Decreto cautelare 19 luglio 2025
Ordinanza cautelare 29 settembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/03/2026, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8338 del 2025, proposto da
VA IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Zimbardi, Gianpiero Gioia, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Zimbardi in Roma, via Livorno 6;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del bando n. 167/1-4-2024 CC di prot. con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Doc. A) laddove - all'art. 2, c. 1 e con riferimento alla riserva di cui all'art. 1, c. 1., lett. a), nonché all'esclusione- ha ammesso a partecipare al concorso solo i soggetti «
con età non superiore a venticinque anni compiuti»;
- dell'art. 2, c. 2, del bando n. 167/1-4-2024 CC di prot., nella parte in cui si ritenga il relativo l'ultimo periodo («Per i militari in rafferma biennale il limite di età è fissato in venticinque anni, ai sensi dell'articolo 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non trovano applicazione») rilevante nel caso di specie;
- del provvedimento implicito con il quale l'Amministrazione, non convocando l'odierna ricorrente alla prova scritta di selezione in corso di svolgimento dal 14 luglio 2025 al 1° agosto 2025,
ha escluso la stessa dalla partecipazione al concorso di specie, compreso, ove occorra, l'avviso di convocazione (Doc. 3);
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o comunque consequenziale, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione di difetto di interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. DO De RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del difensore del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse della parte propria assistita alla decisione del ricorso;
Considerato l’andamento della vicenda che induce a ritenere equa la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NN, Presidente
DO De RT, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De RT | NI NN |
IL SEGRETARIO