Art. 3.
L'area tratteggiata nella planimetria annessa alla presente legge e contrassegnata quale allegato B, vistata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, cessa di far parte del punto franco industriale istituito con decreto del commissario del Governo n. 53 del 23 dicembre 1959 per essere di nuovo compreso entro la linea doganale.
L'area tratteggiata nella planimetria annessa alla presente legge e contrassegnata quale allegato B, vistata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, cessa di far parte del punto franco industriale istituito con decreto del commissario del Governo n. 53 del 23 dicembre 1959 per essere di nuovo compreso entro la linea doganale.