Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 593
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92, in quanto l'impugnata intimazione non è l'atto idoneo per contestare vizi degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92, in quanto l'impugnata intimazione non è l'atto idoneo per contestare vizi degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione

    La Corte ritiene che il credito richiesto sia ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità e che la SO Spa avesse diritto a continuare la procedura riscossiva anche oltre la scadenza contrattuale. Inoltre, la scadenza del contratto è stata prorogata. La RTI Municipia Spa, subentrando alla SO Spa, poteva utilizzare i titoli esecutivi posti in essere dal precedente agente della riscossione.

  • Rigettato
    Carenza motivazionale dell'intimazione

    La Corte ritiene che l'intimazione sia congruamente motivata mediante il richiamo all'atto presupposto e al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato ex lege e risolvendosi la relativa applicazione in un'operazione matematica. L'atto prodromico ha già determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonché la relativa decorrenza.

  • Inammissibile
    Inutilizzabilità-nullità dell'intimazione di pagamento n. 2021.243946 depositata dalla SO ed idoneità della stessa ai fini dell'interruzione della prescrizione

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92, in quanto l'impugnata intimazione non è l'atto idoneo per contestare vizi degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Assenza dell'attestazione di conformità 25 bis D.Lgs 546/1992 dei documenti depositati da SO PA

    La Corte disattende l'eccezione, ritenendo che l'art. 25-bis, nella sua originaria stesura, non imponeva l'obbligo di attestare la conformità di tutti i documenti depositati, specialmente quando non vi è un originale cartaceo dal quale estrarre una copia. Le produzioni documentali sono sottratte all'applicazione dell'art. 22, comma 2, CAD, in quanto ricadono nella disciplina del comma 3 dello stesso articolo.

  • Inammissibile
    Assenza di atti interruttivi della prescrizione medio tempore

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92, in quanto l'impugnata intimazione non è l'atto idoneo per contestare vizi degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Vizi propri dell'ingiunzione

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92, in quanto l'impugnata intimazione non è l'atto idoneo per contestare vizi degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 593
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 593
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo