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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1256/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239006798611000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62213010069921004000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificata a mezzo del servizio postale in data 09/10/2024, nonché il prodromico avviso di accertamento citato nella ridetta intimazione di pagamento, che il contribuente asserisce irritualmente notificato in data 15/02/2013, con conseguente prescrizione di ogni suo debito nei confronti dell'Erario.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto impositivo in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia, costituitasi in giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha sostenuto l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito del gravame.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sostiene l'infondatezza della pretesa azionata dall'Amministrazione finanziaria, non avendo asseritamente mai ricevuto rituale notifica del presupposto avviso di accertamento citato nella intimazione di pagamento presso la sua residenza AIRE.
Replica l'Ufficio, che l'avviso di accertamento - emesso ex art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in presenza di CU multiple relative all'anno d'imposta 2007 - sarebbe stato regolarmente notificato al sig. Ricorrente_1 in data 15/02/2013 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Detto ordine di idee non appare condivisibile.
Al riguardo, occorre in primis richiamare sinteticamente l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, laddove si prevede che la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Ora, in relazione alla valenza probatoria della certificazione prodotta dal ricorrente (ved. all. 2 di parte ricorrente), risulta che il contribuente Ricorrente_1 si è trasferito in Polonia con regolare iscrizione AIRE a far data dal 14/08/2006, previa comunicazione dell'indirizzo di residenza estera nell'ultimo comune italiano di residenza e cioè Desenzano del Garda.
Ed invero, nella documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria non appare adeguatamente provato il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento effettuata nella data del 15/02/2013, asseritamente risultante dalla scheda allegata.
A tal proposito, devesi, altresì, osservare che l'Agenzia delle Entrate – pur legittimamente - non risulta essere più in possesso della documentazione attestante la notificazione dell'atto impositivo, avendo operato lo scarto di archivio conformemente alla normativa vigente.
Dunque, resta confermato che, sulla pretesa originata da tributi IRPEF dovuti per l'annualità 2007, in difetto di prova dell'intervenuta definitività del prodromico avviso di accertamento, alla data del
09/10/2024 di notifica della intimazione di pagamento impugnata, risulta ampiamente decorso ogni termine prescrizionale.
Né, d'altra parte, valgono le obiezioni formulate dall'Agente della Riscossione sulla normativa in materia di sospensione a causa dell'emergenza pandemica, atteso che la prescrizione decennale risultava verisimilmente decorsa già in epoca antecedente alla pandemia Covid, trattandosi di imposta relativa alla annualità 2007.
Tali specifici aspetti assumono un rilevante peso giuridico, così da assicurare oggettivo significato alle doglianze avanzate sul punto dal ricorrente, depotenziando gli elementi addotti dall'Ufficio a supporto della pretesa fiscale.
2. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi accolto, con assorbimento dei profili non riconducibili in quelli sopra definiti.
Le spese di lite possono essere compensate, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1256/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239006798611000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62213010069921004000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificata a mezzo del servizio postale in data 09/10/2024, nonché il prodromico avviso di accertamento citato nella ridetta intimazione di pagamento, che il contribuente asserisce irritualmente notificato in data 15/02/2013, con conseguente prescrizione di ogni suo debito nei confronti dell'Erario.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto impositivo in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia, costituitasi in giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha sostenuto l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito del gravame.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sostiene l'infondatezza della pretesa azionata dall'Amministrazione finanziaria, non avendo asseritamente mai ricevuto rituale notifica del presupposto avviso di accertamento citato nella intimazione di pagamento presso la sua residenza AIRE.
Replica l'Ufficio, che l'avviso di accertamento - emesso ex art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in presenza di CU multiple relative all'anno d'imposta 2007 - sarebbe stato regolarmente notificato al sig. Ricorrente_1 in data 15/02/2013 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Detto ordine di idee non appare condivisibile.
Al riguardo, occorre in primis richiamare sinteticamente l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, laddove si prevede che la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Ora, in relazione alla valenza probatoria della certificazione prodotta dal ricorrente (ved. all. 2 di parte ricorrente), risulta che il contribuente Ricorrente_1 si è trasferito in Polonia con regolare iscrizione AIRE a far data dal 14/08/2006, previa comunicazione dell'indirizzo di residenza estera nell'ultimo comune italiano di residenza e cioè Desenzano del Garda.
Ed invero, nella documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria non appare adeguatamente provato il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento effettuata nella data del 15/02/2013, asseritamente risultante dalla scheda allegata.
A tal proposito, devesi, altresì, osservare che l'Agenzia delle Entrate – pur legittimamente - non risulta essere più in possesso della documentazione attestante la notificazione dell'atto impositivo, avendo operato lo scarto di archivio conformemente alla normativa vigente.
Dunque, resta confermato che, sulla pretesa originata da tributi IRPEF dovuti per l'annualità 2007, in difetto di prova dell'intervenuta definitività del prodromico avviso di accertamento, alla data del
09/10/2024 di notifica della intimazione di pagamento impugnata, risulta ampiamente decorso ogni termine prescrizionale.
Né, d'altra parte, valgono le obiezioni formulate dall'Agente della Riscossione sulla normativa in materia di sospensione a causa dell'emergenza pandemica, atteso che la prescrizione decennale risultava verisimilmente decorsa già in epoca antecedente alla pandemia Covid, trattandosi di imposta relativa alla annualità 2007.
Tali specifici aspetti assumono un rilevante peso giuridico, così da assicurare oggettivo significato alle doglianze avanzate sul punto dal ricorrente, depotenziando gli elementi addotti dall'Ufficio a supporto della pretesa fiscale.
2. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi accolto, con assorbimento dei profili non riconducibili in quelli sopra definiti.
Le spese di lite possono essere compensate, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.