CASS
Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 30 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2024, n. 33326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33326 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. EMANUELE Pier AO non concordando con la richiesta del PG conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
L'avv. IARIA Santo conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33326 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 16/05/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - con ordinanza emessa in data 6 febbraio 2024 ha confermato nei confronti di OG AO il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP del 27 novembre 2023). 2. Il titolo cautelare riguarda la contestazione provvisoria di tentato omicidio commesso, in concorso con IN LI e con utilizzo di arma comune da sparo, in danno di OL ME in data 13 ottobre 2023, aggravato ai sensi dell'art.416 bis.1 cod.pen. (in rapporto alla cosca IC) . Quanto alla circostanza aggravante, in sede di titolo genetico la si riteneva sussistente sotto il profilo del metodo e non rispetto alle finalità dell'azione. Le fonti di prova utilizzate in riferimento al giudizio di gravità indiziaria risultano essere rappresentate da: a) le stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa OL, che, già al momento del primo soccorso (e successivamente), indicava i suoi aggressori in IN LI e OG AO (nelle dichiarazioni rese al P.M. il OL aggiungeva che il IN prima di sparare avrebbe detto 'ti saluta Vincenzo Nettuno') ; b) le risultanze di prova generica che attestano le ferite - anche al capo e al volto - riportate dalla vittima, raggiunta da più colpi di arma da fuoco, con frattura della mascella sinistra e ferite multiple da arma da fuoco;
c) le dichiarazioni rese dal teste oculare AT ES;
d) le risultanze delle immagini tratte da telecamere, quanto alla identificazione della vettura Fiat Multipla del IN;
e) il comportamento tenuto dai due indagati, che si rendevano irreperibili subito dopo il fatto (OG AO si consegnava solo il 9 gennaio del 2024). 2.1 Nel valutare le evidenze probatorie, il Tribunale riteneva corretta la qualificazione giuridica del fatto (stante la inequivoca volontà omicidiaria mostrata durante l'azione) e ribadiva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del OG. 2 2.1.1 Quanto al profilo (oggetto di contestazione dal ricorrente) della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.
1 - integrata sotto il solo profilo del metodo secondo il GIP-, il Tribunale conferma tale valutazione in rapporto alla analisi delle modalità del fatto, con specifico riferimento alla frase .. ti saluta Vincenzo Nettuno .. che sarebbe stata pronunziata dallo sparatore. Ciò in rapporto alla esistenza di precedenti decisioni irrevocabili che consentono di ritenere il Nettuno soggetto apprtenente alla consorteria mafiosa dei IC. L'azione, dunque, sarebbe commessa sfruttando il 'potere mafioso' operante in zona, ben percepito dal destinatario della condotta. 2.1.2 Quanto al profilo delle esigenze cautelarí il Tribunale, al di là della presunzione relativa di sussistenza ricollegata alla citata circostanza aggravante, esprime una motivazione 'in positivo', affermando che : a) vi è pericolo per l'acquisizione e genuinità della prova, in ragione della decisività del contributo offerto dalla persona offesa;
b) vi è pericolo di fuga, in ragione del fatto che l'indagato si è reso irreperibile in epoca posteriore al fatto.,e)vi è pericolo di reiterazione, in ragione_delle modalità realizzative, particolarmente allarmanti, del fatto. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - OG AO. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 La difesa ritaglia la critica, al primo motivo, sulla ritenuta sussistenza della particolare circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia, in particolare, che l'elemento circostanziale si sarebbe ridotto alla considerazione di un 'contesto ambientale' - attraverso la evocazione di un ipotetico mandante -, in violazione dei canoni della tassatività che impongono la identificazione di una dimensione concreta dell'avvalersi delle condizioni di assoggettamento ed omertà di cui all'art.416 bis cod.pen., nella dinamica di consumazione del reato. L'elemento circostanziale, in altre parole, si confonderebbe con la stessa condotta illecita di base. 3.2. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari e scelta della misura. 3 Si rappresenta che l'eventuale accoglimento del primo motivo si riflette sulle considerazioni in tema di esigenze cautelari e, in ogni caso, si contesta la motivazione in punto di esigenza cautelare (art.274 lett. a) di protezione dell'acquisizione probatoria, basata su una argomentazione priva di aderenza con i fatti. 4. Il ricorso va ritenuto fondato quanto al primo motivo e infondato nel resto. 4.1 Ad avviso del Collegio non può dirsi sussistente il profilo di gravità indiziaria in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.416b1s.1, declinata sul versante del metodo di commissione del fatto. 4.1.1 In premessa va rilevato che la deduzione è ammissibile in quanto la ricorrenza in fatto della circostanza in parola ha un concreto effetto di aggravamento della condizione cautelare, ai sensi dell'art.275 comma 3 secondo periodo cod.proc.pen. (presunzione legale relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura). Vi è pertanto interesse alla decisione. 4.1.2 Ciò posto va rilevato che il particolare incremento sanzionatorio previsto dal legislatore del 1991 all'art. 7 I.n.203, attualmente art.416bis.1, (pena aumentata da un terzo alla metà/sottrazione dell'aggravante agli effetti del giudizio di comparazione con le attenuanti diverse da quelle previste negli articoli 98 e 114) ha posto l'interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politico- criminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato o già altrove incriminate. Sul punto, è ormai pacifica la considerazione della esistenza, nell'ambito della norma in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi . Da un lato si valorizza - in negativo - una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall' essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod.pen. . 4.1.3 Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assogettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale 'corno' dell'aggravante - di natura oggettiva - incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del 4 cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. I n. 33245 del 9.5.2013, rv 256990 nonchè Sez. II n. 38094 del 5.6.2013, rv 257065) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata in modo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In particolare, si è di recente ribadito - con orientamento condiviso dal Collegio - che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero 'collegamento' degli autori con contesti di criminalità organizzata o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto (men che mai il riferimento a contesti ambientali), occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e dunque l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo in modo incidente e collegato causalmente alla consumazione del reato stesso (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 37621 del 14.7.2023, rv 285761; Sez. I n. 26399 del 28.2.2018, rv 273365; Sez. I n. 39836 del 19.4.2023, rv 285059; vedi anche Sez. H n. 28861 del 14.6.2013, rv 256740 e Sez. VI n. 27666 del 4.7.2011 rv 250357;). In altre parole il richiamo alle 'condizioni' di cui all'art. 416 bis cod.pen. evidenzia la necessità di una più intensa coartazione psicologica della vittima (v. Sez. VI n. 21342 del 2.4.2007, rv 236628), o comunque la visibile facilitazione della condotta illecita, in rapporto alla particolare sicurezza mostrata dai soggetti agenti di evitare - in ragione del predominio mafioso - identificazioni o denunzie. 4.1.4 Dall'altro lato la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis cod.pen. . Si tratta di profilo soggettivo (come confermato da Sez. U Chioccini del 2020 ) e si richiede pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, come ritenuto già da Sez. VI n. 31437 del 12.7.2012) che una concreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che in tal caso deve essere individuato, secondo quanto precisato da Sez. H n. 41003 del 20.9.2013, rv 257240). 4.2 Ora nel caso in esame l'evocazione dello scenario mafioso - aspetto non sufficiente, per quanto sinora detto, ad integrare il fondamento fattuale dell'aggravante- viene ricollegato alla frase (evocativa di un mandato) pronunziata da uno degli autori e riferita dalla vittima. 5 Tuttavia, al di là della questione relativa alla effettiva intraneità mafiosa del soggetto indicato quale mandante, non risulta - pacificamente - che l'evocazione di un mandato abbia amplificato, in qualche modo, la valenza intimidatoria dell'atto commesso, né facilitato la esecuzione dei reato. E' la stessa vittima del reato (nonostante la gravità estrema del gesto perpetrato ai suoi danni) a riferire circa l'identità degli autori e la frase pronunziata, così come la necessaria componente della 'omertà diffusa' è contraddetta dalla esistenza della deposizione di un teste oculare. Vi sono pertanto precise evidenze dimostrative che - in un inquadramento giuridico che, come si è detto, richiede che le modalità commissive del fatto non siano semplicemente evocative di una possibile 'mafiosità' degli autori, ma abbiano giocato un ruolo concreto nella dinamica realizzativa in punto di incremento di capacità intimidatoria della condotta - portano ad escludere la gravità indiziaria su tale punto della decisione. Su tale aspetto l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. 5. Infondato, ai limiti della inammissibilità, è il secondo motivo. 5.1 Si è già osservato - in parte narrativa - che il Tribunale non ha argomentato il profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura solo affidandosi alla doppia presunzione relativa (di sussistenza del pericolo e di adeguatezza della misura custodiale), ma ha svolto una motivazione 'in positivo', indicando le ragioni specifiche di ciascun pericolo ravvisato. Ciò esclude - anzitutto - che dall'accoglimento del primo motivo possa derivare in deficit argomentativo tale da imporre l'annullamento della decisione impugnata, come ipotizzato dal ricorrente. Quanto alla restante parte del motivo si tratta di doglianza generica, non venendo contrastate tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quellaíel 'Lidi e le ndtr\-ii L -A y, Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria limitatam nte a l I art. 41 is. codice penale, che esclude. Rigetta nel resto il ricorso. Il Presidente Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. . Così deciso in data 16 maggio 2024 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. EMANUELE Pier AO non concordando con la richiesta del PG conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
L'avv. IARIA Santo conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33326 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 16/05/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - con ordinanza emessa in data 6 febbraio 2024 ha confermato nei confronti di OG AO il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP del 27 novembre 2023). 2. Il titolo cautelare riguarda la contestazione provvisoria di tentato omicidio commesso, in concorso con IN LI e con utilizzo di arma comune da sparo, in danno di OL ME in data 13 ottobre 2023, aggravato ai sensi dell'art.416 bis.1 cod.pen. (in rapporto alla cosca IC) . Quanto alla circostanza aggravante, in sede di titolo genetico la si riteneva sussistente sotto il profilo del metodo e non rispetto alle finalità dell'azione. Le fonti di prova utilizzate in riferimento al giudizio di gravità indiziaria risultano essere rappresentate da: a) le stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa OL, che, già al momento del primo soccorso (e successivamente), indicava i suoi aggressori in IN LI e OG AO (nelle dichiarazioni rese al P.M. il OL aggiungeva che il IN prima di sparare avrebbe detto 'ti saluta Vincenzo Nettuno') ; b) le risultanze di prova generica che attestano le ferite - anche al capo e al volto - riportate dalla vittima, raggiunta da più colpi di arma da fuoco, con frattura della mascella sinistra e ferite multiple da arma da fuoco;
c) le dichiarazioni rese dal teste oculare AT ES;
d) le risultanze delle immagini tratte da telecamere, quanto alla identificazione della vettura Fiat Multipla del IN;
e) il comportamento tenuto dai due indagati, che si rendevano irreperibili subito dopo il fatto (OG AO si consegnava solo il 9 gennaio del 2024). 2.1 Nel valutare le evidenze probatorie, il Tribunale riteneva corretta la qualificazione giuridica del fatto (stante la inequivoca volontà omicidiaria mostrata durante l'azione) e ribadiva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del OG. 2 2.1.1 Quanto al profilo (oggetto di contestazione dal ricorrente) della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.
1 - integrata sotto il solo profilo del metodo secondo il GIP-, il Tribunale conferma tale valutazione in rapporto alla analisi delle modalità del fatto, con specifico riferimento alla frase .. ti saluta Vincenzo Nettuno .. che sarebbe stata pronunziata dallo sparatore. Ciò in rapporto alla esistenza di precedenti decisioni irrevocabili che consentono di ritenere il Nettuno soggetto apprtenente alla consorteria mafiosa dei IC. L'azione, dunque, sarebbe commessa sfruttando il 'potere mafioso' operante in zona, ben percepito dal destinatario della condotta. 2.1.2 Quanto al profilo delle esigenze cautelarí il Tribunale, al di là della presunzione relativa di sussistenza ricollegata alla citata circostanza aggravante, esprime una motivazione 'in positivo', affermando che : a) vi è pericolo per l'acquisizione e genuinità della prova, in ragione della decisività del contributo offerto dalla persona offesa;
b) vi è pericolo di fuga, in ragione del fatto che l'indagato si è reso irreperibile in epoca posteriore al fatto.,e)vi è pericolo di reiterazione, in ragione_delle modalità realizzative, particolarmente allarmanti, del fatto. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - OG AO. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 La difesa ritaglia la critica, al primo motivo, sulla ritenuta sussistenza della particolare circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia, in particolare, che l'elemento circostanziale si sarebbe ridotto alla considerazione di un 'contesto ambientale' - attraverso la evocazione di un ipotetico mandante -, in violazione dei canoni della tassatività che impongono la identificazione di una dimensione concreta dell'avvalersi delle condizioni di assoggettamento ed omertà di cui all'art.416 bis cod.pen., nella dinamica di consumazione del reato. L'elemento circostanziale, in altre parole, si confonderebbe con la stessa condotta illecita di base. 3.2. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari e scelta della misura. 3 Si rappresenta che l'eventuale accoglimento del primo motivo si riflette sulle considerazioni in tema di esigenze cautelari e, in ogni caso, si contesta la motivazione in punto di esigenza cautelare (art.274 lett. a) di protezione dell'acquisizione probatoria, basata su una argomentazione priva di aderenza con i fatti. 4. Il ricorso va ritenuto fondato quanto al primo motivo e infondato nel resto. 4.1 Ad avviso del Collegio non può dirsi sussistente il profilo di gravità indiziaria in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.416b1s.1, declinata sul versante del metodo di commissione del fatto. 4.1.1 In premessa va rilevato che la deduzione è ammissibile in quanto la ricorrenza in fatto della circostanza in parola ha un concreto effetto di aggravamento della condizione cautelare, ai sensi dell'art.275 comma 3 secondo periodo cod.proc.pen. (presunzione legale relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura). Vi è pertanto interesse alla decisione. 4.1.2 Ciò posto va rilevato che il particolare incremento sanzionatorio previsto dal legislatore del 1991 all'art. 7 I.n.203, attualmente art.416bis.1, (pena aumentata da un terzo alla metà/sottrazione dell'aggravante agli effetti del giudizio di comparazione con le attenuanti diverse da quelle previste negli articoli 98 e 114) ha posto l'interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politico- criminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato o già altrove incriminate. Sul punto, è ormai pacifica la considerazione della esistenza, nell'ambito della norma in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi . Da un lato si valorizza - in negativo - una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall' essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod.pen. . 4.1.3 Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assogettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale 'corno' dell'aggravante - di natura oggettiva - incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del 4 cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. I n. 33245 del 9.5.2013, rv 256990 nonchè Sez. II n. 38094 del 5.6.2013, rv 257065) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata in modo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In particolare, si è di recente ribadito - con orientamento condiviso dal Collegio - che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero 'collegamento' degli autori con contesti di criminalità organizzata o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto (men che mai il riferimento a contesti ambientali), occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e dunque l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo in modo incidente e collegato causalmente alla consumazione del reato stesso (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 37621 del 14.7.2023, rv 285761; Sez. I n. 26399 del 28.2.2018, rv 273365; Sez. I n. 39836 del 19.4.2023, rv 285059; vedi anche Sez. H n. 28861 del 14.6.2013, rv 256740 e Sez. VI n. 27666 del 4.7.2011 rv 250357;). In altre parole il richiamo alle 'condizioni' di cui all'art. 416 bis cod.pen. evidenzia la necessità di una più intensa coartazione psicologica della vittima (v. Sez. VI n. 21342 del 2.4.2007, rv 236628), o comunque la visibile facilitazione della condotta illecita, in rapporto alla particolare sicurezza mostrata dai soggetti agenti di evitare - in ragione del predominio mafioso - identificazioni o denunzie. 4.1.4 Dall'altro lato la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis cod.pen. . Si tratta di profilo soggettivo (come confermato da Sez. U Chioccini del 2020 ) e si richiede pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, come ritenuto già da Sez. VI n. 31437 del 12.7.2012) che una concreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che in tal caso deve essere individuato, secondo quanto precisato da Sez. H n. 41003 del 20.9.2013, rv 257240). 4.2 Ora nel caso in esame l'evocazione dello scenario mafioso - aspetto non sufficiente, per quanto sinora detto, ad integrare il fondamento fattuale dell'aggravante- viene ricollegato alla frase (evocativa di un mandato) pronunziata da uno degli autori e riferita dalla vittima. 5 Tuttavia, al di là della questione relativa alla effettiva intraneità mafiosa del soggetto indicato quale mandante, non risulta - pacificamente - che l'evocazione di un mandato abbia amplificato, in qualche modo, la valenza intimidatoria dell'atto commesso, né facilitato la esecuzione dei reato. E' la stessa vittima del reato (nonostante la gravità estrema del gesto perpetrato ai suoi danni) a riferire circa l'identità degli autori e la frase pronunziata, così come la necessaria componente della 'omertà diffusa' è contraddetta dalla esistenza della deposizione di un teste oculare. Vi sono pertanto precise evidenze dimostrative che - in un inquadramento giuridico che, come si è detto, richiede che le modalità commissive del fatto non siano semplicemente evocative di una possibile 'mafiosità' degli autori, ma abbiano giocato un ruolo concreto nella dinamica realizzativa in punto di incremento di capacità intimidatoria della condotta - portano ad escludere la gravità indiziaria su tale punto della decisione. Su tale aspetto l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. 5. Infondato, ai limiti della inammissibilità, è il secondo motivo. 5.1 Si è già osservato - in parte narrativa - che il Tribunale non ha argomentato il profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura solo affidandosi alla doppia presunzione relativa (di sussistenza del pericolo e di adeguatezza della misura custodiale), ma ha svolto una motivazione 'in positivo', indicando le ragioni specifiche di ciascun pericolo ravvisato. Ciò esclude - anzitutto - che dall'accoglimento del primo motivo possa derivare in deficit argomentativo tale da imporre l'annullamento della decisione impugnata, come ipotizzato dal ricorrente. Quanto alla restante parte del motivo si tratta di doglianza generica, non venendo contrastate tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quellaíel 'Lidi e le ndtr\-ii L -A y, Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria limitatam nte a l I art. 41 is. codice penale, che esclude. Rigetta nel resto il ricorso. Il Presidente Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. . Così deciso in data 16 maggio 2024 Il Consigliere estensore