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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZO TO GE AR, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4287/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293/2024/9010254114 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293/2013/0016825577 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle proprie conclusioni.
Resistente (A.E.): Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste nelle proprie difese e fa presente che si tratta di vizi, eventualmente, imputabili all'Ente della Riscossione e non all'Ente impositore che ha operato correttamente.
Nessuno è presente per la Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 Maggio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320249010254114, notificata il 26.03.2024 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320130016825577 relativa a IVA anno 2009 recante la somma di euro 15.098,22
e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Omessa notificazione della presupposta cartella esattoriale. L'atto oggi impugnato è previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, e va notificato al contribuente “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Lo stesso, pertanto, non ha efficacia autonoma, non costituisce di per sé titolo esecutivo, ma è atto che segue necessariamente la cartella di pagamento ed, in mancanza di notificazione di quest'ultima, è assolutamente nullo. Nella fattispecie, contrariamente a quanto viene indicato nella intimazione impugnata, tale atto non è stato preceduto dalla notifica di alcun atto prodromico (cartella di pagamento o altro) relativo alla pretesa d'imposta che si pretende di far valere, ed è quindi affetto da nullità assoluta, anzi è tamquam non esset, non sussistendo il presupposto per l'esistenza stessa dell'atto. Illegittimità della pretesa relativa alle imposte dichiarate per maturata decadenza. La pretesa creditizia recata dalle cartelle indicate in premessa, è riferita ad imposte derivanti dalla liquidazione ex art. art. 54 DPR 633/1972 della dichiarazione dei redditi, presentata dal contribuente nell'anno 2010 per l'anno
2009. Si contesta, quindi, la sussistenza del detto credito per inosservanza del termine di notificazione della cartella di pagamento, stabilito a pena di decadenza dal diritto di credito stesso dall'art. 25 DPR 29/9/73 n.
602. Ora, alla stregua delle anzidette disposizioni, non è dubbio che la cartella n. 293/2013/0016825577, relativa alla liquidazione della dichiarazione presentata nel 2010 per l'anno 2009, avrebbe dovuto essere notificata (ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73), entro il 31/12/2013 (terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). La maturata prescrizione ordinaria decennale, anche a decorrere dalla pretesa data di notificazione della presupposta cartella esattoriale. Si contesta, altresì, la sussistenza del detto credito per maturata prescrizione estintiva ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., anche a decorrere dalla data di notificazione della cartella stessa che l'Agente della Riscossione nella intimazione impugnata indica di avere effettuato in data 14/09/2013 (cioè da oltre dieci anni). Insussistenza del credito relativo a sanzioni ed interessi anche per maturata prescrizione quinquennale. Il credito contestato recato dalle suddette cartelle, è costituito da sanzioni (per € 2.951,70) ed interessi (per € 1.015,26) relativi all'anno 2009.
Tale credito è, quindi, da dichiararsi prescritto ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. L'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato, mettendo la contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Con riferimento alla nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica degli atti prodromici o comunicazione;
si osserva che l'iscrizione a ruolo eseguita dall'ufficio e da cui scaturisce l' impugnata cartella di pagamento si fonda sul mancato pagamento Iva, riferita all' anno 2009. Nel caso in esame, il controllo effettuato dall'ufficio ha fatto emergere il recupero dell'Imposta Iva, riferita all' anno 2009, dovuta dal ricorrente: non vi era alcun dubbio sulla debenza delle maggiori imposte e, di conseguenza,
l'amministrazione non era tenuta, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, ad invitare il contribuente a fornire chiarimenti, per errori o omissioni. A tale proposito, si ricorda che l'art. 6, comma 5 della l. 212/2000 prevede l'invio di comunicazione di irregolarità solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Parimenti destituiti di fondamento risultano, altresì, le eccezioni di decadenza e prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento e dalle intimazioni impugnate, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata.
Infatti, solamente nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Agente, il diritto di difesa del Contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3 (Cass. n.
16641/2011 e n. 8704/2013). si evidenzia che in ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento nr. 29320130016825577000, riportata nell'atto impugnato,
è stata notificata la intimazioni di pagamento nr. 29320249010254114000, , notificata in data 26.03.2024.
Inoltre, la cartella opposta, afferente ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In ordine ai motivi afferenti la formazione dei ruoli e/o la notificazione dei verbali di accertamento, costituenti titolo esecutivo sotteso alle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione, l'Agenzia rileva la propria assenza di responsabilità nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni inerenti a tali atti presupposti. Controparte eccepisce l'inesistenza della notifica della cartella presupposta n.
29320130016825577000 alla intimazione di pagamento impugnata orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, la cartella è stata ritualmente notificata al ricorrente, come da prova della notifica che si allega. Inoltre, il termine di prescrizione della pretesa creditoria non è decorso in quanto è stato notificato l'atto interruttivo oggi impugnato n.
29320249010254114000 come ammesso dalla stessa controparte in data 26/03/2024. Secondo la
Cassazione, le cartelle esattoriali notificate da Equitalia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono valide e non necessitano dell'apposizione della relata;
inoltre gli eventuali vizi di notifica sono sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario dell'atto. Controparte eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito, sanzioni ed interessi portati con le cartelle impugnate poiché notificate oltre il termine ex lege che sarebbe maturato. Inoltre, al riguardo preme invece rilevare, come la prescrizione non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto la cartella di pagamento non è mai stata notificata alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Infatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare, a mani del destinatario, in data 29 Agosto 2013 (cfr. documentazione versata in atti). Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 26 Marzo 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale
è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 26 Marzo 2024, dell'intimazione per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n.
18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che:
Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Il termine prescrizionale, per quanto concerne i tributi citati nella cartella di pagamento n. 29320130016825577, è senz'altro decennale trattandosi di tributi erariali (V. Cassazione Ordinanza n. 22409/2024). Il termine di prescrizione è certamente rispettato con riguardo ai tributi erariali anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID.
E' però decorso, tra la notifica della cartella di pagamento n. 29320130016825577 (2013) e quella della intimazione oggi impugnata (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi ( Corte di Cassazione n. 4969/2024), non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento e la sottostante cartella di pagamento limitatamente a sanzioni ed interessi;
Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZO TO GE AR, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4287/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293/2024/9010254114 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293/2013/0016825577 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle proprie conclusioni.
Resistente (A.E.): Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste nelle proprie difese e fa presente che si tratta di vizi, eventualmente, imputabili all'Ente della Riscossione e non all'Ente impositore che ha operato correttamente.
Nessuno è presente per la Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 Maggio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320249010254114, notificata il 26.03.2024 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320130016825577 relativa a IVA anno 2009 recante la somma di euro 15.098,22
e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Omessa notificazione della presupposta cartella esattoriale. L'atto oggi impugnato è previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, e va notificato al contribuente “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Lo stesso, pertanto, non ha efficacia autonoma, non costituisce di per sé titolo esecutivo, ma è atto che segue necessariamente la cartella di pagamento ed, in mancanza di notificazione di quest'ultima, è assolutamente nullo. Nella fattispecie, contrariamente a quanto viene indicato nella intimazione impugnata, tale atto non è stato preceduto dalla notifica di alcun atto prodromico (cartella di pagamento o altro) relativo alla pretesa d'imposta che si pretende di far valere, ed è quindi affetto da nullità assoluta, anzi è tamquam non esset, non sussistendo il presupposto per l'esistenza stessa dell'atto. Illegittimità della pretesa relativa alle imposte dichiarate per maturata decadenza. La pretesa creditizia recata dalle cartelle indicate in premessa, è riferita ad imposte derivanti dalla liquidazione ex art. art. 54 DPR 633/1972 della dichiarazione dei redditi, presentata dal contribuente nell'anno 2010 per l'anno
2009. Si contesta, quindi, la sussistenza del detto credito per inosservanza del termine di notificazione della cartella di pagamento, stabilito a pena di decadenza dal diritto di credito stesso dall'art. 25 DPR 29/9/73 n.
602. Ora, alla stregua delle anzidette disposizioni, non è dubbio che la cartella n. 293/2013/0016825577, relativa alla liquidazione della dichiarazione presentata nel 2010 per l'anno 2009, avrebbe dovuto essere notificata (ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73), entro il 31/12/2013 (terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). La maturata prescrizione ordinaria decennale, anche a decorrere dalla pretesa data di notificazione della presupposta cartella esattoriale. Si contesta, altresì, la sussistenza del detto credito per maturata prescrizione estintiva ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., anche a decorrere dalla data di notificazione della cartella stessa che l'Agente della Riscossione nella intimazione impugnata indica di avere effettuato in data 14/09/2013 (cioè da oltre dieci anni). Insussistenza del credito relativo a sanzioni ed interessi anche per maturata prescrizione quinquennale. Il credito contestato recato dalle suddette cartelle, è costituito da sanzioni (per € 2.951,70) ed interessi (per € 1.015,26) relativi all'anno 2009.
Tale credito è, quindi, da dichiararsi prescritto ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. L'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato, mettendo la contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Con riferimento alla nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica degli atti prodromici o comunicazione;
si osserva che l'iscrizione a ruolo eseguita dall'ufficio e da cui scaturisce l' impugnata cartella di pagamento si fonda sul mancato pagamento Iva, riferita all' anno 2009. Nel caso in esame, il controllo effettuato dall'ufficio ha fatto emergere il recupero dell'Imposta Iva, riferita all' anno 2009, dovuta dal ricorrente: non vi era alcun dubbio sulla debenza delle maggiori imposte e, di conseguenza,
l'amministrazione non era tenuta, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, ad invitare il contribuente a fornire chiarimenti, per errori o omissioni. A tale proposito, si ricorda che l'art. 6, comma 5 della l. 212/2000 prevede l'invio di comunicazione di irregolarità solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Parimenti destituiti di fondamento risultano, altresì, le eccezioni di decadenza e prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento e dalle intimazioni impugnate, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata.
Infatti, solamente nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Agente, il diritto di difesa del Contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3 (Cass. n.
16641/2011 e n. 8704/2013). si evidenzia che in ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento nr. 29320130016825577000, riportata nell'atto impugnato,
è stata notificata la intimazioni di pagamento nr. 29320249010254114000, , notificata in data 26.03.2024.
Inoltre, la cartella opposta, afferente ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In ordine ai motivi afferenti la formazione dei ruoli e/o la notificazione dei verbali di accertamento, costituenti titolo esecutivo sotteso alle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione, l'Agenzia rileva la propria assenza di responsabilità nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni inerenti a tali atti presupposti. Controparte eccepisce l'inesistenza della notifica della cartella presupposta n.
29320130016825577000 alla intimazione di pagamento impugnata orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, la cartella è stata ritualmente notificata al ricorrente, come da prova della notifica che si allega. Inoltre, il termine di prescrizione della pretesa creditoria non è decorso in quanto è stato notificato l'atto interruttivo oggi impugnato n.
29320249010254114000 come ammesso dalla stessa controparte in data 26/03/2024. Secondo la
Cassazione, le cartelle esattoriali notificate da Equitalia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono valide e non necessitano dell'apposizione della relata;
inoltre gli eventuali vizi di notifica sono sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario dell'atto. Controparte eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito, sanzioni ed interessi portati con le cartelle impugnate poiché notificate oltre il termine ex lege che sarebbe maturato. Inoltre, al riguardo preme invece rilevare, come la prescrizione non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto la cartella di pagamento non è mai stata notificata alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Infatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare, a mani del destinatario, in data 29 Agosto 2013 (cfr. documentazione versata in atti). Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 26 Marzo 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale
è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 26 Marzo 2024, dell'intimazione per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n.
18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che:
Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Il termine prescrizionale, per quanto concerne i tributi citati nella cartella di pagamento n. 29320130016825577, è senz'altro decennale trattandosi di tributi erariali (V. Cassazione Ordinanza n. 22409/2024). Il termine di prescrizione è certamente rispettato con riguardo ai tributi erariali anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID.
E' però decorso, tra la notifica della cartella di pagamento n. 29320130016825577 (2013) e quella della intimazione oggi impugnata (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi ( Corte di Cassazione n. 4969/2024), non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento e la sottostante cartella di pagamento limitatamente a sanzioni ed interessi;
Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)