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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 593/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5746/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
Difensore_8 - CF_Difensore_8
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20240006029190027245212 TARSU/TIA 2012
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2017/257274 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 05.09.2025, la ricorrente dott.ssa Ricorrente_1, rappresentata e difesa, congiuntamente ed anche disgiuntamente, dall'avv. Nominativo_1, nonché dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione ad adempiere n. 20240006029190027245212 notificata in data 19 giugno 2025, emessa dal R.T.I. IA S.p.A.
GAMMA TRIBUTI S.r.l., concessionario della riscossione dei tributi del Comune di Salerno, per il pagamento della TARSU non versata per l'anno d'imposta 2012, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica degli atti presupposti (I), per prescrizione della pretesa impositiva (II), carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione (III), carenza motivazionale (III), l'inutilizzabilità-nullità dell'intimazione di pagamento n. 2021.243946 depositata dalla SO ed idoneità della stessa ai fini dell'interruzione della prescrizione (IV - motivi aggiunti) e concludeva per dichiarare nullo l'atto della riscossione.
Si costituiva in giudizio la società IA S.p.A., mandataria del raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI) costituito dalla società Municipia S.p.A. e la società GAMMA TRIBUTI s.r.l., nella qualità di concessionario del servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate tributarie ed extratributarie del Comune di
Salerno, che in via preliminare eccepiva l'avvenuta notifica di numerosi atti sottostanti l'ingiunzione di pagamento, e nel merito l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, la regolare notifica degli atti presupposti la legittimazione della SO ad effettuare le procedure esecutive e concludeva per il rigetto.
Si costituiva altresì il comune di Salerno, evidenziando la carenza di legittimazione dell'Ente impositore in relazione alle eccezioni di prescrizione della pretesa siccome riferite alle attività di esclusiva competenza del concessionario della riscossione ritualmente evocato, ovvero l'ingiunzione e l'intimazione, emesse dal precedente concessionario SO e quello che ha emesso l'atto impugnato IA e concludeva per il rigetto.
Con motivi aggiunti la ricorrente eccepiva l'inutilizzabilità-nullità dell'intimazione di pagamento n.
2021.243946 depositata dalla SO ed idoneità della stessa ai fini dell'interruzione della prescrizione,
l'assenza dell'attestazione di conformità 25 bis D.Lgs 546/1992 dei documenti depositati da SO PA e l'assenza di atti interruttivi della prescrizione medio tempore.
Seguivano memorie difensive della SO e di Municipia a contrasto della sollevata eccezione di prescrizione del credito, per effetto della interruzione della stessa con gli atti depositati nonché la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell' articolo 67 e 68 del dl n. 18 del 2020 e delle succ. modifiche ed integrazioni.
La controversia, veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte, in composizione monocratica, all'udienza pubblica del 21 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le copie informatiche dei documenti cartacei dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico. A tal fine va evidenziato che l'art. 25-bis, nell'originaria stesura, prevedeva sì la possibilità per il difensore del ricorrente di attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei «documenti detenuti in originale o in copia conforme», ma non gli imponeva affatto di attestare la conformità all'originale cartaceo di qualsiasi documento depositato in giudizio.
Tale disposizione non deve pertanto essere letta come un obbligo di attestare la conformità anche dei documenti forniti dal cliente per la propria difesa, sia perché normalmente non detenuti dal difensore né in originale, né in copia conforme, sia perché nel caso di specie neppure forniti al difensore in forma cartacea
(come prescrive la disposizione), ma inviati digitalmente, già in copia per immagine in formato .pdf, .jpeg, . tiff, ecc.; invero, l'impiego delle tecnologie informatiche comporta che in molti casi non esista neppure un originale cartaceo dal quale estrarre una copia mediante immagine.
In questo caso, non essendovi alcun originale analogico, l'attestazione di conformità non è dovuta, ai sensi della disposizione invocata.
Le produzioni documentali, invero, sono sottratte all'applicazione dell'art. 22, comma 2, CAD, in quanto ricadono nella disciplina del comma 3 del medesimo articolo, in forza del quale «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».
Ricorrendo le condizioni del comma 3 dell'art. 22, pertanto (ove non disconosciute espressamente, e non
è il caso di specie) le copie informatiche di documenti originariamente analogici non necessitano di alcuna attestazione di conformità, perché la loro conformità è già espressamente sancita ex lege.
In conclusione l'introduzione dell'art. 25, comma 5 bis, non introduce, in via generalizzata un obbligo di certificazione di conformità di documenti da parte del difensore;
l'imposizione di un tale obbligo in via generalizzata, da un lato, costituirebbe un aggravamento degli obblighi a carico delle parti e l'introduzione di un regime di certificazione documentale più restrittivo di quello previsto dal CAD e dall'altro la collocazione della disposizione in esame, quale secondo periodo di un comma che, nella prima parte si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado, induce a ricondurre la sua corretta interpretazione proprio nel contesto delineato dalla prima parte del comma, ossia nell'ambito della disciplina della formazione del fascicolo telematico. I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedente all'intimazione ad adempiere n. 20240006029190027245212, è idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che le resistenti, prima della notifica dell'intimazione ad adempiere n.
20240006029190027245212, hanno correttamente notificato una pluralità di atti sottostanti da ultimo la presupposta intimazione di pagamento n. 243946 del 22/12/2021, notificata ad indirizzo di residenza con il rito dell'irreperibilità assoluta ex DPR 600 e 602 a mezzo servizio postale ordinario, come si rileva dalla documentazione versata in atti dalle resistenti Concessionarie, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza della contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dalle resistenti, non idoneamente contestata dalla ricorrente (del tutto inconferente risulta la diversità degli indirizzidi residenza tra avviso di ricevimento - con indirizzo effettivo- ed avviso estrapolato successivamente dagli archivi informatici con indirizzo successivo e la presunta inidoneità dell'intimazione ai dell'interruzione della prescrizione, essendo evidente dal tenore complessivo dell'atto la specifica pretesa creditoria del concessionario), e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
II Con secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta la carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione in quanto alla data del 22 marzo 2022, il R.T.I. IA S.p.A. – GAMMA TRIBUTI S.
r.l. non era ancora stato incaricato dello svolgimento del servizio mentre la SO.G.E.T. S.p.A. non era più munita di un titolo concessorio, essendo il relativo contratto di affidamento del servizio di riscossione delle entrate per conto del Comune di Salerno cessato in data 31 maggio 2021.
Tale motivo risulta inconferente. La SO innanzitutto agisce per un credito afferente lo smaltimento rifiuti
2012 e dunque il credito richiesto è ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità, con il relativo diritto per la SO Spa di continuare la procedura riscossiva, anche oltre la scadenza contrattuale;
inoltre per effetto della sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento di cui al D.L. n.18/20,
n.41/21 e n. 99/21 la scadenza del contratto di riscossione coattiva veniva prorogata al 28/05/2022 con determina n. 2387 del 24/05/2022 del Settore Ragioneria del Comune di Salerno, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto la RTI
Municipia Spa come società di riscossione subentrata alla SO Spa non poteva non utilizzare i titoli esecutivi posti in essere dal precedente agente della riscossione e che costituiscono l'inizio dell'iter procedurale che la stessa sta portando a termine. Aggiungasi ancora che la convenzione è stata prorogata sia ex lege in virtù dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 sia in virtù di “proroghe tecniche” come si evince dalla documentazione depositata e che il recupero effettuato dalla SO Spa è afferente a Tarsu 2012, ricompresa nel contratto di affidamento in costanza di validità, e la stessa era tenuto sulla scorta del contratto ad utilizzare anche dopo la scadenza dell'appalto relativamente agli atti regolarmente notificati nel periodo di gestione.
