TAR Ancona, sez. II, sentenza 21/02/2026, n. 232
TAR
Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
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TAR
Decreto collegiale 31 maggio 2025
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TAR
Sentenza 21 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione abbia applicato in modo meramente formale la normativa, senza una valutazione concreta e individualizzata della posizione del ricorrente. Ha considerato che la mancata stipula del contratto con il datore di lavoro originario non fosse imputabile al ricorrente, dato che era intervenuta una denuncia-querela nei confronti di quest'ultimo. Inoltre, ha valorizzato il fatto che il ricorrente avesse trovato una nuova occupazione, dimostrando un effettivo inserimento lavorativo alternativo, anziché una mera attesa di occupazione. L'Amministrazione ha omesso di svolgere tale valutazione in concreto, agendo in modo automatico e procedurale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 21/02/2026, n. 232
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 232
    Data del deposito : 21 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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