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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
MU FA NC EUG, Relatore
BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1591/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101199 IRES IRAP IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La rappresentante legale pro-tempore di Società_1 S.r.l. impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD7030101199/202, notificato da Agenzia delle Entrate il 16.12.2024, relativamente a maggiore IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2018. L'accertamento fondava sul disconoscimento, ai soli fini IVA, di alcune transazioni infracomunitarie e sul maggiore ricavo conseguito dalla cessione di beni, in applicazione delle percentuali di ricarico dedotte dalle fatture relative ai beni oggetto delle predette cessioni infracomunitarie.
A sostegno delle sue ragioni parte ricorrente lamentava la sussistenza delle transazioni verso soggetti di
Paesi UE, con errata applicazione dell'art. 41 del D.L. 331/93, a rigore del quale non vi erano oneri documentali imposti in sede di transazione infracomunitaria;
l'errata applicazione della percentuale di ricarico sui prodotti venduti, determinata nella misura del 40,88%, senza considerare la diversità di beni e di percentuali a ciascuno pertinenti e neppure le scoutistiche praticate.
Agenzia delle Entrate si costituiva e argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa.
Con successiva memoria, parte ricorrente insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini appresso indicati.
E' infondata la parte del ricorso in cui si contesta il disconoscimento della natura infracomunitaria delle transazioni elencate nell'atto impugnato. Ed infatti, in disparte la indicazione della partita IVA dell'acquirente, non vi è alcun atto o documento che attesti il trasferimento all'estero del bene, mentre la sua consegna in sede locale al rappresentante legale d'impresa estera, determina la natura nazionale della transazione, perfezionatasi con la traditio del bene. Questo, peraltro, risulta essere stato pagato da cittadini italiani;
sicché, non solo non vi è la prova della cessione all'estero, ma sussistono plurimi elementi che documentano come questa sia avvenuta interamente nel territorio dello Stato con la mera posticcia intestazione della vendita a un soggetto estero.
Va, invece, accolta l'eccezione relativa alla diversità di percentuali di ricarico, connesse all'esosità del bene ceduto. Parte ricorrente, in particolare, ha efficacemente dimostrato come, anche tra gli stessi prodotti
ROLEX, sussistono rilevanti differenze di ricarico, dipendenti dal valore del bene;
sicché l'avere utilizzato la media della percentuale di ricarico dei soli orologi oggetti di presunta transazione infracomunitaria non costituisce un campione ponderale affidabile, generando risultati potenzialmente incongrui. Ed infatti, questa
Corte non è in condizione di escludere che il risultato economico finale possa essere identico a quello dell'avviso di accertamento, ma è certo che questo è stato ottenuto prendendo a campione un numero limitato di cessioni che non ha tenuto conto delle predette divergenze del ricarico, connesse al valore degli orologi. E' questo l'unico profilo di accoglimento dell'impugnazione, giacché la nuova ricostruzione reddituale andrà svolte attraverso la media ponderale di ricarico che tenga conto della varietà dei prodotti e delle significative divergenze di percentuali, determinate dal valore del bene venduto.
Meno probante e significativa è, invece, la questione della scontistica che non era pacificamente applicata alle transazioni infracomunitarie e lo sarebbe stata, in postazione attore, per le transazioni nazionali.
Senonché la prova di tale circostanza è rimessa a fotocopie di scontrini cui sono associati tagliandi di prezzo, senza nessuna autentica capacità di associare con certezza l'uno all'altro. Il relativo punto d'impugnazione va quindi rigettato.
Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti sopra indicati, mentre alla parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva. Compensa le spese. Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
MU FA NC EUG, Relatore
BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1591/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101199 IRES IRAP IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La rappresentante legale pro-tempore di Società_1 S.r.l. impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD7030101199/202, notificato da Agenzia delle Entrate il 16.12.2024, relativamente a maggiore IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2018. L'accertamento fondava sul disconoscimento, ai soli fini IVA, di alcune transazioni infracomunitarie e sul maggiore ricavo conseguito dalla cessione di beni, in applicazione delle percentuali di ricarico dedotte dalle fatture relative ai beni oggetto delle predette cessioni infracomunitarie.
A sostegno delle sue ragioni parte ricorrente lamentava la sussistenza delle transazioni verso soggetti di
Paesi UE, con errata applicazione dell'art. 41 del D.L. 331/93, a rigore del quale non vi erano oneri documentali imposti in sede di transazione infracomunitaria;
l'errata applicazione della percentuale di ricarico sui prodotti venduti, determinata nella misura del 40,88%, senza considerare la diversità di beni e di percentuali a ciascuno pertinenti e neppure le scoutistiche praticate.
Agenzia delle Entrate si costituiva e argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa.
Con successiva memoria, parte ricorrente insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini appresso indicati.
E' infondata la parte del ricorso in cui si contesta il disconoscimento della natura infracomunitaria delle transazioni elencate nell'atto impugnato. Ed infatti, in disparte la indicazione della partita IVA dell'acquirente, non vi è alcun atto o documento che attesti il trasferimento all'estero del bene, mentre la sua consegna in sede locale al rappresentante legale d'impresa estera, determina la natura nazionale della transazione, perfezionatasi con la traditio del bene. Questo, peraltro, risulta essere stato pagato da cittadini italiani;
sicché, non solo non vi è la prova della cessione all'estero, ma sussistono plurimi elementi che documentano come questa sia avvenuta interamente nel territorio dello Stato con la mera posticcia intestazione della vendita a un soggetto estero.
Va, invece, accolta l'eccezione relativa alla diversità di percentuali di ricarico, connesse all'esosità del bene ceduto. Parte ricorrente, in particolare, ha efficacemente dimostrato come, anche tra gli stessi prodotti
ROLEX, sussistono rilevanti differenze di ricarico, dipendenti dal valore del bene;
sicché l'avere utilizzato la media della percentuale di ricarico dei soli orologi oggetti di presunta transazione infracomunitaria non costituisce un campione ponderale affidabile, generando risultati potenzialmente incongrui. Ed infatti, questa
Corte non è in condizione di escludere che il risultato economico finale possa essere identico a quello dell'avviso di accertamento, ma è certo che questo è stato ottenuto prendendo a campione un numero limitato di cessioni che non ha tenuto conto delle predette divergenze del ricarico, connesse al valore degli orologi. E' questo l'unico profilo di accoglimento dell'impugnazione, giacché la nuova ricostruzione reddituale andrà svolte attraverso la media ponderale di ricarico che tenga conto della varietà dei prodotti e delle significative divergenze di percentuali, determinate dal valore del bene venduto.
Meno probante e significativa è, invece, la questione della scontistica che non era pacificamente applicata alle transazioni infracomunitarie e lo sarebbe stata, in postazione attore, per le transazioni nazionali.
Senonché la prova di tale circostanza è rimessa a fotocopie di scontrini cui sono associati tagliandi di prezzo, senza nessuna autentica capacità di associare con certezza l'uno all'altro. Il relativo punto d'impugnazione va quindi rigettato.
Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti sopra indicati, mentre alla parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva. Compensa le spese. Reggio Calabria, 23.1.2026