CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1713/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SS TO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16584/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230113872770502 BO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1121/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.16584/2024, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n.097 2023 01138727 70 502, dell'importo di €.170,83=, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13/07/2024, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Regione Lazio in relazione al mancato pagamento di tassa auto anno 2021, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce la mancata notifica degli atti prodromici
- mancata notifica avviso di accertamento;
la carenza di motivazione della cartella;
la illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
la omessa notifica degli atti prodromici ed illegittimità delle pretese in quanto contenute in un atto immotivato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'azione proposta per tardività, evidenziando che, come si evince dai documenti di notifica allegati in atti, la cartella risulta notificata in data 22/06/2024. La notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 cpc, infatti, anche nel caso di mancato o tardivo ritiro del plico depositato presso la casa comunale, si perfeziona ex lege nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito (Corte di Cassazione sentenza n. 23498 del 23 settembre 2018). Nel caso in esame la raccomandata informativa risulta spedita in data 12/06/2024 con notifica perfezionatasi in data
22/06/2024 e raccomandata di deposito ritirata dalla ricorrente solo in data 13/07/2024. Il ricorso avverso la cartella di pagamento è da considerarsi tardivo. Eccepisce inoltre la inammissibilità del ricorso per violazione del litisconsorzio necessario ex comma 6-bis art. 14 d. lgs. n. 546 del 1992, non avendo la ricorrente convenuto anche l'Ente creditore Regione Lazio. Nel merito osserva che le eccezioni inerenti il merito della pretesa iscritta a ruolo sono tutte rivolte all'Ente creditore Regione Lazio, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.546 del 31/12/92, in quanto proposto oltre il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica o conoscenza dell'atto impugnato.
Il termine per proporre impugnazione è di particolare rilevanza sia perché previsto dal dettato normativo, sia perché la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame, risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con l'ordinanza 17/04/2018, n. 12309, con la quale i giudici di legittimità hanno sottolineato altresì che qualora la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza.
Dall'esame della documentazione prodotta dal Concessionario risulta che il provvedimento impugnato è stato notificato, ai sensi dell'art.140 c.p.c., e la raccomandata informativa risulta spedita in data 12/06/2024, mentre il presente ricorso risulta notificato in data 11/10/2024.
Il Giudice evidenzia che l'art.140 c.p.c. prevede espressamente che la notifica per il destinatario si perfeziona decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
Va evidenziato che la verifica della rituale e tempestiva introduzione del giudizio impugnatorio rientra nel potere - dovere del giudice, così da dover essere effettuata anche d'ufficio sulla base delle risultanze in atti.
La Suprema Corte ha statuito che in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria (Cass. Civ., Sez. Trib., 30/05/2017, n. 13584).
Alla stregua delle su esposte motivazioni consegue l'assoluta irrilevanza delle censure mosse dalla ricorrente.
Le particolarità delle ragioni controverse induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SS TO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16584/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230113872770502 BO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1121/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.16584/2024, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n.097 2023 01138727 70 502, dell'importo di €.170,83=, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13/07/2024, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Regione Lazio in relazione al mancato pagamento di tassa auto anno 2021, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce la mancata notifica degli atti prodromici
- mancata notifica avviso di accertamento;
la carenza di motivazione della cartella;
la illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
la omessa notifica degli atti prodromici ed illegittimità delle pretese in quanto contenute in un atto immotivato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'azione proposta per tardività, evidenziando che, come si evince dai documenti di notifica allegati in atti, la cartella risulta notificata in data 22/06/2024. La notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 cpc, infatti, anche nel caso di mancato o tardivo ritiro del plico depositato presso la casa comunale, si perfeziona ex lege nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito (Corte di Cassazione sentenza n. 23498 del 23 settembre 2018). Nel caso in esame la raccomandata informativa risulta spedita in data 12/06/2024 con notifica perfezionatasi in data
22/06/2024 e raccomandata di deposito ritirata dalla ricorrente solo in data 13/07/2024. Il ricorso avverso la cartella di pagamento è da considerarsi tardivo. Eccepisce inoltre la inammissibilità del ricorso per violazione del litisconsorzio necessario ex comma 6-bis art. 14 d. lgs. n. 546 del 1992, non avendo la ricorrente convenuto anche l'Ente creditore Regione Lazio. Nel merito osserva che le eccezioni inerenti il merito della pretesa iscritta a ruolo sono tutte rivolte all'Ente creditore Regione Lazio, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.546 del 31/12/92, in quanto proposto oltre il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica o conoscenza dell'atto impugnato.
Il termine per proporre impugnazione è di particolare rilevanza sia perché previsto dal dettato normativo, sia perché la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame, risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con l'ordinanza 17/04/2018, n. 12309, con la quale i giudici di legittimità hanno sottolineato altresì che qualora la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza.
Dall'esame della documentazione prodotta dal Concessionario risulta che il provvedimento impugnato è stato notificato, ai sensi dell'art.140 c.p.c., e la raccomandata informativa risulta spedita in data 12/06/2024, mentre il presente ricorso risulta notificato in data 11/10/2024.
Il Giudice evidenzia che l'art.140 c.p.c. prevede espressamente che la notifica per il destinatario si perfeziona decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
Va evidenziato che la verifica della rituale e tempestiva introduzione del giudizio impugnatorio rientra nel potere - dovere del giudice, così da dover essere effettuata anche d'ufficio sulla base delle risultanze in atti.
La Suprema Corte ha statuito che in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria (Cass. Civ., Sez. Trib., 30/05/2017, n. 13584).
Alla stregua delle su esposte motivazioni consegue l'assoluta irrilevanza delle censure mosse dalla ricorrente.
Le particolarità delle ragioni controverse induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.