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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3141/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 14714/2025 depositato il 04/08/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - SC - Napoli - Via De Grezar 14 00100 Roma RM Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direz.le Is C/5 80143 Napoli NA Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017194773000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo
n. 2413/2026 depositato il 10/02/2026
1 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato in data 4 agosto 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
07120250017194773000, notificatagli in data 8 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate - SC. Il ricorrente si è costituito nel processo nel termine di legge, in data 4 agosto 2025.
L'atto impositivo oggetto di gravame è stato emesso sulla base di due differenti ruoli formati dalla Regione Campania per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2019: il ruolo n.
2025/002458, scaturente dall'avviso di accertamento n.
Targa_1964176203155 afferente al veicolo targato , e il ruolo n.
2025/002465, fondato sull'avviso di accertamento n. 964046097560
Targa_2relativo al veicolo targato
A fondamento dell'impugnazione, la parte ricorrente ha dedotto, in via preliminare, di non aver mai ricevuto personalmente la notifica dell'atto impugnato, né di aver delegato terzi al ritiro. Ha eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione triennale del credito e la decadenza dal potere di riscossione, lamentando il difetto di motivazione dell'atto e la violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, richiamando a supporto la sentenza n. 346/1998 della Corte
Costituzionale in materia di nullità delle notifiche.
Si sono costituite in giudizio entrambe le parti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate - SC ha contestato in fatto e in diritto le avverse deduzioni, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa e alla fase antecedente la trasmissione del ruolo, di competenza dell'Ente creditore. Nel merito, ha sostenuto la piena regolarità della notifica della cartella di pagamento e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
2 La Regione Campania ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, sostenendo di aver ritualmente notificato gli atti presupposti alla cartella impugnata e ha dedotto, in via subordinata, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi propri della procedura di riscossione.
Il ricorrente ha presentato memorie difensive, asserendo testualmente: le relate degli avvisi 964176203155 dell'11/7/2022 e 964046097560 “ del 22/8/2022 non sono state allegate alle memorie, ma vi è un allegato
(1) che non apre file in quanto non conforme all'atto processuale, ma in ogni caso gli avvisi prescritti (prescrizione in 3 anni) per mancata interruzione dei termini di prescrizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente nelle proprie difese, dall'esame della documentazione prodotta dall'Ente impositore PI SEVERINO 6970 Allegati(segnatamente dal file denominato “ ”), si evince che l'avviso di accertamento n. 964176203155 è stato notificato in data 11 luglio 2022, mentre l'avviso di accertamento n.
964046097560 è stato notificato il 22 agosto 2022, mediante il servizio postale, come da immagini che ivi si riproducono di seguito.
In punto di diritto conviene preliminarmente rilevare che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente
3 dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. Sez. 5, sentenze n.
29642 del 14.11.2019; n. 11708 del 27.5.2011; n. 9111 del 6.6.2012 e, ancora più di recente, ordinanza n. 946 del 17.1.2020).
Orbene, avendo la Regione Campania documentato la ritualità delle notifiche poste a base della pretesa, va anzitutto rigettata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
Parimenti infondata si rivela l'eccezione di prescrizione del credito.
Invero, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini derivante dalla legislazione emergenziale Covid-19, deve escludersi che dalla data di notifica dei suindicati atti interruttivi sino alla data di notifica dell'atto impugnato sia decorso il termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982 per la tassa automobilistica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
4 - rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite (Regione
Campania e Agenzia delle Entrate - SC), nella misura di euro
300,00 (trecento/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge.
Così deciso in data 8 febbraio 2026
Il Giudice
5
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 14714/2025 depositato il 04/08/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - SC - Napoli - Via De Grezar 14 00100 Roma RM Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direz.le Is C/5 80143 Napoli NA Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017194773000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo
n. 2413/2026 depositato il 10/02/2026
1 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato in data 4 agosto 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
07120250017194773000, notificatagli in data 8 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate - SC. Il ricorrente si è costituito nel processo nel termine di legge, in data 4 agosto 2025.
L'atto impositivo oggetto di gravame è stato emesso sulla base di due differenti ruoli formati dalla Regione Campania per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2019: il ruolo n.
2025/002458, scaturente dall'avviso di accertamento n.
Targa_1964176203155 afferente al veicolo targato , e il ruolo n.
2025/002465, fondato sull'avviso di accertamento n. 964046097560
Targa_2relativo al veicolo targato
A fondamento dell'impugnazione, la parte ricorrente ha dedotto, in via preliminare, di non aver mai ricevuto personalmente la notifica dell'atto impugnato, né di aver delegato terzi al ritiro. Ha eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione triennale del credito e la decadenza dal potere di riscossione, lamentando il difetto di motivazione dell'atto e la violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, richiamando a supporto la sentenza n. 346/1998 della Corte
Costituzionale in materia di nullità delle notifiche.
Si sono costituite in giudizio entrambe le parti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate - SC ha contestato in fatto e in diritto le avverse deduzioni, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa e alla fase antecedente la trasmissione del ruolo, di competenza dell'Ente creditore. Nel merito, ha sostenuto la piena regolarità della notifica della cartella di pagamento e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
2 La Regione Campania ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, sostenendo di aver ritualmente notificato gli atti presupposti alla cartella impugnata e ha dedotto, in via subordinata, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi propri della procedura di riscossione.
Il ricorrente ha presentato memorie difensive, asserendo testualmente: le relate degli avvisi 964176203155 dell'11/7/2022 e 964046097560 “ del 22/8/2022 non sono state allegate alle memorie, ma vi è un allegato
(1) che non apre file in quanto non conforme all'atto processuale, ma in ogni caso gli avvisi prescritti (prescrizione in 3 anni) per mancata interruzione dei termini di prescrizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente nelle proprie difese, dall'esame della documentazione prodotta dall'Ente impositore PI SEVERINO 6970 Allegati(segnatamente dal file denominato “ ”), si evince che l'avviso di accertamento n. 964176203155 è stato notificato in data 11 luglio 2022, mentre l'avviso di accertamento n.
964046097560 è stato notificato il 22 agosto 2022, mediante il servizio postale, come da immagini che ivi si riproducono di seguito.
In punto di diritto conviene preliminarmente rilevare che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente
3 dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. Sez. 5, sentenze n.
29642 del 14.11.2019; n. 11708 del 27.5.2011; n. 9111 del 6.6.2012 e, ancora più di recente, ordinanza n. 946 del 17.1.2020).
Orbene, avendo la Regione Campania documentato la ritualità delle notifiche poste a base della pretesa, va anzitutto rigettata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
Parimenti infondata si rivela l'eccezione di prescrizione del credito.
Invero, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini derivante dalla legislazione emergenziale Covid-19, deve escludersi che dalla data di notifica dei suindicati atti interruttivi sino alla data di notifica dell'atto impugnato sia decorso il termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982 per la tassa automobilistica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
4 - rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite (Regione
Campania e Agenzia delle Entrate - SC), nella misura di euro
300,00 (trecento/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge.
Così deciso in data 8 febbraio 2026
Il Giudice
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