Va, a tal fine, evidenziato ancora che con il contratto di concessione il Comune di Salerno ha affidato alla
SO Spa la sola riscossione coattiva dei crediti riscossione che l'articolo 68 inibisce per la durata complessiva di giorni 542 e non anche l'attività accertativa propedeutica al ciclo di recupero coattivo disciplinata, invece, dall'articolo 67.
III Va inoltre osservato che con l'impugnata intimazione ad adempiere n. 20240006029190027245212, veniva richiesto gli importi originati da avviso di pagamento per imposte dovute dalla ricorrente.
Nell'intimazione di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza riportanti la quantificazione del dovuto. L'impugnata intimazione di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, cartella di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questa Corte, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, il sollecito costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione del sollecito successiva ad un atto prodromico, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La particolarità e la novità delle questioni dedotte in giudizio suggeriscono a questo Giudice di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5746/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
Difensore_8 - CF_Difensore_8
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20240006029190027245212 TARSU/TIA 2012
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2017/257274 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 05.09.2025, la ricorrente dott.ssa Ricorrente_1, rappresentata e difesa, congiuntamente ed anche disgiuntamente, dall'avv. Nominativo_1, nonché dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione ad adempiere n. 20240006029190027245212 notificata in data 19 giugno 2025, emessa dal R.T.I. IA S.p.A.
GAMMA TRIBUTI S.r.l., concessionario della riscossione dei tributi del Comune di Salerno, per il pagamento della TARSU non versata per l'anno d'imposta 2012, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica degli atti presupposti (I), per prescrizione della pretesa impositiva (II), carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione (III), carenza motivazionale (III), l'inutilizzabilità-nullità dell'intimazione di pagamento n. 2021.243946 depositata dalla SO ed idoneità della stessa ai fini dell'interruzione della prescrizione (IV - motivi aggiunti) e concludeva per dichiarare nullo l'atto della riscossione.
Si costituiva in giudizio la società IA S.p.A., mandataria del raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI) costituito dalla società Municipia S.p.A. e la società GAMMA TRIBUTI s.r.l., nella qualità di concessionario del servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate tributarie ed extratributarie del Comune di
Salerno, che in via preliminare eccepiva l'avvenuta notifica di numerosi atti sottostanti l'ingiunzione di pagamento, e nel merito l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, la regolare notifica degli atti presupposti la legittimazione della SO ad effettuare le procedure esecutive e concludeva per il rigetto.
Si costituiva altresì il comune di Salerno, evidenziando la carenza di legittimazione dell'Ente impositore in relazione alle eccezioni di prescrizione della pretesa siccome riferite alle attività di esclusiva competenza del concessionario della riscossione ritualmente evocato, ovvero l'ingiunzione e l'intimazione, emesse dal precedente concessionario SO e quello che ha emesso l'atto impugnato IA e concludeva per il rigetto.
Con motivi aggiunti la ricorrente eccepiva l'inutilizzabilità-nullità dell'intimazione di pagamento n.
2021.243946 depositata dalla SO ed idoneità della stessa ai fini dell'interruzione della prescrizione,
l'assenza dell'attestazione di conformità 25 bis D.Lgs 546/1992 dei documenti depositati da SO PA e l'assenza di atti interruttivi della prescrizione medio tempore.
Seguivano memorie difensive della SO e di Municipia a contrasto della sollevata eccezione di prescrizione del credito, per effetto della interruzione della stessa con gli atti depositati nonché la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell' articolo 67 e 68 del dl n. 18 del 2020 e delle succ. modifiche ed integrazioni.
La controversia, veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte, in composizione monocratica, all'udienza pubblica del 21 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le copie informatiche dei documenti cartacei dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico. A tal fine va evidenziato che l'art. 25-bis, nell'originaria stesura, prevedeva sì la possibilità per il difensore del ricorrente di attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei «documenti detenuti in originale o in copia conforme», ma non gli imponeva affatto di attestare la conformità all'originale cartaceo di qualsiasi documento depositato in giudizio.
Tale disposizione non deve pertanto essere letta come un obbligo di attestare la conformità anche dei documenti forniti dal cliente per la propria difesa, sia perché normalmente non detenuti dal difensore né in originale, né in copia conforme, sia perché nel caso di specie neppure forniti al difensore in forma cartacea
(come prescrive la disposizione), ma inviati digitalmente, già in copia per immagine in formato .pdf, .jpeg, . tiff, ecc.; invero, l'impiego delle tecnologie informatiche comporta che in molti casi non esista neppure un originale cartaceo dal quale estrarre una copia mediante immagine.
In questo caso, non essendovi alcun originale analogico, l'attestazione di conformità non è dovuta, ai sensi della disposizione invocata.
Le produzioni documentali, invero, sono sottratte all'applicazione dell'art. 22, comma 2, CAD, in quanto ricadono nella disciplina del comma 3 del medesimo articolo, in forza del quale «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».
Ricorrendo le condizioni del comma 3 dell'art. 22, pertanto (ove non disconosciute espressamente, e non
è il caso di specie) le copie informatiche di documenti originariamente analogici non necessitano di alcuna attestazione di conformità, perché la loro conformità è già espressamente sancita ex lege.
In conclusione l'introduzione dell'art. 25, comma 5 bis, non introduce, in via generalizzata un obbligo di certificazione di conformità di documenti da parte del difensore;
l'imposizione di un tale obbligo in via generalizzata, da un lato, costituirebbe un aggravamento degli obblighi a carico delle parti e l'introduzione di un regime di certificazione documentale più restrittivo di quello previsto dal CAD e dall'altro la collocazione della disposizione in esame, quale secondo periodo di un comma che, nella prima parte si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado, induce a ricondurre la sua corretta interpretazione proprio nel contesto delineato dalla prima parte del comma, ossia nell'ambito della disciplina della formazione del fascicolo telematico. I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedente all'intimazione ad adempiere n. 20240006029190027245212, è idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che le resistenti, prima della notifica dell'intimazione ad adempiere n.
20240006029190027245212, hanno correttamente notificato una pluralità di atti sottostanti da ultimo la presupposta intimazione di pagamento n. 243946 del 22/12/2021, notificata ad indirizzo di residenza con il rito dell'irreperibilità assoluta ex DPR 600 e 602 a mezzo servizio postale ordinario, come si rileva dalla documentazione versata in atti dalle resistenti Concessionarie, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza della contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dalle resistenti, non idoneamente contestata dalla ricorrente (del tutto inconferente risulta la diversità degli indirizzidi residenza tra avviso di ricevimento - con indirizzo effettivo- ed avviso estrapolato successivamente dagli archivi informatici con indirizzo successivo e la presunta inidoneità dell'intimazione ai dell'interruzione della prescrizione, essendo evidente dal tenore complessivo dell'atto la specifica pretesa creditoria del concessionario), e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
II Con secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta la carenza di potere del concessionario incaricato della riscossione in quanto alla data del 22 marzo 2022, il R.T.I. IA S.p.A. – GAMMA TRIBUTI S.
r.l. non era ancora stato incaricato dello svolgimento del servizio mentre la SO.G.E.T. S.p.A. non era più munita di un titolo concessorio, essendo il relativo contratto di affidamento del servizio di riscossione delle entrate per conto del Comune di Salerno cessato in data 31 maggio 2021.
