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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
TO NC, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2950/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA Ricorr
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OC Di NE - Via Corso Umberto I 33 88821 OC Di NE KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 227/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3011316230004901 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv Difensore_2 si riporta agli atti integralmente. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato il 16 ottobre 2023 Ricorrente_1 evocava in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Crotone il Comune di OC di NE, al fine di sentirsi annullare l'opposto avviso di accertamento esecutivo n. 3011316230004901 del 12.07.2023, relativo ad IMU 2018. In primo grado si deduceva l'infondatezza della pretesa erariale alla luce dei seguenti motivi: In diritto: 1) Nullità dell'atto per carenza di motivazione ed insussistenza del presupposto impositivo- violazione art 7 legge 212/2000;
Nel merito: 2) Infondatezza della pretesa per avvenuto pagamento dell'importo dovuto ( poiché per gli immobili soggetti all'imposta l'ente ha provveduto al pagamento) 3) Infondatezza della pretesa poiché tutti gli immobili, oggetto della pretesa, sono a vario titolo o utilizzati per scopi istituzionali dell'ente, o inesistenti piuttosto che immobili c.d. “fantasma”, come in atti specificato Si costituiva in giudizio il
Comune di OC di NE. La Corte di Giustizia accoglieva il ricorso nella sola parte relativa ai terreni e ai fabbricati per i quali è intervenuto l'annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'accatastamento d'ufficio
Rispetto alla decisione proponeva appello
Non si costituiva il Comune
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la destinazione istituzionale ai fini dell'esenzione, annullando così l' impugnato avviso IMU 2018 solo “per i fabbricati per i quali è intervenuto annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'accatastamento d'ufficio”. Si è ignorato quanto documentalmente dimostrato e cioè che tutti i fabbricati oggetto dell'avviso, ad esclusione di quelli per i quali l'Ente ha regolarmente versato l'IMU, o sono fabbricati fantasma piuttosto che realizzati da terzi su terreni di proprietà dell'Ente di guisa, non in possesso dell'Ente stesso, ovverosia fabbricati realizzati sulla corrispondente particella di terreno catastalmente intestata all'Ricorrente_1 ma in realtà realizzati da terzi, quali assegnatari ,ai sensi della Legge 12.05.1950 n. 230, ed anche questi giammai in possesso dell'Ente. Non solo, vi sono poi i fabbricati nei quali l'Ente svolge i propri compiti istituzionali, per i quali l'IMU non è dovuta, Del resto l'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dispone che sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, a condizione che detti immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali. Il primo periodo del comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ridisciplinando l'esenzione prevista, per l'Ici, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del
1992, dispone che sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, a condizione che detti immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali. La norma prevede, infatti, che gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, sul proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni e dalle UN NE (enti pubblici territoriali), dai consorzi tra detti enti pubblici territoriali, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale (enti pubblici locali non territoriali), sono esenti se destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Non godono della esenzione, invece, gli immobili: "non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
"destinati a compiti istituzionali di un soggetto, ancorché pubblico, diverso dal possessore;
"destinati a compiti istituzionali dall'Ente pubblico ma non dallo stesso posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. Come chiarito dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. trib., 30 settembre 2011, n. 20041(129) e 20042(130) e Corte di Cassazione, sez. trib., 6 ottobre 2011, n. 20466(131)), infatti, il Ministero della difesa è tenuto a versare l'imposta per gli immobili di sua proprietà destinati ad alloggi del personale e delle loro famiglie. Infatti,
l'esenzione per gli immobili posseduti dagli enti e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. L'ipotesi non ricorre per l'utilizzazione semplicemente indiretta di beni per fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il soddisfacimento di esigenze di carattere privato, quali quelle abitative proprie del cessionario e della sua famiglia, e, soprattutto, sia certo da parte di questi il pagamento di un canone sia pure di importo inferiore a quello commerciale e i fabbricati siano destinati a persone ormai in pensione che, come tali, sono prive di collegamenti funzionali con l'amministrazione. Inoltre, "sono esenti dall'imposta”: gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".
Quindi, i requisiti che devono essere soddisfatti sono: - utilizzo degli immobili da parte di enti non commerciali (requisito soggettivo); - immobili destinati allo svolgimento delle attività tassativamente indicate, tra le quali, come indicato dall'appellato quelle statutarie dell'ENTE (primo requisito oggettivo); - le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (secondo requisito oggettivo). Del resto , la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'esenzione IMU prevista in favore degli enti non commerciali. L'art. 1, comma 759, lett. g), della L. n. 160/2019 prevede che siano esenti dall'IMU gli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e destinati unicamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto. I requisiti per godere dell'agevolazione sono due: • uno di tipo soggettivo, in base al quale l'immobile deve essere posseduto da un ente pubblico o privato che non svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale;
• uno di tipo oggettivo, secondo il quale il possessore dell'immobile deve svolgere
(nell'immobile per cui intende godere dell'agevolazione) attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto. Relativamente al requisito oggettivo, per l'applicazione dell'esenzione è inoltre necessario che l'attività di interesse generale esercitata dall'ente sia svolta con modalità non commerciali. Secondo il D.M. n. 200/2012 sono non commerciali quelle «modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà». Al fine di godere dell'esenzione IMU, gli enti non commerciali che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 1, comma 770, L. n. 160/2019, devono presentare apposita dichiarazione «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il *…+ D. M. n. 200/2012», ai sensi del quale, «gli enti non commerciali presentano la dichiarazione *…+ indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, *…+ nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi». Analoga disciplina è prevista per gli enti del Terzo settore dall'art. 82, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017, il quale prevede che «gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'art. 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività [religiose e di culto], sono esenti dall'imposta municipale propria» alle condizioni e nei limiti visti finora. Il richiamo all'art. 79, comma 5, permette di definire come non commerciali quegli enti del
Terzo che svolgano in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale (elencate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017) a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi (ai sensi del comma 2-bis dell'art. 79, le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi). La disposizione in oggetto prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (le parole “con modalità non commerciali” sono state aggiunte dall'art. 91bis del decreto legge n. 1 del 2012) di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività, previste dall'art. 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, di religione e di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana. Come stabilito dall'art. 11bis del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, l'esenzione non si applica agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione indicata nella lettera i), è necessario che sussistano contemporaneamente entrambi i requisiti, quello soggettivo dell'utilizzo dell'immobile da parte di un ente pubblico o privato, diverso dalle società, residente in Italia, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e, quello oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di una delle attività tassativamente indicata nella norma. In mancanza di uno di detti requisiti, non è possibile beneficiare dell'esenzione in oggetto. Per quanto concerne il requisito soggettivo, la circolare 26 gennaio 2009, n. 2/DF(143) ha chiarito che rientrano nei predetti soggetti: “- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato;
gli enti territoriali
(comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;
gli enti pubblici non economici;
gli istituti previdenziali e assistenziali;
le Università ed enti di ricerca;
le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); - gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n.
49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134) ed altre……”. Per quanto riguarda il requisito oggettivo, invece, la stessa prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità (in maniera pressoché univoca) hanno affermato l'obbligatorietà che: - venga svolta una delle attività enumerate dalla norma;
- l'attività non deve avere natura commerciale;
-
l'immobile deve essere destinato esclusivamente (e non parzialmente) allo svolgimento delle predette attività. (tra le altre, Corte di Cassazione, sez. trib., 10 novembre 2010, n. 22894(144); Corte di
Cassazione, sez. trib., 15 novembre 2007, n. 23703(145); Corte di Cassazione, sez. trib., 26 ottobre
2005, n. 20776(146) e Corte di Cassazione, sez. trib., 13 maggio 2005, n. 10092(147)). Indubbiamente, non può essere attribuito “alcun carattere spiccatamente commerciale” difatti, senza possibilità di smentita, l'Ricorrente_1 rientra pienamente nel novero dei soggetti esenti, ai sensi DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504, di cui al punto a, h, i, come motivatamente argomentato e dimostrato. Di guisa l'Ricorrente_1 ha diritto all'esenzione IMU, così come previsto, non svolgendo attività prevalentemente commerciale bensì, come prevede lo statuto, avendo fini sperimentali per l'agricoltura. L'ente ha infatti i requisiti oggettivi e soggettivi per godere del diritto di esenzione: quello soggettivo, ossia l'utilizzo dell'immobile da parte di un ente pubblico o privato, che però non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
quello oggettivo, ossia la destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di attività peculiari che non siano produttive di reddito, atteso che l'Ricorrente_1 è un ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che è presente con sedi operative ed uffici su tutto il territorio calabrese, come strumento operativo della Regione Calabria, con finalità mirate a favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozioni, divulgazioni, trasferimento di processi innovati nel sistema produttivo e agroindustriale…” (sentenza resa inter partes CTR Calabria
n. 637/2022 n. 2748/2022 ex plurimis sentenza CTR 125- 2022 – cfr.doc.all. A, B, C). Pertanto, è indubbio, alla luce di quanto esposto, che l'Ente, oggi appellante, goda del diritto di esenzione di cui al dlgs n. 504. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, sulla circostanza che l'utilizzo istituzionale dei predetti immobili per fini istituzionali dell'Ente comporti esenzione per il pagamento del tributo è univoca, a tal fine si ricorda a se stessi: “l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente” (Cass. n. 25508/15, Cass. ord. n. 14667/16- ex plurimis CASS. Civ. Sez. V, Ord. 6843 dell'08-09-2019) . Testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), prevede che sono esenti dall'imposta “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, art. 87”
(ora art. 73), “comma 1, lett. c), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n.
222, art. 16, lett. a)”, tali essendo definite, come attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, mentre la norma richiamata del TUIR individua, per quanto qui rileva, i soggetti in essa indicati come “gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale”. L'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso (nella specie, una cooperativa) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale (Cass. n. 23821 del 01/10/2018; Cass. n. 14912/2016; Cass. n. 25508/2015). Per tutti gli altri immobili indicati nell'avviso, l'Ufficio Patrimonio dell'Ricorrente_1, ha nuovamente accertato con rigoroso controllo che la situazione immobiliare di tutti i fabbricati indicati nell'avviso gravato non è mutata rispetto agli anni precedenti;
invero, i fabbricati elencati nel prospetto indicato come allegato n. 3 e di seguito elencati, sono tutti fabbricati realizzati da terzi su terreni di proprietà dell'Ente, non dichiarati in catasto e classificati come fabbricati c.d. “fantasma” e la cui rendita catastale è stata attribuita dall'agenzia del territorio ovvero fabbricati realizzati sulla corrispondente particella di terreno intestate catastalmente all'Arssa ma in realtà realizzati da terzi, quali assegnatari ai sensi della L. 12-05-1950 n.
230 (cfr.doc.all. n. 12): - indirizzo_2 (cfr. doc.all. 3); - indirizzo_1 (cfr.doc. all. 3); - indirizzo_3(cfr.doc.all.3); indirizzo_4 (cfr.doc.all. 3); indirizzo_5(all. 3); indirizzo_6(all. 3); indirizzo_7(all.3); indirizzo_9 (all. 3) ; indirizzo_10(all. 3); - indirizzo_11 (all. 3); indirizzo_13(all. 3) ; indirizzo_14(all.3); - indirizzo_15(all. 3); - indirizzo_17 (all. 3); Lo stesso dicasi per i fabbricati elencati
“nell'allegato 13” ovverosia: - indirizzo_17; - indirizzo_18; E' doveroso sottolineare come, ad esempio, il fabbricato censito al indirizzo_1 – avviso accertamento pag. 5/42 – trattasi di locale identificato dall'Agenzia delle Entrate alla indirizzo_28 C.T. del Comune di OC di NE (cfr.doc.all. 5) “ è un manufatto di copertura a protezione di una valvola controllo della condotta di irrigazione. Detta condotta con i relativi manufatti, realizzati dal Consorzio di
Bonifica “Valle del NE” per conto dello Stato negli anni '50 risulta di appartenenza al demanio dello Stato. Manufatto del quale, il Consorzio di Bonifica, con precipua missiva, inviata anche all'Agenzia delle
Entrate, specifica che “trattasi di opera effimera non avente funzionalità autonoma ma solo di protezione dell'apparecchiatura interna”. Eppure, il Comune impositore, pervicacemente reitera la richiesta di pagamento del tributo IMU. (SIC!!). Ancora, i fabbricati di cui all'allegato n.
6.1 e 6.2, identificati rispettivamente: ricadenti sul terreno identificato al indirizzo_20 (pag. 34/42 avviso) e sul terreno indirizzo_21(pag. 30/42 avviso), sono inesistenti in quanto “sul terreno in oggetto non insiste alcun fabbricato da regolarizzare al NCEU”, come ha specificato l'Agenzia delle Entrate nelle due comunicazioni di annullamento in autotutela inviate all'Arssa, e su richiamate, di guisa ha proceduto all'annullamento dell'avviso di attribuzione di rendita catastale presunta. Anche per tali fabbricati, seppure l'Ente impositore abbia piena contezza delle risultanze di cui sopra, insiste nella pretesa Il fabbricato identificato in catasto al indirizzo_22 non è di proprietà dell'Ente ricorrente in quanto insistente sulla p.lla di terreno indirizzo_24, facente parte dell'indirizzo_25
ricadente nel Comune di OC di NE, fondo Scirropio, alienata al Sig. Nominativo_1, in applicazione della Legge di Riforma Fondiaria dell'ex Opera di Valorizzazione Sila – oggi Ricorrente_1 in Gestione Stralcio – giusta dichiarazione n. 376 del 20/10/1981 (cfr.doc.all. 10), registrata in Cosenza –
Volume 3 n. 2805 del 10/11/1981 (n. 49183) (cfr.doc.all. 10.4), pertanto la relativa pretesa, è assolutamente infondata. Infine i fabbricati indicati al foglio 2 dell'avviso, indicati nella specie: indirizzo_26 sono stati oggetto di alienazione, giusto atto di vendita Notaio Nominativo_2
raccolta 9874 del 30 luglio 2018 (cfr.doc.all. 17).” Contrariamente a quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, lo si ripete, l'Ricorrente_1 ha pienamente provato in Primo grado sulla scia della copiosa documentazione, attestante lo stato degli immobili e non la semplice” proprietà”, che vi sono degli immobili che seppur intestati ad Ricorrente_1 o non esistono, C.d immobili fantasma o sono utilizzati per scopi pubblici, insistendo sulle particelle opere di pubblica utilità, realizzate da terzi non dall'Ente, come sopra riportato nel paragrafo 2BIS. Di contro, il Comune appellante che, avrebbe ben potuto accertare con l'Ufficio tecnico a propria disposizione lo stato degli immobili e l'uso, nulla ha fatto, eppure, gli avvisi IMU per gli anni pregressi sono stati tutti annullati, per aver ritenuto i diversi consessi giudicanti che si sono pronunciati, pienamente provato quanto sostenuto dall' Ricorrente_1. Da qui, l'assunto che solo “i fabbricati annotati dall'Agenzia delle Entrate siano esenti IMU” appare tamquan non esset in quanto, di fronte alle contestazioni postulate dal contribuente, incombe sull'Amministrazione richiedente provare di avere correttamente agito ed operato, ma, nulla di tutto ciò è stato fatto, nemmeno una verifica con i Tecnici Comunali preposti a tanto (SIC!!). L'Ricorrente_1 ha provato la non titolarità dei beni, essendo questi fantasma, piuttosto che costruiti da terzi e non in possesso dell'Ente oltre che per la presenza di manufatti a copertura di opere pubbliche (si veda ad esempio fra gli altri il fabbricato censito al indirizzo_27 sub 1 – avviso accertamento pag. 5/42 – trattasi di locale identificato dall'Agenzia delle Entrate alla indirizzo_28 C.T. del Comune di OC di NE (cfr.doc.all. 5)). Come sopra specificato per i fabbricati cd. Fantasma, piuttosto che costruiti da terzi sulle particelle Ricorrente_1 ma giammai in possesso dell'Ente, il Comune opposto richiede l'Imu ed il giudice di prime cure ha evidenziato che l'Ente non ha provato l'estraneità del medesimo, rectius: il mancato possesso in capo all'Ente. Con la sentenza 18 aprile 2024, n. 60, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011 e cioè della norma che stabilisce che i “soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili … ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per i proprietari di immobili che abbiano presentato denuncia all'Amministrazione Comunale nei confronti di coloro che li abbiano occupati, attivandosi quindi per riacquistare il loro possesso. L'Ricorrente_1 ha più volte inviato istanza in autotutela, procedendo a dimostrare che gli immobili non sono dell'Ente piuttosto che fantasma o a copertura di opere pubbliche.
Tale sentenza provvede a rimuovere la disparità di trattamento legittimata dal comma 81 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. legge di Bilancio 2023, che, sebbene abbia introdotto l'esenzione dall'imposta per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, non ne ha esteso l'applicabilità anche ai periodi d'imposta antecedenti alla data del 1° gennaio 2023 in cui era entrata in vigore. In particolare, secondo la Corte Costituzionale, “indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell'IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l'imposta in questione”. Per analogia, L'ente ha più volte rappresentato all'Amministrazione Comunale di
OC di NE che vi sono fabbricati non in possesso dell'Ente, in quanto costruiti da terzi su particelle dell'Ente, piuttosto che per altre ragioni, si veda la documentazione di cui agli allegati: 7,13.1, 8, 9, 9.1, 4,
12,13, 3,5, 6.1,6.2, 10.4,17. Pertanto, la Corte Costituzionale, pur non pronunciandosi sulla latitudine del possesso che costituisce presupposto dell'IMU, ha posto definitivamente fine al contrasto giurisprudenziale insorto tra le corti di merito e la Corte di Cassazione. Ed infatti, le prime erano generalmente orientate ad escludere la realizzazione del presupposto dell'IMU per gli immobili occupati abusivamente per contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e
53 della Costituzione. In particolare, la CGT del Lazio nella sentenza 31 maggio 2023 n. 5424 in un giudizio instaurato per un nostro cliente aveva statuito che “appare evidente che nel caso di specie la società contribuente da tempo non è in grado di trarre alcuna utilità da un immobile abusivamente occupato, e relativamente al quale non è intervenuto, nonostante il lungo tempo trascorso, alcun concreto intervento di sgombero” venendo “quindi meno il generale presupposto della capacità contributiva per considerare legittimo l'assoggettamento a tassazione” (nello stesso senso, tra le prime aveva così deciso la CTR della Toscana nella sentenza 19 gennaio 2022, n. 67). Per contro, la Suprema Corte, pur premettendo che costituisce presupposto dell'IMU il possesso così come definito dall'art. 1140 c.c. come potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, aveva contraddittoriamente negato rilevanza al potere sulla cosa manifestato dagli occupanti abusivi sulla base dell'assunto che “il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell'art. 3 del citato decreto, in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione” (così, ex multis, Cass. 22 ottobre 2021, n. 29658 in senso adesivo, tra le più recenti Cass. 27 gennaio 2023 n. 2616), rimettendo in discussione tale orientamento soltanto con l'ordinanza interlocutoria 13 aprile 2023, n. 9956 con cui ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia su rievocata. Con la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale su indicata può a questo punto concludersi che l'IMU non è più dovuta anche per i periodi imposta antecedenti al 2023 per gli immobili abusivamente occupati, nel caso di specie, per analogia per gli immobili non occupati dall'Ente Ricorrente_1 né da questa realizzati, né da questi in possesso, né da questa conosciuti(!!). Questa la censura della gravata Sentenza, laddove, lo si ripete, l'Ente diligentemente ha comunicato al Comune, ed ha dimostrato per tabulas nel giudizio di primo grado, anche con l'istanza in autotutela, giammai presa in considerazione dal giudice di primo grado, di non avere il possesso degli immobili arbitrariamente ricondotti all'Ricorrente_1, non solo, trattasi di immobili costruiti su particelle da terzi, piuttosto che fantasma, piuttosto che giammai entrati nel materiale possesso dell'Ente(SIC!). Circostanze queste denunciate all'Ente Comunale e dimostrate alla Corte di primo grado che ha soprasseduto su una circostanza così rilevante quanto dirimente, . SI ricorda inoltre che L'IMU, acronimo di Imposta Municipale Unica, è una tassa applicata in Italia che incide sul possesso di immobili, compresi quelli ad uso abitativo. È disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per i comuni italiani.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annulla l'atto opposto col ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2450 oltre ad oneri e accessori con distrazione se richiesta.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
TO NC, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2950/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA Ricorr
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OC Di NE - Via Corso Umberto I 33 88821 OC Di NE KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 227/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3011316230004901 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv Difensore_2 si riporta agli atti integralmente. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato il 16 ottobre 2023 Ricorrente_1 evocava in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Crotone il Comune di OC di NE, al fine di sentirsi annullare l'opposto avviso di accertamento esecutivo n. 3011316230004901 del 12.07.2023, relativo ad IMU 2018. In primo grado si deduceva l'infondatezza della pretesa erariale alla luce dei seguenti motivi: In diritto: 1) Nullità dell'atto per carenza di motivazione ed insussistenza del presupposto impositivo- violazione art 7 legge 212/2000;
Nel merito: 2) Infondatezza della pretesa per avvenuto pagamento dell'importo dovuto ( poiché per gli immobili soggetti all'imposta l'ente ha provveduto al pagamento) 3) Infondatezza della pretesa poiché tutti gli immobili, oggetto della pretesa, sono a vario titolo o utilizzati per scopi istituzionali dell'ente, o inesistenti piuttosto che immobili c.d. “fantasma”, come in atti specificato Si costituiva in giudizio il
Comune di OC di NE. La Corte di Giustizia accoglieva il ricorso nella sola parte relativa ai terreni e ai fabbricati per i quali è intervenuto l'annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'accatastamento d'ufficio
Rispetto alla decisione proponeva appello
Non si costituiva il Comune
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la destinazione istituzionale ai fini dell'esenzione, annullando così l' impugnato avviso IMU 2018 solo “per i fabbricati per i quali è intervenuto annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'accatastamento d'ufficio”. Si è ignorato quanto documentalmente dimostrato e cioè che tutti i fabbricati oggetto dell'avviso, ad esclusione di quelli per i quali l'Ente ha regolarmente versato l'IMU, o sono fabbricati fantasma piuttosto che realizzati da terzi su terreni di proprietà dell'Ente di guisa, non in possesso dell'Ente stesso, ovverosia fabbricati realizzati sulla corrispondente particella di terreno catastalmente intestata all'Ricorrente_1 ma in realtà realizzati da terzi, quali assegnatari ,ai sensi della Legge 12.05.1950 n. 230, ed anche questi giammai in possesso dell'Ente. Non solo, vi sono poi i fabbricati nei quali l'Ente svolge i propri compiti istituzionali, per i quali l'IMU non è dovuta, Del resto l'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dispone che sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, a condizione che detti immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali. Il primo periodo del comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ridisciplinando l'esenzione prevista, per l'Ici, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del
1992, dispone che sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, a condizione che detti immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali. La norma prevede, infatti, che gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, sul proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni e dalle UN NE (enti pubblici territoriali), dai consorzi tra detti enti pubblici territoriali, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale (enti pubblici locali non territoriali), sono esenti se destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Non godono della esenzione, invece, gli immobili: "non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
"destinati a compiti istituzionali di un soggetto, ancorché pubblico, diverso dal possessore;
"destinati a compiti istituzionali dall'Ente pubblico ma non dallo stesso posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. Come chiarito dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. trib., 30 settembre 2011, n. 20041(129) e 20042(130) e Corte di Cassazione, sez. trib., 6 ottobre 2011, n. 20466(131)), infatti, il Ministero della difesa è tenuto a versare l'imposta per gli immobili di sua proprietà destinati ad alloggi del personale e delle loro famiglie. Infatti,
l'esenzione per gli immobili posseduti dagli enti e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. L'ipotesi non ricorre per l'utilizzazione semplicemente indiretta di beni per fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il soddisfacimento di esigenze di carattere privato, quali quelle abitative proprie del cessionario e della sua famiglia, e, soprattutto, sia certo da parte di questi il pagamento di un canone sia pure di importo inferiore a quello commerciale e i fabbricati siano destinati a persone ormai in pensione che, come tali, sono prive di collegamenti funzionali con l'amministrazione. Inoltre, "sono esenti dall'imposta”: gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".
Quindi, i requisiti che devono essere soddisfatti sono: - utilizzo degli immobili da parte di enti non commerciali (requisito soggettivo); - immobili destinati allo svolgimento delle attività tassativamente indicate, tra le quali, come indicato dall'appellato quelle statutarie dell'ENTE (primo requisito oggettivo); - le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (secondo requisito oggettivo). Del resto , la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'esenzione IMU prevista in favore degli enti non commerciali. L'art. 1, comma 759, lett. g), della L. n. 160/2019 prevede che siano esenti dall'IMU gli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e destinati unicamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto. I requisiti per godere dell'agevolazione sono due: • uno di tipo soggettivo, in base al quale l'immobile deve essere posseduto da un ente pubblico o privato che non svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale;
• uno di tipo oggettivo, secondo il quale il possessore dell'immobile deve svolgere
(nell'immobile per cui intende godere dell'agevolazione) attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto. Relativamente al requisito oggettivo, per l'applicazione dell'esenzione è inoltre necessario che l'attività di interesse generale esercitata dall'ente sia svolta con modalità non commerciali. Secondo il D.M. n. 200/2012 sono non commerciali quelle «modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà». Al fine di godere dell'esenzione IMU, gli enti non commerciali che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 1, comma 770, L. n. 160/2019, devono presentare apposita dichiarazione «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il *…+ D. M. n. 200/2012», ai sensi del quale, «gli enti non commerciali presentano la dichiarazione *…+ indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, *…+ nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi». Analoga disciplina è prevista per gli enti del Terzo settore dall'art. 82, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017, il quale prevede che «gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'art. 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività [religiose e di culto], sono esenti dall'imposta municipale propria» alle condizioni e nei limiti visti finora. Il richiamo all'art. 79, comma 5, permette di definire come non commerciali quegli enti del
Terzo che svolgano in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale (elencate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017) a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi (ai sensi del comma 2-bis dell'art. 79, le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi). La disposizione in oggetto prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (le parole “con modalità non commerciali” sono state aggiunte dall'art. 91bis del decreto legge n. 1 del 2012) di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività, previste dall'art. 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, di religione e di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana. Come stabilito dall'art. 11bis del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, l'esenzione non si applica agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione indicata nella lettera i), è necessario che sussistano contemporaneamente entrambi i requisiti, quello soggettivo dell'utilizzo dell'immobile da parte di un ente pubblico o privato, diverso dalle società, residente in Italia, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e, quello oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di una delle attività tassativamente indicata nella norma. In mancanza di uno di detti requisiti, non è possibile beneficiare dell'esenzione in oggetto. Per quanto concerne il requisito soggettivo, la circolare 26 gennaio 2009, n. 2/DF(143) ha chiarito che rientrano nei predetti soggetti: “- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato;
gli enti territoriali
(comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;
gli enti pubblici non economici;
gli istituti previdenziali e assistenziali;
le Università ed enti di ricerca;
le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); - gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n.
49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134) ed altre……”. Per quanto riguarda il requisito oggettivo, invece, la stessa prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità (in maniera pressoché univoca) hanno affermato l'obbligatorietà che: - venga svolta una delle attività enumerate dalla norma;
- l'attività non deve avere natura commerciale;
-
l'immobile deve essere destinato esclusivamente (e non parzialmente) allo svolgimento delle predette attività. (tra le altre, Corte di Cassazione, sez. trib., 10 novembre 2010, n. 22894(144); Corte di
Cassazione, sez. trib., 15 novembre 2007, n. 23703(145); Corte di Cassazione, sez. trib., 26 ottobre
2005, n. 20776(146) e Corte di Cassazione, sez. trib., 13 maggio 2005, n. 10092(147)). Indubbiamente, non può essere attribuito “alcun carattere spiccatamente commerciale” difatti, senza possibilità di smentita, l'Ricorrente_1 rientra pienamente nel novero dei soggetti esenti, ai sensi DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504, di cui al punto a, h, i, come motivatamente argomentato e dimostrato. Di guisa l'Ricorrente_1 ha diritto all'esenzione IMU, così come previsto, non svolgendo attività prevalentemente commerciale bensì, come prevede lo statuto, avendo fini sperimentali per l'agricoltura. L'ente ha infatti i requisiti oggettivi e soggettivi per godere del diritto di esenzione: quello soggettivo, ossia l'utilizzo dell'immobile da parte di un ente pubblico o privato, che però non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
quello oggettivo, ossia la destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di attività peculiari che non siano produttive di reddito, atteso che l'Ricorrente_1 è un ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che è presente con sedi operative ed uffici su tutto il territorio calabrese, come strumento operativo della Regione Calabria, con finalità mirate a favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozioni, divulgazioni, trasferimento di processi innovati nel sistema produttivo e agroindustriale…” (sentenza resa inter partes CTR Calabria
n. 637/2022 n. 2748/2022 ex plurimis sentenza CTR 125- 2022 – cfr.doc.all. A, B, C). Pertanto, è indubbio, alla luce di quanto esposto, che l'Ente, oggi appellante, goda del diritto di esenzione di cui al dlgs n. 504. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, sulla circostanza che l'utilizzo istituzionale dei predetti immobili per fini istituzionali dell'Ente comporti esenzione per il pagamento del tributo è univoca, a tal fine si ricorda a se stessi: “l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente” (Cass. n. 25508/15, Cass. ord. n. 14667/16- ex plurimis CASS. Civ. Sez. V, Ord. 6843 dell'08-09-2019) . Testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), prevede che sono esenti dall'imposta “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, art. 87”
(ora art. 73), “comma 1, lett. c), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n.
222, art. 16, lett. a)”, tali essendo definite, come attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, mentre la norma richiamata del TUIR individua, per quanto qui rileva, i soggetti in essa indicati come “gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale”. L'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso (nella specie, una cooperativa) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale (Cass. n. 23821 del 01/10/2018; Cass. n. 14912/2016; Cass. n. 25508/2015). Per tutti gli altri immobili indicati nell'avviso, l'Ufficio Patrimonio dell'Ricorrente_1, ha nuovamente accertato con rigoroso controllo che la situazione immobiliare di tutti i fabbricati indicati nell'avviso gravato non è mutata rispetto agli anni precedenti;
invero, i fabbricati elencati nel prospetto indicato come allegato n. 3 e di seguito elencati, sono tutti fabbricati realizzati da terzi su terreni di proprietà dell'Ente, non dichiarati in catasto e classificati come fabbricati c.d. “fantasma” e la cui rendita catastale è stata attribuita dall'agenzia del territorio ovvero fabbricati realizzati sulla corrispondente particella di terreno intestate catastalmente all'Arssa ma in realtà realizzati da terzi, quali assegnatari ai sensi della L. 12-05-1950 n.
230 (cfr.doc.all. n. 12): - indirizzo_2 (cfr. doc.all. 3); - indirizzo_1 (cfr.doc. all. 3); - indirizzo_3(cfr.doc.all.3); indirizzo_4 (cfr.doc.all. 3); indirizzo_5(all. 3); indirizzo_6(all. 3); indirizzo_7(all.3); indirizzo_9 (all. 3) ; indirizzo_10(all. 3); - indirizzo_11 (all. 3); indirizzo_13(all. 3) ; indirizzo_14(all.3); - indirizzo_15(all. 3); - indirizzo_17 (all. 3); Lo stesso dicasi per i fabbricati elencati
“nell'allegato 13” ovverosia: - indirizzo_17; - indirizzo_18; E' doveroso sottolineare come, ad esempio, il fabbricato censito al indirizzo_1 – avviso accertamento pag. 5/42 – trattasi di locale identificato dall'Agenzia delle Entrate alla indirizzo_28 C.T. del Comune di OC di NE (cfr.doc.all. 5) “ è un manufatto di copertura a protezione di una valvola controllo della condotta di irrigazione. Detta condotta con i relativi manufatti, realizzati dal Consorzio di
Bonifica “Valle del NE” per conto dello Stato negli anni '50 risulta di appartenenza al demanio dello Stato. Manufatto del quale, il Consorzio di Bonifica, con precipua missiva, inviata anche all'Agenzia delle
Entrate, specifica che “trattasi di opera effimera non avente funzionalità autonoma ma solo di protezione dell'apparecchiatura interna”. Eppure, il Comune impositore, pervicacemente reitera la richiesta di pagamento del tributo IMU. (SIC!!). Ancora, i fabbricati di cui all'allegato n.
6.1 e 6.2, identificati rispettivamente: ricadenti sul terreno identificato al indirizzo_20 (pag. 34/42 avviso) e sul terreno indirizzo_21(pag. 30/42 avviso), sono inesistenti in quanto “sul terreno in oggetto non insiste alcun fabbricato da regolarizzare al NCEU”, come ha specificato l'Agenzia delle Entrate nelle due comunicazioni di annullamento in autotutela inviate all'Arssa, e su richiamate, di guisa ha proceduto all'annullamento dell'avviso di attribuzione di rendita catastale presunta. Anche per tali fabbricati, seppure l'Ente impositore abbia piena contezza delle risultanze di cui sopra, insiste nella pretesa Il fabbricato identificato in catasto al indirizzo_22 non è di proprietà dell'Ente ricorrente in quanto insistente sulla p.lla di terreno indirizzo_24, facente parte dell'indirizzo_25
ricadente nel Comune di OC di NE, fondo Scirropio, alienata al Sig. Nominativo_1, in applicazione della Legge di Riforma Fondiaria dell'ex Opera di Valorizzazione Sila – oggi Ricorrente_1 in Gestione Stralcio – giusta dichiarazione n. 376 del 20/10/1981 (cfr.doc.all. 10), registrata in Cosenza –
Volume 3 n. 2805 del 10/11/1981 (n. 49183) (cfr.doc.all. 10.4), pertanto la relativa pretesa, è assolutamente infondata. Infine i fabbricati indicati al foglio 2 dell'avviso, indicati nella specie: indirizzo_26 sono stati oggetto di alienazione, giusto atto di vendita Notaio Nominativo_2
raccolta 9874 del 30 luglio 2018 (cfr.doc.all. 17).” Contrariamente a quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, lo si ripete, l'Ricorrente_1 ha pienamente provato in Primo grado sulla scia della copiosa documentazione, attestante lo stato degli immobili e non la semplice” proprietà”, che vi sono degli immobili che seppur intestati ad Ricorrente_1 o non esistono, C.d immobili fantasma o sono utilizzati per scopi pubblici, insistendo sulle particelle opere di pubblica utilità, realizzate da terzi non dall'Ente, come sopra riportato nel paragrafo 2BIS. Di contro, il Comune appellante che, avrebbe ben potuto accertare con l'Ufficio tecnico a propria disposizione lo stato degli immobili e l'uso, nulla ha fatto, eppure, gli avvisi IMU per gli anni pregressi sono stati tutti annullati, per aver ritenuto i diversi consessi giudicanti che si sono pronunciati, pienamente provato quanto sostenuto dall' Ricorrente_1. Da qui, l'assunto che solo “i fabbricati annotati dall'Agenzia delle Entrate siano esenti IMU” appare tamquan non esset in quanto, di fronte alle contestazioni postulate dal contribuente, incombe sull'Amministrazione richiedente provare di avere correttamente agito ed operato, ma, nulla di tutto ciò è stato fatto, nemmeno una verifica con i Tecnici Comunali preposti a tanto (SIC!!). L'Ricorrente_1 ha provato la non titolarità dei beni, essendo questi fantasma, piuttosto che costruiti da terzi e non in possesso dell'Ente oltre che per la presenza di manufatti a copertura di opere pubbliche (si veda ad esempio fra gli altri il fabbricato censito al indirizzo_27 sub 1 – avviso accertamento pag. 5/42 – trattasi di locale identificato dall'Agenzia delle Entrate alla indirizzo_28 C.T. del Comune di OC di NE (cfr.doc.all. 5)). Come sopra specificato per i fabbricati cd. Fantasma, piuttosto che costruiti da terzi sulle particelle Ricorrente_1 ma giammai in possesso dell'Ente, il Comune opposto richiede l'Imu ed il giudice di prime cure ha evidenziato che l'Ente non ha provato l'estraneità del medesimo, rectius: il mancato possesso in capo all'Ente. Con la sentenza 18 aprile 2024, n. 60, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011 e cioè della norma che stabilisce che i “soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili … ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per i proprietari di immobili che abbiano presentato denuncia all'Amministrazione Comunale nei confronti di coloro che li abbiano occupati, attivandosi quindi per riacquistare il loro possesso. L'Ricorrente_1 ha più volte inviato istanza in autotutela, procedendo a dimostrare che gli immobili non sono dell'Ente piuttosto che fantasma o a copertura di opere pubbliche.
Tale sentenza provvede a rimuovere la disparità di trattamento legittimata dal comma 81 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. legge di Bilancio 2023, che, sebbene abbia introdotto l'esenzione dall'imposta per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, non ne ha esteso l'applicabilità anche ai periodi d'imposta antecedenti alla data del 1° gennaio 2023 in cui era entrata in vigore. In particolare, secondo la Corte Costituzionale, “indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell'IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l'imposta in questione”. Per analogia, L'ente ha più volte rappresentato all'Amministrazione Comunale di
OC di NE che vi sono fabbricati non in possesso dell'Ente, in quanto costruiti da terzi su particelle dell'Ente, piuttosto che per altre ragioni, si veda la documentazione di cui agli allegati: 7,13.1, 8, 9, 9.1, 4,
12,13, 3,5, 6.1,6.2, 10.4,17. Pertanto, la Corte Costituzionale, pur non pronunciandosi sulla latitudine del possesso che costituisce presupposto dell'IMU, ha posto definitivamente fine al contrasto giurisprudenziale insorto tra le corti di merito e la Corte di Cassazione. Ed infatti, le prime erano generalmente orientate ad escludere la realizzazione del presupposto dell'IMU per gli immobili occupati abusivamente per contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e
53 della Costituzione. In particolare, la CGT del Lazio nella sentenza 31 maggio 2023 n. 5424 in un giudizio instaurato per un nostro cliente aveva statuito che “appare evidente che nel caso di specie la società contribuente da tempo non è in grado di trarre alcuna utilità da un immobile abusivamente occupato, e relativamente al quale non è intervenuto, nonostante il lungo tempo trascorso, alcun concreto intervento di sgombero” venendo “quindi meno il generale presupposto della capacità contributiva per considerare legittimo l'assoggettamento a tassazione” (nello stesso senso, tra le prime aveva così deciso la CTR della Toscana nella sentenza 19 gennaio 2022, n. 67). Per contro, la Suprema Corte, pur premettendo che costituisce presupposto dell'IMU il possesso così come definito dall'art. 1140 c.c. come potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, aveva contraddittoriamente negato rilevanza al potere sulla cosa manifestato dagli occupanti abusivi sulla base dell'assunto che “il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell'art. 3 del citato decreto, in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione” (così, ex multis, Cass. 22 ottobre 2021, n. 29658 in senso adesivo, tra le più recenti Cass. 27 gennaio 2023 n. 2616), rimettendo in discussione tale orientamento soltanto con l'ordinanza interlocutoria 13 aprile 2023, n. 9956 con cui ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia su rievocata. Con la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale su indicata può a questo punto concludersi che l'IMU non è più dovuta anche per i periodi imposta antecedenti al 2023 per gli immobili abusivamente occupati, nel caso di specie, per analogia per gli immobili non occupati dall'Ente Ricorrente_1 né da questa realizzati, né da questi in possesso, né da questa conosciuti(!!). Questa la censura della gravata Sentenza, laddove, lo si ripete, l'Ente diligentemente ha comunicato al Comune, ed ha dimostrato per tabulas nel giudizio di primo grado, anche con l'istanza in autotutela, giammai presa in considerazione dal giudice di primo grado, di non avere il possesso degli immobili arbitrariamente ricondotti all'Ricorrente_1, non solo, trattasi di immobili costruiti su particelle da terzi, piuttosto che fantasma, piuttosto che giammai entrati nel materiale possesso dell'Ente(SIC!). Circostanze queste denunciate all'Ente Comunale e dimostrate alla Corte di primo grado che ha soprasseduto su una circostanza così rilevante quanto dirimente, . SI ricorda inoltre che L'IMU, acronimo di Imposta Municipale Unica, è una tassa applicata in Italia che incide sul possesso di immobili, compresi quelli ad uso abitativo. È disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per i comuni italiani.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annulla l'atto opposto col ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2450 oltre ad oneri e accessori con distrazione se richiesta.