicare il criterio di cui al comma secondo dell'art 8 del Regolamento
Roma 1, con individuazione della disciplina normativa del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro. Nel caso di specie gli aeromobili della società Società_2, che battano bandiera ispanica, determinerebbe l'applicazione della legge spagnola a tutti i dipendenti italiani che pilotano tali aerei ovvero agli assistenti di volo che si occupano dei passeggeri. Si riporta il testo della norma Contratti individuali di lavoro 1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. ….. 2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese.
Tale tesi contiene un primo errore di diritto, caratterizzato dalla equiparazione dell'aeromobile battente bandiera spagnola al territorio spagnolo quale luogo di esecuzione della prestazione lavorativa omettendo, oltretutto, di considerare quella parte della prestazione lavorativa relativa alla fase preliminare alla partenza del volo, svolta a terra, nonché le pause ed i riposi previsti dall'ordinamento anche in territorio straniero ed in strutture alberghiere . In realtà il Diritto internazionale privato non è costituito da norme materiali, ossia che disciplinano la sostanza di alcuni rapporti, bensì da regole strumentali che si limitano ad individuare, rispetto a ciascun rapporto, a quale ordinamento debba farsi capo per giungere, poi, applicando l'ordinamento così individuato, a stabilire come quel rapporto vada disciplinato. Quindi, sempre seguendo il ragionamento dell'Ufficio ed alla luce della precisazione appena operata, ai rapporti di lavoro de quo dovrebbero trovare applicazione le norme che, nel diritto spagnolo, regolano questa tipologia di rapporto di lavoro. Senonché, poiché anche la Spagna aderisce al sistema europeo, si tornerebbe alla applicazione del Regolamento
Roma 1 con conseguente inapplicabilità del criterio del luogo in cui si svolge abitualmente il suo lavoro per passare al criterio supplettivo del paese a partire dal quale il lavoratore svolge la propria prestazione. Valga osservare, inoltre, che l'affermazione secondo la quale un aeromobile rappresenta il luogo di esecuzione abituale del proprio lavoro in forza della “legge di bandiera” contiene un dato completamente disancorato dalla ratio della lex loci laboris che è stata elaborata allo scopo di garantire ai lavoratori l'effettività della loro tutela. Al riguardo la Giurisprudenza della Corte di Giustizia ha elaborato la tesi secondo la quale occorre avere riguardo non solo al paese di esecuzione del lavoro (che non è l'aereo) ma a partire dal quale il lavoratore in esecuzione del contratto svolge abitualmente il suo lavoro. Sul punto si richiama la Sentenza grande sezione della Corte di Giustizia Europea C 29/10 del 15.3.2011 Nominativo_3 che, seppure riferita alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980 (GU
1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma») ha contenuto pressoché identico al regolamento Roma 1 . La vicenda era relativa all'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro di un autista di mezzi pesanti assunto da una ditta di trasporti internazionale con sede in Lussemburgo ma di fatto operante a partire dalla base in Germania. Secondo la giurisprudenza della Corte, citata al punto 39 della presente sentenza, che rimane pertinente nell'analisi dell'art. 6, n. 2, della Convenzione di Roma, qualora le prestazioni lavorative siano eseguite in più di uno Stato membro, il criterio del paese dell'esecuzione abituale del lavoro deve formare oggetto di un'interpretazione ampia ed essere inteso nel senso che si riferisce al luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore esercita effettivamente le proprie attività professionali e, in mancanza di un tale centro di affari, al luogo in cui il medesimo svolge la maggior parte delle sue attività. 46 Peraltro, tale interpretazione si concilia anche con la formulazione della nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti individuali di lavoro, introdotta dal regolamento n. 593/2008, non applicabile nella specie ratione temporis. Infatti, in forza dell'art. 8 di tale regolamento, in mancanza di una scelta operata dalle parti, il contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro.
Tale legge rimane applicabile anche quando il lavoratore esegue temporaneamente le sue prestazioni in un altro Stato. Inoltre, come indicato dal ventitreesimo 'considerando' del regolamento in parola, l'interpretazione di tale disposizione deve ispirarsi ai principi del favor laboratoris, in quanto le parti più deboli del contratto devono essere protette «tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli». 47 Da quanto precede emerge che il giudice del rinvio deve interpretare in senso ampio il criterio di collegamento sancito dall'art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di Roma per stabilire se il ricorrente nella causa principale abbia compiuto abitualmente il suo lavoro in uno degli Stati contraenti e per individuare quale di essi. 48 A tal fine, in considerazione della natura del lavoro nel settore dei trasporti internazionali, come quello di cui trattasi nella causa principale, il giudice del rinvio, come suggerito dall'avvocato generale ai paragrafi 93-96 delle sue conclusioni, deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano l'attività del lavoratore. 49 In particolare, esso deve stabilire in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi. Egli deve anche verificare quali sono i luoghi in cui il trasporto è principalmente effettuato,
i luoghi di scarico della merce nonché il luogo in cui il lavoratore ritorna dopo le sue missioni. Che questa sia la corretta interpretazione da dare ( sempre nel caso che, però, qui non ricorre di assenza di una scelta da parte dei contraenti ai sensi dell'art, 3 del Regolamento Roma 1) è confermato dalla coordinata disciplina
Europea dell'aspetto previdenziale dei rapporti di lavoro attuata con il Regolamento Europeo 883/2004
(Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Si tratta di un aspetto affatto secondario rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro vero e proprio. Tale assetto è stato modificato dal REGOLAMENTO (UE)
N. 465/2012 del 22 maggio 2012 che è intervenuto sul regolamento (CE) n. 883/2004 . Vale ricordare che già il paragrafo 4 dei considerando del Regolamento 883 introduceva la nozione di base di servizio. (4) Il concetto di «base di servizio», per gli equipaggi di condotta e di cabina, ai sensi del diritto dell'Unione è definito all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (4). Al fine di facilitare l'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 a questo gruppo di persone, è giustificato elaborare una norma speciale grazie alla quale il concetto di «base di servizio» diventa il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio
» non dovrebbe condurre a cambi frequenti della normativa applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali. L'art. 1 del Regolamento 465 ha poi introdotto, nel corpo del Regolamenoi 883 del 2004, il considerando 18 ter . (18 ter) Nell'allegato III del regolamento (CEE)
n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (5), il concetto di «base di servizio» per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato. Al fine di facilitare l'applicazione del titolo II del presente regolamento agli equipaggi di condotta e di cabina, è giustificato utilizzare il concetto di «base di servizio» come il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la legislazione applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio» non dovrebbe condurre a modifiche frequenti della legislazione applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali. Non da ultimo l'Art. 9 del Regolamento 465 ha aggiunto all'art 11 del Regolamento 883 un 5° comma all'articolo 11 del Regolamento citato del seguente tenore: «5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.»
Ne deriva che dal più completo quadro appena ricostruito i Regolamenti Europei nel caso di assenza di scelta da parte dei contraenti, interpretino l'espressione prevista dall'art 8 del Regolamento “ a partire dal quale il lavoratore in esecuzione del contratto svolge abitualmente il suo lavoro” con riferimento alla nozione di base di servizio. Base ben indicata, fra l'atro, nei singoli contratti di assunzione.
Non vi sono motivi per derogare alla regola dell'addebito delle spese in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Decidendo sui ricorsi come sopra riuniti, conferma le impugnate sentenze e condanna gli ufficio soccombenti al pagamento delle spese liquidate in euro 1500 per ciascuna controversia.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1100/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02666-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02666-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02666-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 - sull'appello n. 1102/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02673-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02673-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS02673-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- sull'appello n. 274/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
_1 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DX02643-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DX02643-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DX02643-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- sull'appello n. 808/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Nominativo_2 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 453/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S05B402904-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S05B402904-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S05B402904-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B402008-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B402008-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B402008-2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
La difesa dei lavoratori appellati dichiara che la sentenza emessa sulla stessa questione nei confronti di
Società_2 è già passata in giudicato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate direzione provinciale di Padova e di Venezia hanno proposto quattro distinti appelli per impugnare altrettante sentenza sfavorevoli all'Ufficio .
Con il gravame rubricato al n 1100/2024 risulta appellata la sentenza CGT di primo grado di Venezia 276/2024 emessa nei confronti di : Resistente_1 ;
Con il gravame rubricato al n 1102 /2024 risulta appellata la sentenza CGT di primo grado di Venezia 274/2024 emessa nei confronti di : Società_1
Con il gravame rubricato al n 274/2025 risulta appellata la sentenza CGT di primo grado di Venezia 597 /2024 emessa nei confronti di : _1 ;
Con il gravame rubricato al n 808/2025 risulta appellata la sentenza CGT di primo grado di Padova 453/2024 emessa nei confronti di : Nominativo_2.
Tutte le controversie vertono sulla medesima questione di fatto e di diritto .
Invero i soggetti appellati sono tutti dipendenti della compagnia area Società_2 e tutti sono stati oggetto di alcuni avvisi di accertamento relativi alla mancata effettuazione delle ritenute su una parte della retribuzione corrisposta al proprio personale a titolo di indennità di volo, sostenendo l'ufficio l'assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 51 comma sesto del tuir ( DPR 917 del 1986). Tale ultima norma prevede che le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, ma ciò a condizione che l'indennità stessa sia prevista alternativamente dalla legge o dal contratto collettivo.
In particolare, secondo l'ufficio, tali condizioni non risulterebbero soddisfatte poiché:
da un lato i contratti collettivi aziendali di lavoro prodotti dalla società non sarebbero stati sottoscritti dalle associazioni sindacali di categoria, con la conseguenza che non potevano qualificarsi come contratti di categoria.
Dall'altro lato le indennità corrisposte non erano previste dalla legge;
a tale ultimo riguardo si rappresentava che essendo la compagnia Società_2 di nazionalità spagnola e quindi soggetta alla legislazione di quello Stato non trovava applicazione il codice della navigazione italiano.
Come anticipato tutte le sentenza di primo grado risultavano sfavorevoli all'Ufficio . Con riferimento alla prima controversia (1100/2024) il Collegio, affermava l'infondatezza della tesi su cui si era basato l'accertamento e cioè sulla pretesa applicazione della legge spagnola da un lato e l'assenza di contrattazione collettiva dall'altro.
Il collegio riteneva pregiudiziale l'accertamento sul se la società Società_2 fosse o meno dotata di stabile organizzazione in Italia ai sensi dell'articolo 162 del TUIR . A ciò rispondeva positivamente sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente società che aveva evidenziato come la predetta avesse concluso tutti i contratti di lavoro con i propri dipendenti in Italia, ritenendo perciò comprovata l'esistenza – ivi - di una stabile organizzazione tale da rilevare ai fini dell'applicazione della normativa italiana anche fiscale.
Quindi testualmente il primo collegio afferma che : “alla stregua di quanto sopra il centro di imputabilità fiscale di tutte le operazioni riferibili alla società Società_2 per la materia che interessa, è in Italia da intendersi stabile organizzazione della predetta società in relazione alle attività ivi svolte tra cui, l'assunzione del personale e la relativa retribuzione.
La motivazione della sentenza impugnata proseguiva argomentando su quelle che erano le ulteriori ragioni per le quali non era accoglibile la tesi dell'ufficio. Innanzitutto il collegio contestava l'affermazione secondo la quale ai contratti di lavoro della società Società_3 con i propri dipendenti, in assenza di una diversa indicazione da parte del contratto collettivo doveva applicarsi la legge di Spagna. Dovendosi invece valorizzare l'articolo
9 del codice della navigazione in forza del quale in assenza di diversa volontà delle parti il contratto di lavoro
è regolato dalla legge di bandiera dell'aeromobile, ricordando la giurisprudenza della Corte di legittimità in forza della quale la nazionalità della nave costituisce un criterio di collegamento non di valore assoluto, ma condizionata all'impossibilità di individuare altri criteri di collegamento idonei ad indicare un ordinamento coerente di tutela di interessi e di diritti di coloro che sono coinvolti nel fatto tecnico della navigazione . Tale indagine diretta a verificare se effettivamente, sia pure in modo implicito, le parti contraenti avessero indicato una legge regolatrice del contratto, non risulta compiuta nell'atto di accertamento. Anzi, se fosse stata compiuta avrebbe portato a conclusioni diverse poiché si sarebbe accerta la comune designazione della legge italiana quale legge regolatrice del rapporto di lavoro, quantomeno con riferimento alle parti essenziali del contratto, Sotto questo profilo la sentenza impugnata evidenziava che in materia pensionistica strettamente dipendente dalla prestazione del lavoratore, l'articolo 8 del contratto individuale di lavoro richiamava espressamente la legge 13 luglio 1965 numero 859, norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e tutte le successive modifiche. Appariva insostenibile, quindi, che il contratto di lavoro potesse essere disciplinato dalla legge spagnola quando, in realtà, le parti avevano scelto di applicare ad esso tutta la normativa previdenziale italiana. Inoltre il citato articolo 9 del codice della navigazione del 1942 doveva cedere il passo ai nuovi principi di diritto internazionale privato veicolati ex art
117 cost ( modificato con legge costituzionale 3/2021 in forza della convenzione di Roma del 19.6.1980 . In materia, prosegue la sentenza, andava considerato Il contenuto del regolamento Roma 1593 del 2008 del
17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che aveva sostituito la convenzione di
Roma. Conclusivamente la prima Corte rilevava innanzitutto che anche ad ammettere che dal contratto di lavoro non fosse ricavabile una comune volontà delle parti di applicare la legge italiana, acquistavano rilievo prioritario sul criterio residuale della legge di bandiera tutti gli altri criteri dettati dall'articolo 4, con riferimento alle diverse tipologie contrattuali con prevalenza riconosciuta al criterio della residenza della parte cui spetta la prestazione caratteristica del contratto. Inoltre la disciplina specifica per i rapporti di lavoro prevedeva che in subordine al criterio stabilito dalla volontà delle parti trovi applicazione il criterio del luogo ove il lavoratore svolge abitualmente la sua attività d identificarsi sulla base del contratto individuale di lavoro, nei locali dell'azienda ubicati presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia . In ulteriore subordine e solo nel caso in cui non fosse identificabile il luogo appena citato si doveva far riferimento alla sede in cui si era proceduto all'assunzione del lavoratore ex articolo 8 paragrafo 3 sempre in Venezia luogo in cui risultava sottoscritto il contratto di assunzione. Essendo applicabile al contratto di lavoro la legge italiana, il diritto all'indennità di volo competeva ai ricorrenti ai sensi degli articoli 731 e 732 nonché dell'articolo 907 del Regio decreto 30
Marzo 1942 numero 327 codice della navigazione il quale stabilisce che il personale di volo e a quello che viene temporaneamente comandato di prestare servizio a bordo oltre alla retribuzione pattuita deve essere corrisposta una indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative o in mancanza dagli usi. Tanto premesso L'Ufficio appellante denunciava la Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del DPR
600/1973, dell'art. 51, comma 6, del TUIR, degli artt. 9 e 907 del R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione)
e dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (“Roma I”); e la
Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6 TUIR e dell'art. 907 cod. nav.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19859 del 12 luglio 2021, aveva ribadito il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione:
Ciò posto, come si evince dal tenore letterale della norma, l'imponibilità limitata al 50% dell'indennità di volo corrisposta al dipendente spettava a condizione che l'indennità stessa fosse prevista, alternativamente, dalla legge o dal contratto collettivo.
In virtù di ciò, alle compagnie aeree nazionali italiane si applica, a tutt'oggi, il Codice della Navigazione,
Parte Seconda della Navigazione Aerea, mentre alle compagnie aeree straniere si applica il codice della navigazione dello Stato dell'Unione che ha rilasciato il rispettivo Certificato di Operatore Aereo (COA).
Chiarito questo aspetto centrale (applicabilità del Codice della Navigazione italiano alle compagnie aeree italiane che hanno ottenuto il COA dall'ENAC), e tornando alla fattispecie oggetto del presente ricorso, si richiamava quanto previsto dall'art. 907 del Codice della Navigazione, rubricato “Indennità di volo”, il quale prevede che: “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.” Detta indennità spetta, per legge, unicamente alle compagnie aeree nazionali (italiane) che soggiacciono al controllo esercitato dall'ENAC ed al Codice della
Navigazione di cui R.D. 327/1942.
3.2 Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6 TUIR: secondo profilo il CCAL Regolamento Piloti, datato 05/11/2015 ed avente vigenza per il periodo 01/11/2014 – 31/12/2017;
v il CCAL Regolamento AA.VV. (assistenti di volo), datato 05/11/2015 ed avente vigenza per il periodo
01/11/2014 – 31/12/2017. Entrambi i documenti risultano non sottoscritti da alcuna associazione sindacale di categoria rappresentante i lavoratori dipendenti. Stante l'assenza dell'accordo di una delle due parti (le organizzazioni sindacali dei lavoratori), i documenti citati non possono essere considerati contratti (tanto meno “collettivi”) nell'accezione giuridica del termine, ma devono essere considerati come meri regolamenti aziendali unilaterali.
Si costituiva tempestivamente la società Società_2 dispiegando le proprie difese che venivano successivamente ribadite con una memoria . In principalità la società appellata ribadiva tutte le eccezioni di natura preliminare sollevate davanti ai Giudici di primo grado che non erano state espressamente affrontate perché ritenute riassorbite nella vicenda di merito. Veniva poi sollevata, in via pregiudiziale, una questione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per essersi quest'ultimo limitato alla mera riproposizione di fatto delle argomentazioni già spese in primo grado senza misurarsi con il contenuto della sentenza e quindi facendo venire meno il requisito della specificità dei motivi, prevista a pena di inammissibilità . Nel merito, la società appellata evidenziava il travisamento della motivazione della prima sentenza da parte dell'Ufficio lì dove essa affermava la valenza decisiva il criterio della residenza del dipendente. Al contrario la Corte di giustizia di primo grado aveva esaminato e valutato correttamente il criterio della legge scelta dalle parti indicata come quella italiana, appunto e comunque come i singoli rapporti lavorativi fossero stati espressamente disciplinati col rinvii a elementi fondamentali della Legislazione italiana nonché indicando anche le basi italiane di partenenza avuto riguardo al conferimento della prestazione lavorativa, con ciò rispondendo alla nozione di base di servizio prevista nei regolamenti europei. Ne derivava che corretta era stata la valutazione del primo Collegio con riferimento all'applicabilità ai rapporti di lavoro degli articoli 731,
732 e 907 del Codice della Navigazione. Sotto altro profilo gli appellanti contestavano, altresì, la tesi dell'Ufficio secondo la quale i contratti aziendali integrativi non sarebbero stati utili ai sensi dell'articolo 51 del Testo Unico sulle imposte sui redditi a radicare una applicabilità di tale norma ai rapporti di lavoro dei dipendenti con Società_2 in via subordinata si sollevarono una serie di questioni di costituzionalità e di compatibilità con la Legislazione Europea.
Con riferimento alla controversia 1102 /2024 l a vicenda è del tutto identica e riguarda il lavoratore Società_2 Società_1.La sentenza citata è gemella di quella sopra riassunta ed i i motivi di gravame sono gli stessi .
La Controversia rubricata al numero 274/ 2025 attiene alla sentenza emessa dal giudice monocratico di primo grado di Venezia nei confronti di _1 : tale sentenza è del tutto conforme alle precedenti decisioni emesse dal collegio veneziano ed egualmente i motivi di gravame avanzati dall'Agenzia di Venezia sono conformi alle tesi sostenute nei casi sopra citati.
Nella vertenza 808/2025 relativa Ad Nominativo_2 la motivazione della decisione di primo grado sinteticamente valorizza la correlazione fra l'articolo 51 comma sesto del DPR 917 del 1986 e l'articolo 907 del codice della navigazione soprattutto con riferimento all'articolo 9 del decreto che fa salva la diversa volontà delle parti posto che non si rinvengono nel contratto nazionale ma solo nei contratti individuali dei richiami espressi alla legge italiana.
Qui l'ufficio ha contestato per l'appunto la falsa applicazione di tale normativa poiché a suo dire vi sono degli importanti richiami alla normativa Spagnola ed inoltre resti ravviserebbe la violazione del diritto europeo ai sensi del citato regolamento 593 che fa riferimento al luogo di esecuzione abituale del lavoro da intendersi quale il velivolo di per sé appartenenti al territorio spagnolo. Inoltre non esisterebbe nessun contratto collettivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, essere respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello come avanzata dall'appellata Società ed avente ad oggetto – in ipotesi - la mancanza di specificità del gravame, con conseguente assoluta incertezza dei motivi d'appello in violazione dell'articolo 53 comma primo del Decreto
Legislativo 546 del 1992. Premesso il fatto che la norma sanziona processualmente solo la mancanza o la assoluta incertezza dei motivi di gravame erra, in punto di diritto, la difesa resistente allorché afferma che l'appellante non possa riproporre le medesime questioni già poste al vaglio del primo Giudice . Sul punto si richiama la Giurisprudenza costante della Corte di Legittimità e non da ultimo, l'Ordinanza 1371 del 18.1.2022 che al punto 8 della motivazione testualmente afferma: Non e', quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato. (Cass., Sez. 5", 26 maggio 2021, n. 14582), in quanto il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell'impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutive pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata;
Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012).
Tanto premesso il Collegio ritiene gli appelli in esame infondati con la conseguente necessità di confermare integralmente le prime decisioni.
Non è superfluo osservare che questa stessa Corte con sentenza 571/2025 dell'8.7.2025 ha statuito nella parallela vicenda con la quale gli Uffici avevano posto le stesse contestazioni direttamente alla
Società_2, in ordine alla tassabilità delle indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, respingendo il ricorso e confermando l'esistenza del diritto dei lavoratori alla tassazione nella misura agevolata del 50%.
Detta decisione è divenuta definitiva .
Ciò detto s'impone una ricognizione del complesso tessuto normativo.
Il riferimento “ di partenza “ è costituito dal tenore dell'Art. 51 Tuir che al comma 6° recita: Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all' articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. Invece la disciplina sostanziale dell'istituto in questione trova la sua previsione negli artt. 731, 732 e 907 del Codice della
Navigazione Art. 731. (( (Il personale aeronautico).)) ((Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende: a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.))
Art. 732. (( (Personale di volo).)) ((Il personale di volo comprende: a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.))
Art. 907. (Indennità di volo). Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Da tutto ciò deriva che il più favorevole trattamento fiscale riservato al citato personale, avuto riguardo a tale indennità, trovi applicazione ai rapporti di lavoro regolati dalla Legge Italiana e da questa previsti ovvero allorquando detta previsione sia contenuta in un accordo collettivo. A seguito della adesione dell'Italia al
Comunità Europea la materia della individuazione di quale debba essere la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è oggetto del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (Roma I). Orbene, il primo criterio che viene in rilievo è quello della, cosi detta, libertà di scelta, in forza del quale spetta ai contraenti la decisione su quale desiderano sia la legge che regolerà il loro rapporto. Articolo 3 Libertà di scelta 1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta deve essere effettuata espressamente o risultare chiaramente dalle clausole del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono scegliere la legge applicabile a tutto il contratto o solo a una parte di esso.
Occorre quindi sottoporre a verifica questa prima indicazione posto che l'Ufficio appellante sostiene che i contraenti non si sono avvalsi di tale facoltà, né in modo diretto e né in modo indiretto - e cioè richiamando delle clausole che per importanza e numero facciano diretto e coerente riferimento alla normativa di un altro
Stato .
Ebbene, dalla documentazione prodotta risulta quanto segue .
Resistente_1, ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro in Palermo il 10 dicembre 2016 presso l'aeroporto CO e SE ove Società_2 indica l'esistenza di una propria articolazione. L'articolo 3 del contratto individua come luogo di lavoro l'aeroporto CO e SE in località Cinisi, Palermo. Il contratto cita espressamente il Decreto Legislativo 196 del 2003 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali mentre l'aspetto contributivo è regolato dalla legge italiana 859 del 15 luglio 1965 e successive modifiche.
Società_1, ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro in Palermo il 30 ottobre 2015, presso l'aeroporto CO e SE ove Società_2 indica l'esistenza di una propria articolazione. L'articolo 3 del contratto individua come luogo di lavoro l'aeroporto CO e SE in località Cinisi, Palermo. Il contratto cita espressamente il Decreto Legislativo 196 del 2003 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali mentre l'aspetto contributivo è regolato dalla legge italiana 859 del 15 luglio 1965 e successive modifiche.
Nominativo_2, ha sottoscritto il proprio contratto in Venezia l'8 Aprile 2016. La società firmataria si qualifica come Società_2 sede di Venezia con ufficio presso l'aeroporto Marco Polo. La clausola numero 3 individua il posto di lavoro presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'aspetto pensionistico è regolato dall'articolo 8 che richiama la Legge Italiana 859 del 15 luglio 1965 e successive modifiche . Nella parte finale del contratto vengono richiamati gli articoli 1341 e 1342 del codice civile e gli articoli 23 e 26 del Decreto
Legislativo 196 del 2003.
La Sig.ra _1 ha sottoscritto in Venezia il proprio contratto di Lavoro in data 30.10.2024.
E' convinzione del Collegio d'Appello che tali contratti evidenzino la comune volontà delle parti di regolare gli aspetti essenziali del loro rapporto richiamando espressamente le vigenti leggi Italiane in materia e quindi integrando il criterio rappresentato dal maggior collegamento dal punto di vista sostanziale anche considerando – e non si tratta di un particolare insignificante – che nei citati contratti LO attribuiva ai neoassunti una specifica sede lavorativa .
Con tali ultime osservazioni potrebbe concludersi in modo esaustivo l'iter motivazionale della presente sentenza e cioè che i rapporti di lavoro instaurati fra Società_2 nella sue diverse articolazioni territoriali e i suoi dipendenti sono regolati dal diritto Civile italiano e quindi anche dai sopra citati articoli del Codice della
Navigazione con conseguente diritto alla detrazione parziale prevista dall'art. 51 Tuir. Per completezza argomentativa il Collegio non intende sottrarsi all'esame della tesi sostenuta dall'ufficio appellante e cioè quella secondo la quale esclusa l'esistenza di una esplicita o implicita scelta da parte dei contraenti ( ma non si vede come), si dovrebbe applicare il criterio di cui al comma secondo dell'art 8 del Regolamento
Roma 1, con individuazione della disciplina normativa del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro. Nel caso di specie gli aeromobili della società Società_2, che battano bandiera ispanica, determinerebbe l'applicazione della legge spagnola a tutti i dipendenti italiani che pilotano tali aerei ovvero agli assistenti di volo che si occupano dei passeggeri. Si riporta il testo della norma Contratti individuali di lavoro 1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. ….. 2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese.
Tale tesi contiene un primo errore di diritto, caratterizzato dalla equiparazione dell'aeromobile battente bandiera spagnola al territorio spagnolo quale luogo di esecuzione della prestazione lavorativa omettendo, oltretutto, di considerare quella parte della prestazione lavorativa relativa alla fase preliminare alla partenza del volo, svolta a terra, nonché le pause ed i riposi previsti dall'ordinamento anche in territorio straniero ed in strutture alberghiere . In realtà il Diritto internazionale privato non è costituito da norme materiali, ossia che disciplinano la sostanza di alcuni rapporti, bensì da regole strumentali che si limitano ad individuare, rispetto a ciascun rapporto, a quale ordinamento debba farsi capo per giungere, poi, applicando l'ordinamento così individuato, a stabilire come quel rapporto vada disciplinato. Quindi, sempre seguendo il ragionamento dell'Ufficio ed alla luce della precisazione appena operata, ai rapporti di lavoro de quo dovrebbero trovare applicazione le norme che, nel diritto spagnolo, regolano questa tipologia di rapporto di lavoro. Senonché, poiché anche la Spagna aderisce al sistema europeo, si tornerebbe alla applicazione del Regolamento
Roma 1 con conseguente inapplicabilità del criterio del luogo in cui si svolge abitualmente il suo lavoro per passare al criterio supplettivo del paese a partire dal quale il lavoratore svolge la propria prestazione. Valga osservare, inoltre, che l'affermazione secondo la quale un aeromobile rappresenta il luogo di esecuzione abituale del proprio lavoro in forza della “legge di bandiera” contiene un dato completamente disancorato dalla ratio della lex loci laboris che è stata elaborata allo scopo di garantire ai lavoratori l'effettività della loro tutela. Al riguardo la Giurisprudenza della Corte di Giustizia ha elaborato la tesi secondo la quale occorre avere riguardo non solo al paese di esecuzione del lavoro (che non è l'aereo) ma a partire dal quale il lavoratore in esecuzione del contratto svolge abitualmente il suo lavoro. Sul punto si richiama la Sentenza grande sezione della Corte di Giustizia Europea C 29/10 del 15.3.2011 Nominativo_3 che, seppure riferita alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, firmata a Roma il 19 giugno 1980 (GU
1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma») ha contenuto pressoché identico al regolamento Roma 1 . La vicenda era relativa all'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro di un autista di mezzi pesanti assunto da una ditta di trasporti internazionale con sede in Lussemburgo ma di fatto operante a partire dalla base in Germania. Secondo la giurisprudenza della Corte, citata al punto 39 della presente sentenza, che rimane pertinente nell'analisi dell'art. 6, n. 2, della Convenzione di Roma, qualora le prestazioni lavorative siano eseguite in più di uno Stato membro, il criterio del paese dell'esecuzione abituale del lavoro deve formare oggetto di un'interpretazione ampia ed essere inteso nel senso che si riferisce al luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore esercita effettivamente le proprie attività professionali e, in mancanza di un tale centro di affari, al luogo in cui il medesimo svolge la maggior parte delle sue attività. 46 Peraltro, tale interpretazione si concilia anche con la formulazione della nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti individuali di lavoro, introdotta dal regolamento n. 593/2008, non applicabile nella specie ratione temporis. Infatti, in forza dell'art. 8 di tale regolamento, in mancanza di una scelta operata dalle parti, il contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro.
Tale legge rimane applicabile anche quando il lavoratore esegue temporaneamente le sue prestazioni in un altro Stato. Inoltre, come indicato dal ventitreesimo 'considerando' del regolamento in parola, l'interpretazione di tale disposizione deve ispirarsi ai principi del favor laboratoris, in quanto le parti più deboli del contratto devono essere protette «tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli». 47 Da quanto precede emerge che il giudice del rinvio deve interpretare in senso ampio il criterio di collegamento sancito dall'art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di Roma per stabilire se il ricorrente nella causa principale abbia compiuto abitualmente il suo lavoro in uno degli Stati contraenti e per individuare quale di essi. 48 A tal fine, in considerazione della natura del lavoro nel settore dei trasporti internazionali, come quello di cui trattasi nella causa principale, il giudice del rinvio, come suggerito dall'avvocato generale ai paragrafi 93-96 delle sue conclusioni, deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano l'attività del lavoratore. 49 In particolare, esso deve stabilire in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi. Egli deve anche verificare quali sono i luoghi in cui il trasporto è principalmente effettuato,
i luoghi di scarico della merce nonché il luogo in cui il lavoratore ritorna dopo le sue missioni. Che questa sia la corretta interpretazione da dare ( sempre nel caso che, però, qui non ricorre di assenza di una scelta da parte dei contraenti ai sensi dell'art, 3 del Regolamento Roma 1) è confermato dalla coordinata disciplina
Europea dell'aspetto previdenziale dei rapporti di lavoro attuata con il Regolamento Europeo 883/2004
(Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Si tratta di un aspetto affatto secondario rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro vero e proprio. Tale assetto è stato modificato dal REGOLAMENTO (UE)
N. 465/2012 del 22 maggio 2012 che è intervenuto sul regolamento (CE) n. 883/2004 . Vale ricordare che già il paragrafo 4 dei considerando del Regolamento 883 introduceva la nozione di base di servizio. (4) Il concetto di «base di servizio», per gli equipaggi di condotta e di cabina, ai sensi del diritto dell'Unione è definito all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (4). Al fine di facilitare l'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 a questo gruppo di persone, è giustificato elaborare una norma speciale grazie alla quale il concetto di «base di servizio» diventa il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio
» non dovrebbe condurre a cambi frequenti della normativa applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali. L'art. 1 del Regolamento 465 ha poi introdotto, nel corpo del Regolamenoi 883 del 2004, il considerando 18 ter . (18 ter) Nell'allegato III del regolamento (CEE)
n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (5), il concetto di «base di servizio» per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato. Al fine di facilitare l'applicazione del titolo II del presente regolamento agli equipaggi di condotta e di cabina, è giustificato utilizzare il concetto di «base di servizio» come il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la legislazione applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio» non dovrebbe condurre a modifiche frequenti della legislazione applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali. Non da ultimo l'Art. 9 del Regolamento 465 ha aggiunto all'art 11 del Regolamento 883 un 5° comma all'articolo 11 del Regolamento citato del seguente tenore: «5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.»
Ne deriva che dal più completo quadro appena ricostruito i Regolamenti Europei nel caso di assenza di scelta da parte dei contraenti, interpretino l'espressione prevista dall'art 8 del Regolamento “ a partire dal quale il lavoratore in esecuzione del contratto svolge abitualmente il suo lavoro” con riferimento alla nozione di base di servizio. Base ben indicata, fra l'atro, nei singoli contratti di assunzione.
Non vi sono motivi per derogare alla regola dell'addebito delle spese in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Decidendo sui ricorsi come sopra riuniti, conferma le impugnate sentenze e condanna gli ufficio soccombenti al pagamento delle spese liquidate in euro 1500 per ciascuna controversia.