Tale motivo risulta inconferente. La SO innanzitutto agisce per un credito afferente lo smaltimento rifiuti
2012 e dunque il credito richiesto è ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità, con il relativo diritto per la SO Spa di continuare la procedura riscossiva, anche oltre la scadenza contrattuale;
inoltre per effetto della sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento di cui al D.L. n.18/20,
n.41/21 e n. 99/21 la scadenza del contratto di riscossione coattiva veniva prorogata al 28/05/2022 con determina n. 2387 del 24/05/2022 del Settore Ragioneria del Comune di Salerno, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto la RTI
Municipia Spa come società di riscossione subentrata alla SO Spa non poteva non utilizzare i titoli esecutivi posti in essere dal precedente agente della riscossione e che costituiscono l'inizio dell'iter procedurale che la stessa sta portando a termine. Aggiungasi ancora che la convenzione è stata prorogata sia ex lege in virtù dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 sia in virtù di “proroghe tecniche” come si evince dalla documentazione depositata e che il recupero effettuato dalla SO Spa è afferente a Tarsu 2012, ricompresa nel contratto di affidamento in costanza di validità, e la stessa era tenuto sulla scorta del contratto ad utilizzare anche dopo la scadenza dell'appalto relativamente agli atti regolarmente notificati nel periodo di gestione.
Va, a tal fine, evidenziato ancora che con il contratto di concessione il Comune di Salerno ha affidato alla
SO Spa la sola riscossione coattiva dei crediti riscossione che l'articolo 68 inibisce per la durata complessiva di giorni 542 e non anche l'attività accertativa propedeutica al ciclo di recupero coattivo disciplinata, invece, dall'articolo 67.
III Va inoltre osservato che con l'impugnata intimazione ad adempiere n. 20240006029190027245212, veniva richiesto gli importi originati da avviso di pagamento per imposte dovute dalla ricorrente.
Nell'intimazione di pagamento si fa riferimento alle comunicazioni inviate in precedenza riportanti la quantificazione del dovuto. L'impugnata intimazione di pagamento, cosi' come emessa, e' conforme al modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, applicabile anche ai concessionari della riscossione, priva del saggio applicato al calcolo degli interessi, dell'indicazione del dies a quo e/o del dies ad quem, della normativa applicata;
tale normativa nell'individuare gli elementi ritenuti necessari a evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo e a garantire chiarezza e comprensibilita' e l'informato esercizio del diritto di difesa, non contempla alcuna specificazione riguardo agli interessi, ma solo la specifica indicazione del loro importo. Le somme indicate nell'intimazione corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento e maggiorate degli interessi dovuti per legge;
il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. Inoltre, cartella di pagamento, versata in atti dal resistente, riproduttive degli avvisi, esplicitano le ragioni della debenza dei tributi, ed indicano l'atto presupposto cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto. L'atto emesso, inoltre, informa il contribuente che per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora che le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica dell'intimazione di pagamento svolto dall'Agente della riscossione che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche i compensi del servizio di riscossione e ancora che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme affidate, qualora non effettui il pagamento entro il termine previsto dalla data di notifica e fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed, infine che il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo.
Con orientamento condiviso da questa Corte, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che le argomentazioni di cui sopra appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimita' secondo il quale e' legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione dei tributi, l'intimazione di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812;
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236). E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo all'atto presupposto. Tale principio, mutatis mutandis, e' valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nell'intimazione di pagamento) all'atto impositivo svolge la stessa funzione della dichiarazione quanto alla condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per interessi, per ritardato o omesso pagamento sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile
2011, n. 8613). In tali ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281/2022 enunciano il principio di diritto: allorche' segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, il sollecito costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo. In applicazione di tale principio di diritto, questa
Corte rileva che, nel caso di specie, l'atto prodromico ha gia' determinato l'importo e la tipologia degli interessi nonche' la relativa decorrenza, sicche' deve escludersi che, in sede di emissione del sollecito successiva ad un atto prodromico, che ha provveduto a determinare gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, sia necessario che lo stesso rechi altresi' l'indicazione specifica delle modalita' di calcolo degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La particolarità e la novità delle questioni dedotte in giudizio suggeriscono a questo Giudice di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano