CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1232/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1761/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370321 61 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 16.3.2025, la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento 295
2024 00370321 61 000, notificata in data 06.02.2025, avente a oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2009, 2010 e 2012, per euro 1.413,88.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'asserito diritto.
2) Mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti.
3) Mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
4) Condanna in solido del riscossore e dell'impositore come da principi espressi dalla cassazione con sent.
n. 8587/2024 – cass. civ. n. 809/2019 - cass. civ. n. 11157/2019 – condanna alle spese secondo parametri medi ex dm 55/2014 - divieto scendere sotto minimi come da cassazione sent. n. 17613/2024.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per la carenza di legittimazione riguardo alla mancata notifica degli atti prodromici e per la correttezza del proprio operato avendo ricevuti i ruoli in data 2.11.2023 e provveduto alla notifica della cartella il 30.1.2025.
Costituitosi l'ATOME1, ha concluso per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, posto che, dopo aver notificato le fatture all'utente, ha notificato la relativa intimazione TIA n. 290478, che si è perfezionata mediante il rifiuto del destinatario alla ricezione dell'atto e nella quale ha riepilogato analiticamente la propria pretesa tributaria, indicando, tra l'altro, il numero e la data della fattura, la descrizione dell'oggetto e l'importo.
Inoltre, prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione - il cui dies a quo è l'anno successivo a quello in cui l'imposta è dovuta - ovvero in data 23.01.2018 è stata notificata brevi manu la fattura nr.
2017046321 del 21.11. 2017 (Saldo T.I.A. Anno 2012); in data 21.12.2012 è stata correttamente notificata la fattura nr. 2012155809 del 05.11.2012; in data 03.03.2012 è stata notificata la fattura nr.2012026516 del
26.06.2012.
Ha infine invocato, ai fini della maturazione della prescrizione, la normativa emergenziale.
All'udienza monocratica del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo condivisa giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. trib., 09/11/2023, n.31260), «la TARSU è un tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, "con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa "in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.
c. (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4283)», che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento.
Ciò premesso, assume l'ATOME1 di aver notificato l'intimazione TIA n. 290478 che si è perfezionata mediante il rifiuto del destinatario in data 5.10.2019.
Assume, inoltre, che in data 23.01.2018 è stata notificata brevi manu la fattura nr. 2017046321 del 21.11.
2017 (Saldo T.I.A. Anno 2012); in data 21.12.2012 è stata correttamente notificata la fattura nr. 2012155809 del 05.11.2012; in data 03.03.2012 è stata notificata la fattura nr. 2012026516 del 26.06.2012.
In riferimento a quella asseritamente notificata il 23.1.2018, va osservato che l'avviso di ricevimento contiene una firma evidentemente non riferibile a quella della ricorrente, senza alcuna diversa specificazione.
La Sezione ha avuto modo di riaffermare (cfr. Sent. 16.4.2024, n. 2022), nei casi di notifica eseguita mediante consegna della raccomandata presso l'indirizzo del destinatario, a persona qualificatasi parente convivente, secondo giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della C.A.N. (Cass. 10 aprile 2019, n. 10037;
Cass. 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. 4 aprile 2018, n. 8293). Peraltro, se la notifica è eseguita nel domicilio o residenza del destinatario, mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario
(e non il notificante) ha l'onere di fornire (Cass. 29 novembre 2017, n. 28591; v. anche Cass. 9 febbraio
2022, n. 4160).
Nel dettaglio, il comma 3 dell'art. 7 della L. 20 novembre 1982 n. 890 stabilisce che «3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
Conclusivamente, la C.A.N. non è dovuta ove la notifica sia stata effettuata presso luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui e tale status sia attestato, potendosi, al più, presumere la convivenza una volta attestata la familiarità.
Nel caso di specie, non sussiste né la dichiarazione di parentela, né quella di convivenza, sicché, in mancanza di C.A.N., non può dirsi perfezionata la notifica.
Pacifico è comunque il superamento del termine quinquennale intercorrente tra l'asserita notifica dell'atto di intimazione e le fatture nr. 2012155809 del 05.11.2012 e nr.2012026516 del 26.06.2012.
Occorre chiedersi se il contribuente possa far valere in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica dell'intimazione, senza che la stessa sia stata a suo tempo impugnata.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla ATO al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21 d.lgs.
546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente,
Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Condivide questo Giudice i recenti arresti secondo i quali l'avviso in questione, così come strutturato, si configura quale atto atipico, verso il quale non vi è onere di immediata impugnazione, poiché non assimilabile a nessuno di quelli espressamente contemplati come impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 546/92.
In particolare, al di là del nomen indicato nel provvedimento, non si tratta (o almeno non risulta, né è stato dedotto) di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile da un recente pronunciamento della
Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio
2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
Nel caso di specie, avvisi non seguono alcuna cartella, non essendovi, per altro, alcun richiamo.
