Decreto cautelare 18 giugno 2025
Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01700/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Urzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto Prot. -OMISSIS-, datato 10 settembre 2024, notificato il 2 aprile 2025, con cui il Questore di Firenze respingeva la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del signor -OMISSIS-, assumendo che il richiedente si era allontanato dal territorio dello Stato dal 17 dicembre 2020 al 9 aprile 2023, nonché di avere assolto « gli obblighi relativi alla comunicazione all'interessato di avvio del procedimento amministrativo previsti dalla L.241/90 con nota di quest'Ufficio del 25.10.2023 notificata all'interessato in pari data », disponendo il contestuale ritiro del vecchio permesso di soggiorno numero I15225149;
- occorrendo, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa CI PA e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino cinese, in Italia da oltre 20 anni e già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, il 30 ottobre 2020 chiedeva alla Questura di Firenze il rinnovo del suddetto titolo.
Il richiedente veniva convocato presso l’ufficio il 1° ottobre 2021, poi il 17 maggio 2021 e infine il 18 luglio 2022, per l’acquisizione delle impronte e il fotosegnalamento. Tuttavia il signor -OMISSIS- non poteva presentarsi nelle date indicate, trovandosi in Cina.
La Questura di Firenze decretava allora il rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno con provvedimento Prot. -OMISSIS-, dando atto, oltre che dell’omessa presentazione del cittadino extracomunitario nelle date di convocazione, anche della circostanza che « lo straniero risulta aver lasciato il territorio Schengen in data 17.12.2020 dalla Frontiera Aerea di Malpensa e che abbia fatto ritorno in Italia, dallo stesso scalo aereo solo in data 9.4.2023 », con la conseguenza che il permesso di soggiorno non poteva essere rinnovato, essendosi lo stesso trattenuto all’estero per oltre 12 mesi consecutivi.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor -OMISSIS- impugnava il suddetto rigetto chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base dei seguenti argomenti di censura.
In primo luogo, il ricorrente deduceva l’omessa traduzione dell’atto in una lingua nota al cittadino straniero, nonché l’indicazione di una data di nascita errata (21 luglio 1968 invece che 21 luglio 1978); evidenziava inoltre che la permanenza in Cina era dovuta a causa di forza maggiore, afferente alla necessità di prendersi cura del padre malato, e comunque relativa all’impossibilità di rientrare dalla Cina per le restrizioni alla circolazione imposte in tale periodo per la pandemia da Covid-19.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, resistendo al ricorso, del quale deduceva l’infondatezza nel merito.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025, veniva accolta con ordinanza della Sezione n. -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
5. Si prendono in esame le doglianze proposte dal ricorrente.
5.1. Il primo motivo di gravame non è fondato, in quanto l’indicazione di un inesatto anno di nascita costituisce un mero errore materiale, che non ha in alcun modo compromesso l’identificazione del cittadino straniero e non è dunque idoneo a inficiare la piena legittimità dell’atto gravato.
Nel contempo, per consolidata opinione giurisprudenziale, la mancata traduzione non incide sulla legittimità del provvedimento, ma unicamente sulla tempestività della proposizione del ricorso, dovendosi rimettere in termini per l’impugnazione il cittadino straniero laddove la mancata comprensione del contenuto dell’atto non abbia reso possibile il tempestivo esercizio del diritto di difesa, ciò che nel caso di specie non è avvenuto. Al riguardo, ex plurimis : « La mancata traduzione del preavviso di rigetto e del diniego del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario costituisce un'irregolarità che non inficia la validità dell'atto nelle ipotesi in cui la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compitamente le proprie difese » (TAR Sicilia, Catania, IV, 16 ottobre 2024 n. 3397; cfr: TAR Toscana, II, 4 maggio 2015 n. 710).
5.2. Il secondo motivo è invece fondato, per le ragioni già evidenziate dalla giurisprudenza di questo Tribunale.
In precedenti occasioni, la Sezione ha invero precisato che, sebbene ai sensi dell’art. 13 comma 4 del D.P.R. 394/1999 il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato allo straniero allontanatosi dal territorio nazionale per un periodo eccessivamente prolungato, tale preclusione viene meno ove si accerti che l’assenza sia stata determinata da « gravi e comprovati motivi », tra i quali questo T.A.R. ha ritenuto doversi valutare la possibile rilevanza delle restrizioni alla libera circolazione imposte dalla normativa emergenziale adottata dai vari Stati in occasione della pandemia da Covid-19, e che per la Cina, notoriamente, cessavano solo a far data dall’8 gennaio 2023. A tal fine, è evidente che la P.A. avrebbe dovuto rendere possibile al cittadino straniero addurre tali argomenti nel contraddittorio procedimentale, ciò che invece, nella fattispecie, la Questura ha omesso di fare.
Nel suddetto senso: « La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che la legittimità del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'assenza dello straniero dal territorio nazionale (per un periodo eccedente i limiti fissati dalla normativa) è possibile solo in caso di mancata dimostrazione che tale assenza sia dipesa da gravi e comprovati motivi, riconducibili a cause di forza maggiore nonché a questioni di natura sanitaria (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 20/11/2023, n. 2719; Cons. Stato, Sez. III, 28/11/2018, n. 6759). L’interruzione del soggiorno, in altri termini, può giustificare il mancato rinnovo giacché risulta di per sé idonea a compromettere il legame instaurato dallo straniero con il contesto socio-economico nazionale. Ma affinché questo possa avvenire l’amministrazione ha l’onere di appurare che non sussistono gravi e comprovate ragioni che abbiano costretto lo straniero a prolungare oltre i limiti legali tale interruzione. Ciò non deve avvenire mediante autonoma iniziativa o istruttoria proattiva da parte dell’amministrazione, ma quantomeno consentendo all’interessato, nei limiti del possibile e compatibilmente con le dinamiche procedimentali del caso concreto, di illustrare le proprie ragioni » (T.A.R. Toscana, II, 17 giugno 2024 n. 746; cfr.: 27 settembre 2024 n. 1051); « L’Amministrazione infatti, nel valutare la ricorrenza, nel caso di specie, degli impedimenti di cui all’art. 13 comma 4 D.P.R. n. 394/1999, non ha preso in considerazione il fatto notorio, e nel contempo determinante ai fini della concreta possibilità di fare ritorno in Italia da parte della signora […], che le misure restrittive alla libertà di spostamento legate alla pandemia da Covid-19 sono venute meno, da parte del Governo cinese, solo a partire dall’8 gennaio 2023 (in tal senso si vedano: T.A.R. Toscana n. 746 del 17 giugno 2024, n. 1051 del 27 settembre 2024) » (T..R. Toscana, II, 24 gennaio 2025 n. 104).
Il provvedimento, siccome viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, si appalesa pertanto illegittimo.
Si assorbono le ulteriori censure non specificamente esaminate, per ragioni di continenza ed economia processuale.
6. In definitiva il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto gravato.
L’Amministrazione, nel rivalutare la condizione dello straniero, dovrà pertanto considerare l’incidenza sulla sua assenza dall’Italia delle restrizioni alla circolazione imposte in relazione alla normativa pandemica.
7. Le spese di lite vengono compensate, attesa la peculiarità della fattispecie che ha costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in narrativa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES CA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
CI PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI PA | ES CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.