Articolo 2 della Legge 28 luglio 1999, n. 266
Articolo 1Articolo 3
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21 agosto 1999
Art. 2. (Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell'area
della promozione culturale).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.
Nota all' art. 2 :
- Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), introdotto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 . e' il seguente:

"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione:

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Entrata in vigore il 21 agosto 1999
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