Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1713
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.546 del 31/12/92, in quanto proposto oltre il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica o conoscenza dell'atto impugnato. La notifica della cartella, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si è perfezionata in data 22/06/2024, mentre il ricorso è stato notificato in data 11/10/2024.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    Le censure mosse dalla ricorrente sono state ritenute irrilevanti in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Altro
    Violazione del litisconsorzio necessario

    Questa eccezione non è stata esplicitamente decisa dal giudice, ma è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1713
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1713
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo