CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO, Presidente
ALTARE GIANBEPPE, RE
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13/2026 depositato il 14/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03780202500001876000 IRES-ALIQUOTE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03780202500001876000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03780202500001876000 IVA-ALIQUOTE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03780202500001876000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 D.lgs.
546/92, sussistendo il fumus boni iuris desumibile dalle motivazioni svolte ed il periculum in mora, poiché il fermo del veicolo sarebbe causa di gravi disagi nelle attività di supporto logistico essenziali per il coordinamento della flotta pesante e quindi sarebbe causa di grave ed irreparabile danno al regolare svolgimento dell'attività aziendale e al fatturato.
Nel merito conclude parte ricorrente come segue:
“Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 03780202500001876000 fascicolo Numero_1 datata 24/10/2025 e notificata alla ricorrente il 03/11/2025, rispetto agli importi riportati nella sottesa cartella esattoriale di competenza di codesto On. Giudice Tributario come specificati in narrativa, per tutti i motivi innanzi specificati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e pertanto annullare la stessa Comunicazione preventiva e dichiarare, qualora già posta in essere, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'iscrizione del fermo sul Veicolo_1 targato Targa_1, con ogni provvedimento conseguente;
in ogni caso
- Condannare la parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari alla società ricorrente, con distrazione in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario.
Parte resistente:
“ chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo adita di volere, -previo rigetto della sospensiva domandata perché non ne sussistono i presupposti di legge- accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto.
- nella denegata ipotesi di accoglimento, voglia la Corte limitare ogni statuizione al preavviso di fermo amministrativo avversato lasciando intoccato il credito perché incontestato.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 27.12.2025, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, impugna Comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 03/11/2025, per un importo complessivo pari ad euro 144.901,98, ad opera dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione sede di Cuneo.
La difesa della ricorrente evidenzia:
- che la società che opera nel settore del trasporto di cose per conto terzi - codice ATECO 49.41.00, nello specifico si occupa di autotrasporto di cose su strada in conto terzi nel territorio nazionale e internazionale, oltre a quella di deposito e magazzinaggio, nonché di procacciamento di affari e consulenze tecniche di carattere logistico e organizzativo;
- che il veicolo oggetto della misura cautelare è un'autovettura Veicolo_1 (targa Targa_1), di proprietà della società ricorrente dal Data_1, regolarmente inserita nei cespiti dell'attività, così come risulta dal relativo registro dei beni ammortizzabili, ove è iscritta quale cespite n. 2, ed è utilizzata quotidianamente tanto dall'amministratrice quanto dai dipendenti per l'esercizio dell'attività di impresa;
- che l'autovettura in argomento è utilizzata dalla società per svolgere quotidianamente l'attività propria dell'azienda, pertanto tale autovettura sarebbe impignorabile in quanto indispensabile all'attività svolta;
sussisterebbe anche il requisito della strumentalità necessario al fine di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo, trattandosi di veicolo iscritto nel registro beni ammortizzabili;
- che l'istanza di autotutela presentata tempestivamente non aveva avuto esito positivo, e che non dovrebbero sussistere dubbi in merito alla strumentalità del bene, essendo iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, ed essendo indispensabile al trasporto autisti presso gli autocarri aziendali, recupero e trasporto pezzi di ricambio, trasporto della amministratrice per i suoi incombenti;
- che pertanto il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullita' e/o illegittimità in quanto colpisce un bene strumentalmente indispensabile all'attività esercitata dalla societa' ricorrente, in violazione degli artt. 86 d.p.r. 602/1973 e 515, co. 3, c.p.c.;
- che la misura irrogata è prodromica alla espropriazione forzata;
- che impugna anche il provvedimento di rigetto della richiesta autotutela in quanto non motivato, se non con un modulo standard che nulla evidenzia in merito alla strumentalità del bene in oggetto;
che peraltro la motivazione del provvedimento di rigetto si presenterebbe apparente, formulata mediante un prestampato che non permetterebbe di desumere l'iter logico-giuridico seguito da ADER per giungere alla predetta negativa conclusione;
- che l'assenza dell'autovettura dal parco macchine aziendale rappresenterebbe un “grave deficit organizzativo” e colpirebbe significativamente la produzione aziendale e quindi il reddito;
Parte ricorrente conclude come in epigrafe.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con memoria depositata il 26.1.2026, controdeducendo e contestando le difese di controparte, evidenziando non è stata prodotta prova della strumentalità del veicolo colpito dal preavviso di fermo amministrativo, e che le affermazioni di controparte non sono tali da costituire una presunzione in tal senso.
Il preavviso di fermo, secondo ADER, non sarebbe poi equiparabile al pignoramento, come sostiene la ricorrente, in quanto trattasi di misura cautelare e non espropriativa.
Il vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta autotutela non sussisterebbe, in quanto è stato utilizzato il modello ministeriale previsto ed approvato in tale sede, e sarebbe quindi sufficiente alle necessità motivazionali del caso.
Parte resistente conclude come riportato nell'intestazione.
All'esito della discussione avvenuta in data odierna, la corte propone alla parte resistente (p. ricorrente non presente) la definizione della vertenza mediante sentenza in forma semplificata;
parte resistente si riporta agli atti e concorda sulla emissione di una sentenza semplificata. La corte osserva:
- l'art. 164 TUIR (recante: “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni”) statuisce che il bene, per godere della intera deducibilità, deve essere esclusivamente strumentale nell'attività propria dell'impresa, circostanza che non si rileva in una ditta di autotrasporti nella quale rivestono tale qualità gli autocarri, e non le autovetture che si prestano ad uso promiscuo;
- la giurisprudenza di legittimità fa ricorso alla suindicata nozione, desumendola dalla elaborazione maturata in merito all'inerenza dei costi deducibili, ed in quell'ambito afferma che “sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi”(cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
7156 del 2025), ritenendo che tali argomentazioni siano anche applicabili in fattispecie identiche alla presente;
in altri termini solamente se il bene presenta caratteristiche tali da essere considerato strettamente inerente all'attività di impresa (e il relativo costo interamente deducibile) risulta anche non essere soggetto a fermo amministrativo;
- inoltre (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31031 del 30/11/2018) opera una distinzione tra “veicoli che ineriscono all'attività propria dell'impresa e veicoli che sono utilizzati nell'esercizio dell'impresa (ma non nell'attività propria dell'impresa), arte o professione, senza alcun riferimento espresso in merito all'esclusività o meno dell'utilizzo (e quindi ad un eventuale uso promiscuo)”, e definisce l'uso promiscuo come presunto, in difetto di prova contraria da parte del contribuente, come disposto dall'art. 86, 2° comma, DPR 602/73;
- i Giudici di legittimità sanciscono quindi che “tale uso promiscuo non è né presunto, né consentito per i veicoli senza i quali l'impresa non possa essere esercitata (c.d. strumentali strictu sensu), mentre per gli altri vige la predetta presunzione di uso promiscuo”.
- Quindi il fattore scriminante è individuato “nell'indispensabilità dei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa, ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa senza quei veicoli non possa essere esercitata” (cfr. stessa Sez. 5 - , Ordinanza n. 31031 del 30/11/2018).
Nel caso in esame la difesa della ricorrente ha prodotto copia del libro cespiti ammortizzabili dal quale risultano 4 autovetture e precisamente:
1. Veicolo_2 Targa_2;
2. Veicolo_1 Targa_1 (sottoposta a preavviso di fermo);
3. Veicolo_3 Targa_3;
4. Veicolo_4 Targa_4.
Pertanto l'uso strumentale esclusivo di una piccola utilitaria in una ditta che si occupa di autotrasporti con mezzi pesanti (cfr. registro/libro cespiti da cui risultano autoarticolati e autocarri con rimorchio) non pare dimostrato sufficientemente dalle affermazioni della Parte ricorrente (non avendo la stessa difesa offerto prove in valutazione, oltre le proprie asserzioni), anche perché le utilità del mezzo in questione possono essere ricavate dalle altre autovetture presenti in azienda. Trattasi comunque di utilità e non di uso senza il quale l'attività aziendale (in senso stretto e/o proprio) non può essere esercitata, come precisato dalla S. Corte con le decisioni sopraindicate. Le difese di Parte resistente si presentano fondate, anche laddove evidenziano la natura cautelare e non esecutiva del preavviso di fermo, di tal chè non pare fondata la equiparazione con il pignoramento effettuata dalla ricorrente, ed anche a tutto concedere non potrebbero comunque essere applicate le limitazioni invocate, in quanto trattasi di bene aziendale e non personale.
La Ricorrente dichiara altresì di impugnare il provvedimento di rigetto della richiesta di autotutela, in quanto affetto da motivazione apparente, e tuttavia il modello utilizzato dalla Resistente pare al collegio adeguato al caso di specie, in quanto riporta, sia pure sinteticamente, la posizione sostenuta in questa sede da ADER, riguardo alla carenza di strumentalità rispetto all'attività d'impresa e alla connessione con il conseguimento dei ricavi. Pertanto anche sotto tale profilo il ricorso si presenta infondato.
Pertanto, v° l'art. 47 ter D.Lgs. 546/92, e ritenuta la manifesta infondatezza delle ragioni della Parte ricorrente, questa corte ritiene che il ricorso deve essere respinto in ogni sua richiesta ed eccezione e che deve essere confermata la validità e legittimità dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
2.500,00 per compensi, oltre spese generali, al netto di IVA e CPA.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO, Presidente
ALTARE GIANBEPPE, RE
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13/2026 depositato il 14/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03780202500001876000 IRES-ALIQUOTE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03780202500001876000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03780202500001876000 IVA-ALIQUOTE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03780202500001876000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 D.lgs.
546/92, sussistendo il fumus boni iuris desumibile dalle motivazioni svolte ed il periculum in mora, poiché il fermo del veicolo sarebbe causa di gravi disagi nelle attività di supporto logistico essenziali per il coordinamento della flotta pesante e quindi sarebbe causa di grave ed irreparabile danno al regolare svolgimento dell'attività aziendale e al fatturato.
Nel merito conclude parte ricorrente come segue:
“Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 03780202500001876000 fascicolo Numero_1 datata 24/10/2025 e notificata alla ricorrente il 03/11/2025, rispetto agli importi riportati nella sottesa cartella esattoriale di competenza di codesto On. Giudice Tributario come specificati in narrativa, per tutti i motivi innanzi specificati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e pertanto annullare la stessa Comunicazione preventiva e dichiarare, qualora già posta in essere, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'iscrizione del fermo sul Veicolo_1 targato Targa_1, con ogni provvedimento conseguente;
in ogni caso
- Condannare la parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari alla società ricorrente, con distrazione in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario.
Parte resistente:
“ chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo adita di volere, -previo rigetto della sospensiva domandata perché non ne sussistono i presupposti di legge- accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto.
- nella denegata ipotesi di accoglimento, voglia la Corte limitare ogni statuizione al preavviso di fermo amministrativo avversato lasciando intoccato il credito perché incontestato.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 27.12.2025, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, impugna Comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 03/11/2025, per un importo complessivo pari ad euro 144.901,98, ad opera dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione sede di Cuneo.
La difesa della ricorrente evidenzia:
- che la società che opera nel settore del trasporto di cose per conto terzi - codice ATECO 49.41.00, nello specifico si occupa di autotrasporto di cose su strada in conto terzi nel territorio nazionale e internazionale, oltre a quella di deposito e magazzinaggio, nonché di procacciamento di affari e consulenze tecniche di carattere logistico e organizzativo;
- che il veicolo oggetto della misura cautelare è un'autovettura Veicolo_1 (targa Targa_1), di proprietà della società ricorrente dal Data_1, regolarmente inserita nei cespiti dell'attività, così come risulta dal relativo registro dei beni ammortizzabili, ove è iscritta quale cespite n. 2, ed è utilizzata quotidianamente tanto dall'amministratrice quanto dai dipendenti per l'esercizio dell'attività di impresa;
- che l'autovettura in argomento è utilizzata dalla società per svolgere quotidianamente l'attività propria dell'azienda, pertanto tale autovettura sarebbe impignorabile in quanto indispensabile all'attività svolta;
sussisterebbe anche il requisito della strumentalità necessario al fine di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo, trattandosi di veicolo iscritto nel registro beni ammortizzabili;
- che l'istanza di autotutela presentata tempestivamente non aveva avuto esito positivo, e che non dovrebbero sussistere dubbi in merito alla strumentalità del bene, essendo iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, ed essendo indispensabile al trasporto autisti presso gli autocarri aziendali, recupero e trasporto pezzi di ricambio, trasporto della amministratrice per i suoi incombenti;
- che pertanto il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullita' e/o illegittimità in quanto colpisce un bene strumentalmente indispensabile all'attività esercitata dalla societa' ricorrente, in violazione degli artt. 86 d.p.r. 602/1973 e 515, co. 3, c.p.c.;
- che la misura irrogata è prodromica alla espropriazione forzata;
- che impugna anche il provvedimento di rigetto della richiesta autotutela in quanto non motivato, se non con un modulo standard che nulla evidenzia in merito alla strumentalità del bene in oggetto;
che peraltro la motivazione del provvedimento di rigetto si presenterebbe apparente, formulata mediante un prestampato che non permetterebbe di desumere l'iter logico-giuridico seguito da ADER per giungere alla predetta negativa conclusione;
- che l'assenza dell'autovettura dal parco macchine aziendale rappresenterebbe un “grave deficit organizzativo” e colpirebbe significativamente la produzione aziendale e quindi il reddito;
Parte ricorrente conclude come in epigrafe.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con memoria depositata il 26.1.2026, controdeducendo e contestando le difese di controparte, evidenziando non è stata prodotta prova della strumentalità del veicolo colpito dal preavviso di fermo amministrativo, e che le affermazioni di controparte non sono tali da costituire una presunzione in tal senso.
Il preavviso di fermo, secondo ADER, non sarebbe poi equiparabile al pignoramento, come sostiene la ricorrente, in quanto trattasi di misura cautelare e non espropriativa.
Il vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta autotutela non sussisterebbe, in quanto è stato utilizzato il modello ministeriale previsto ed approvato in tale sede, e sarebbe quindi sufficiente alle necessità motivazionali del caso.
Parte resistente conclude come riportato nell'intestazione.
All'esito della discussione avvenuta in data odierna, la corte propone alla parte resistente (p. ricorrente non presente) la definizione della vertenza mediante sentenza in forma semplificata;
parte resistente si riporta agli atti e concorda sulla emissione di una sentenza semplificata. La corte osserva:
- l'art. 164 TUIR (recante: “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni”) statuisce che il bene, per godere della intera deducibilità, deve essere esclusivamente strumentale nell'attività propria dell'impresa, circostanza che non si rileva in una ditta di autotrasporti nella quale rivestono tale qualità gli autocarri, e non le autovetture che si prestano ad uso promiscuo;
- la giurisprudenza di legittimità fa ricorso alla suindicata nozione, desumendola dalla elaborazione maturata in merito all'inerenza dei costi deducibili, ed in quell'ambito afferma che “sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi”(cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
7156 del 2025), ritenendo che tali argomentazioni siano anche applicabili in fattispecie identiche alla presente;
in altri termini solamente se il bene presenta caratteristiche tali da essere considerato strettamente inerente all'attività di impresa (e il relativo costo interamente deducibile) risulta anche non essere soggetto a fermo amministrativo;
- inoltre (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31031 del 30/11/2018) opera una distinzione tra “veicoli che ineriscono all'attività propria dell'impresa e veicoli che sono utilizzati nell'esercizio dell'impresa (ma non nell'attività propria dell'impresa), arte o professione, senza alcun riferimento espresso in merito all'esclusività o meno dell'utilizzo (e quindi ad un eventuale uso promiscuo)”, e definisce l'uso promiscuo come presunto, in difetto di prova contraria da parte del contribuente, come disposto dall'art. 86, 2° comma, DPR 602/73;
- i Giudici di legittimità sanciscono quindi che “tale uso promiscuo non è né presunto, né consentito per i veicoli senza i quali l'impresa non possa essere esercitata (c.d. strumentali strictu sensu), mentre per gli altri vige la predetta presunzione di uso promiscuo”.
- Quindi il fattore scriminante è individuato “nell'indispensabilità dei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa, ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa senza quei veicoli non possa essere esercitata” (cfr. stessa Sez. 5 - , Ordinanza n. 31031 del 30/11/2018).
Nel caso in esame la difesa della ricorrente ha prodotto copia del libro cespiti ammortizzabili dal quale risultano 4 autovetture e precisamente:
1. Veicolo_2 Targa_2;
2. Veicolo_1 Targa_1 (sottoposta a preavviso di fermo);
3. Veicolo_3 Targa_3;
4. Veicolo_4 Targa_4.
Pertanto l'uso strumentale esclusivo di una piccola utilitaria in una ditta che si occupa di autotrasporti con mezzi pesanti (cfr. registro/libro cespiti da cui risultano autoarticolati e autocarri con rimorchio) non pare dimostrato sufficientemente dalle affermazioni della Parte ricorrente (non avendo la stessa difesa offerto prove in valutazione, oltre le proprie asserzioni), anche perché le utilità del mezzo in questione possono essere ricavate dalle altre autovetture presenti in azienda. Trattasi comunque di utilità e non di uso senza il quale l'attività aziendale (in senso stretto e/o proprio) non può essere esercitata, come precisato dalla S. Corte con le decisioni sopraindicate. Le difese di Parte resistente si presentano fondate, anche laddove evidenziano la natura cautelare e non esecutiva del preavviso di fermo, di tal chè non pare fondata la equiparazione con il pignoramento effettuata dalla ricorrente, ed anche a tutto concedere non potrebbero comunque essere applicate le limitazioni invocate, in quanto trattasi di bene aziendale e non personale.
La Ricorrente dichiara altresì di impugnare il provvedimento di rigetto della richiesta di autotutela, in quanto affetto da motivazione apparente, e tuttavia il modello utilizzato dalla Resistente pare al collegio adeguato al caso di specie, in quanto riporta, sia pure sinteticamente, la posizione sostenuta in questa sede da ADER, riguardo alla carenza di strumentalità rispetto all'attività d'impresa e alla connessione con il conseguimento dei ricavi. Pertanto anche sotto tale profilo il ricorso si presenta infondato.
Pertanto, v° l'art. 47 ter D.Lgs. 546/92, e ritenuta la manifesta infondatezza delle ragioni della Parte ricorrente, questa corte ritiene che il ricorso deve essere respinto in ogni sua richiesta ed eccezione e che deve essere confermata la validità e legittimità dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
2.500,00 per compensi, oltre spese generali, al netto di IVA e CPA.