Il medesimo principio, invero assolutizzato, è rinvenibile da altra decisione della Corte di legittimità (cfr. Cass.
Civ. Ord. V, 17/06/2024 n. 16743), secondo la quale, «indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr.
Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016 ) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione ( Cass. n. 2616 del 11/02/2015 ; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020 ). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione».
La presente intimazione condivide, come premesso, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente. E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte a un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'ATO a richiamare le precedenti fatture e a ingiungere il pagamento al contribuente, senza rappresentarne i presupposti e in assenza di attività valutativa e/o motivazionale se non il mero richiamo a precedenti fatture, rimaste, per altro, non introdotte in giudizio dal resistente.
Ne consegue, come sostenuto da questa Sezione (cfr. Corte Trib. I, Sez. IX, 4526/24), che, pur essendo l'intimazione idonea a interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno
2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Analoghe conclusioni valgono per la mancata impugnazione delle fatture.
La Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/01/2024, n.2029) ha chiarito che, «secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome
è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448. E' stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019,
n. 12150; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass.,
Sez. 6-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481).
Ne discende che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. Ciò implica che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19.
Appare opportuno richiamare in questa sede i principi affermati da Cass. 11481/2022 che, in fattispecie analoga, ha avuto modo di chiarire come questa Corte ha ribadito quanto già espresso (sentenza 17526/2007)
e quanto affermato dalla Consulta (sentenza 238/2009), ossia che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture TIA debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni tributarie nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili (nel senso che la relativa impugnazione costituisce per il contribuente una facoltà, e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo - Cass. n. 16100/2011, n. 5966/2015)».
In ogni caso, anche ove la detta intimazione fosse assimilabile ad un avviso di accertamento, per non incorrere nella prevista decadenza, la cartella, al più, avrebbe dovuto essere notificata, ex art. 1 co. 163 l.
296/06, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Ciò che non è avvenuto.
Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo nei confronti del solo ATOME1
e compensate con l'ADER, poiché nulla può alla stessa essere addebitato in ragione della data di consegna del ruolo e posto che l'intervenuta prescrizione è determinata dal comportamento omissivo del solo ATOME1.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, accoglie il ricorso.
Condanna l'ATOME1 alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 350,00, oltre accessori di legge e rimborso del cu, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, mentre vanno compensate nei confronti dell'ADER.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1761/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370321 61 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 16.3.2025, la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento 295
2024 00370321 61 000, notificata in data 06.02.2025, avente a oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2009, 2010 e 2012, per euro 1.413,88.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'asserito diritto.
2) Mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti.
3) Mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
4) Condanna in solido del riscossore e dell'impositore come da principi espressi dalla cassazione con sent.
n. 8587/2024 – cass. civ. n. 809/2019 - cass. civ. n. 11157/2019 – condanna alle spese secondo parametri medi ex dm 55/2014 - divieto scendere sotto minimi come da cassazione sent. n. 17613/2024.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per la carenza di legittimazione riguardo alla mancata notifica degli atti prodromici e per la correttezza del proprio operato avendo ricevuti i ruoli in data 2.11.2023 e provveduto alla notifica della cartella il 30.1.2025.
Costituitosi l'ATOME1, ha concluso per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, posto che, dopo aver notificato le fatture all'utente, ha notificato la relativa intimazione TIA n. 290478, che si è perfezionata mediante il rifiuto del destinatario alla ricezione dell'atto e nella quale ha riepilogato analiticamente la propria pretesa tributaria, indicando, tra l'altro, il numero e la data della fattura, la descrizione dell'oggetto e l'importo.
Inoltre, prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione - il cui dies a quo è l'anno successivo a quello in cui l'imposta è dovuta - ovvero in data 23.01.2018 è stata notificata brevi manu la fattura nr.
2017046321 del 21.11. 2017 (Saldo T.I.A. Anno 2012); in data 21.12.2012 è stata correttamente notificata la fattura nr. 2012155809 del 05.11.2012; in data 03.03.2012 è stata notificata la fattura nr.2012026516 del
26.06.2012.
Ha infine invocato, ai fini della maturazione della prescrizione, la normativa emergenziale.
All'udienza monocratica del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo condivisa giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. trib., 09/11/2023, n.31260), «la TARSU è un tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, "con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa "in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.
c. (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4283)», che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento.
Ciò premesso, assume l'ATOME1 di aver notificato l'intimazione TIA n. 290478 che si è perfezionata mediante il rifiuto del destinatario in data 5.10.2019.
Assume, inoltre, che in data 23.01.2018 è stata notificata brevi manu la fattura nr. 2017046321 del 21.11.
2017 (Saldo T.I.A. Anno 2012); in data 21.12.2012 è stata correttamente notificata la fattura nr. 2012155809 del 05.11.2012; in data 03.03.2012 è stata notificata la fattura nr. 2012026516 del 26.06.2012.
In riferimento a quella asseritamente notificata il 23.1.2018, va osservato che l'avviso di ricevimento contiene una firma evidentemente non riferibile a quella della ricorrente, senza alcuna diversa specificazione.
La Sezione ha avuto modo di riaffermare (cfr. Sent. 16.4.2024, n. 2022), nei casi di notifica eseguita mediante consegna della raccomandata presso l'indirizzo del destinatario, a persona qualificatasi parente convivente, secondo giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della C.A.N. (Cass. 10 aprile 2019, n. 10037;
Cass. 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. 4 aprile 2018, n. 8293). Peraltro, se la notifica è eseguita nel domicilio o residenza del destinatario, mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario
(e non il notificante) ha l'onere di fornire (Cass. 29 novembre 2017, n. 28591; v. anche Cass. 9 febbraio
2022, n. 4160).
Nel dettaglio, il comma 3 dell'art. 7 della L. 20 novembre 1982 n. 890 stabilisce che «3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
Conclusivamente, la C.A.N. non è dovuta ove la notifica sia stata effettuata presso luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui e tale status sia attestato, potendosi, al più, presumere la convivenza una volta attestata la familiarità.
Nel caso di specie, non sussiste né la dichiarazione di parentela, né quella di convivenza, sicché, in mancanza di C.A.N., non può dirsi perfezionata la notifica.
Pacifico è comunque il superamento del termine quinquennale intercorrente tra l'asserita notifica dell'atto di intimazione e le fatture nr. 2012155809 del 05.11.2012 e nr.2012026516 del 26.06.2012.
Occorre chiedersi se il contribuente possa far valere in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica dell'intimazione, senza che la stessa sia stata a suo tempo impugnata.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla ATO al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21 d.lgs.
546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente,
Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Condivide questo Giudice i recenti arresti secondo i quali l'avviso in questione, così come strutturato, si configura quale atto atipico, verso il quale non vi è onere di immediata impugnazione, poiché non assimilabile a nessuno di quelli espressamente contemplati come impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 546/92.
In particolare, al di là del nomen indicato nel provvedimento, non si tratta (o almeno non risulta, né è stato dedotto) di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile da un recente pronunciamento della
Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio
2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
Nel caso di specie, avvisi non seguono alcuna cartella, non essendovi, per altro, alcun richiamo.
Il medesimo principio, invero assolutizzato, è rinvenibile da altra decisione della Corte di legittimità (cfr. Cass.
Civ. Ord. V, 17/06/2024 n. 16743), secondo la quale, «indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr.
Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016 ) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione ( Cass. n. 2616 del 11/02/2015 ; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020 ). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione».
La presente intimazione condivide, come premesso, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente. E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte a un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'ATO a richiamare le precedenti fatture e a ingiungere il pagamento al contribuente, senza rappresentarne i presupposti e in assenza di attività valutativa e/o motivazionale se non il mero richiamo a precedenti fatture, rimaste, per altro, non introdotte in giudizio dal resistente.
Ne consegue, come sostenuto da questa Sezione (cfr. Corte Trib. I, Sez. IX, 4526/24), che, pur essendo l'intimazione idonea a interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno
2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Analoghe conclusioni valgono per la mancata impugnazione delle fatture.
La Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/01/2024, n.2029) ha chiarito che, «secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome
è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448. E' stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019,
n. 12150; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass.,
Sez. 6-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481).
Ne discende che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. Ciò implica che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19.
Appare opportuno richiamare in questa sede i principi affermati da Cass. 11481/2022 che, in fattispecie analoga, ha avuto modo di chiarire come questa Corte ha ribadito quanto già espresso (sentenza 17526/2007)
e quanto affermato dalla Consulta (sentenza 238/2009), ossia che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture TIA debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni tributarie nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili (nel senso che la relativa impugnazione costituisce per il contribuente una facoltà, e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo - Cass. n. 16100/2011, n. 5966/2015)».
In ogni caso, anche ove la detta intimazione fosse assimilabile ad un avviso di accertamento, per non incorrere nella prevista decadenza, la cartella, al più, avrebbe dovuto essere notificata, ex art. 1 co. 163 l.
296/06, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Ciò che non è avvenuto.
Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo nei confronti del solo ATOME1
e compensate con l'ADER, poiché nulla può alla stessa essere addebitato in ragione della data di consegna del ruolo e posto che l'intervenuta prescrizione è determinata dal comportamento omissivo del solo ATOME1.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, accoglie il ricorso.
Condanna l'ATOME1 alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 350,00, oltre accessori di legge e rimborso del cu, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, mentre vanno compensate nei confronti dell'ADER.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta