Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Fumus boni iuris e periculum in mora

    La Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza delle ragioni della parte ricorrente, respingendo ogni richiesta.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità del fermo per bene strumentale

    La Corte ha ritenuto che, in una ditta di autotrasporti, gli autocarri sono strumentali, mentre le autovetture si prestano ad uso promiscuo e non sono indispensabili per l'esercizio dell'attività. La prova della strumentalità esclusiva non è stata fornita. Le utilità del mezzo possono essere ricavate da altre autovetture aziendali.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione del rigetto della richiesta di autotutela

    La Corte ha ritenuto che il modello utilizzato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia adeguato al caso di specie, riportando sinteticamente la posizione dell'ente sulla carenza di strumentalità del bene.

  • Rigettato
    Soccombenza della parte ricorrente

    La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo
    Numero : 12
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo