Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 687
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza transazioni con soggetti UE e errata applicazione art. 41 D.L. 331/93

    Il giudice ha ritenuto infondata la contestazione poiché mancava la prova del trasferimento dei beni all'estero e la consegna in Italia, unita al pagamento da parte di cittadini italiani, indicava la natura nazionale della transazione.

  • Accolto
    Errata applicazione percentuale di ricarico sui prodotti venduti

    La Corte ha accolto l'eccezione, ritenendo che l'utilizzo di una media di ricarico su un campione limitato di beni non fosse attendibile, data la diversità di valore dei prodotti (in particolare orologi Rolex). Ha disposto una nuova ricostruzione reddituale basata su una media ponderale che tenga conto della varietà dei prodotti e delle divergenze di percentuali.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle scontistiche

    Il giudice ha rigettato questo punto poiché la prova fornita (fotocopie di scontrini con tagliandi di prezzo) non era sufficiente ad associare con certezza gli uni agli altri e a dimostrare la circostanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 687
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 687
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo