Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Decreto collegiale 31 maggio 2025
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 21/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2025, proposto da:
MA RR, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Massei, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
Questura di Ascoli Piceno, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento:
del provvedimento Cat A 12/ imm. Sez II Sogg nr 192/2024 del 22.11.2024, notificato al ricorrente in data 11.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal cittadino straniero MA RR a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Renata MA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alla Questura di Ascoli Piceno e al Ministero dell’Interno, successivamente depositato, il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Ascoli Piceno adottato il 22 novembre 2024, notificato l’11 febbraio 2025, con cui veniva rigettata l’istanza presentata il 26 giugno di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
Dagli atti emergono i seguenti fatti:
- il signor MA RR faceva regolare ingresso nel territorio italiano in data 26 giugno 2024, munito di visto d’ingresso di tipo “D” per lavoro subordinato stagionale della durata di 120 giorni, rilasciato dall’Ambasciata italiana a Dakar in seguito al nulla osta al lavoro stagionale emesso il 27 marzo 2023 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ascoli Piceno, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 268/1998;
- il nulla osta era stato richiesto per lo svolgimento di attività lavorativa stagionale presso l’azienda agricola “Di Carlo Daniele”, con sede a Castorano (AP), tramite l’intermediazione di una ditta di servizi;
- all’arrivo in Italia, tuttavia, il ricorrente non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta per cause a lui non imputabili, asseritamente riconducibili a una più ampia vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di reato connesse al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla truffa, per le quali risulta pendente un procedimento penale;
- successivamente, come emerge dallo stesso decreto impugnato, egli trovava una diversa occupazione, svolgendo attività lavorativa presso altro datore di lavoro, a cui faceva seguito la spedizione di un kit postale presso le poste S.p.a. e la convocazione del medesimo presso la
Questura per l’effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici in data 27 agosto 2024;
- alla stessa data l’Amministrazione emetteva preavviso di diniego con termine per la presentazione di memorie difensive, che non venivano presentate;
- constatata la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, la Questura di Ascoli Piceno adottava il decreto di rigetto, emesso in data 22 novembre 2024 e notificato all’interessato l’11 febbraio 2025.
Avverso tale provvedimento di rigetto, il ricorrente è insorto con il presente ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 268/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. In particolare, il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare che la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario sarebbe dipesa da cause allo stesso lavoratore non imputabili; a fronte di ciò, avrebbe dovuto anche essere considerata la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, insistendo per il rigetto della sospensiva cautelare e del ricorso nel merito.
Con ordinanza cautelare n.51 del 4.04.2025 il T.a.r. accoglieva la richiesta di concessione di misure cautelari.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento impugnato si fonda sull’assunto secondo cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta costituirebbe, di per sé, circostanza automaticamente ostativa al rilascio di un valido titolo di soggiorno, anche in presenza di una successiva attività lavorativa svolta con altro datore.
Tale impostazione non può essere condivisa, poiché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 e si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorrente abbia fatto regolare ingresso nel territorio nazionale sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e che la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario non sia dipesa da una sua inerzia o volontà. Dagli atti emerge, infatti, che tale evenienza è riconducibile a vicende estranee alla sfera di controllo del lavoratore, come comprovato dalla presentazione di una denuncia-querela nei confronti del datore di lavoro, circostanza che rileva quale elemento idoneo a escludere l’imputabilità dell’insuccesso del rapporto lavorativo al ricorrente.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la revoca del nulla osta o il diniego del titolo di soggiorno non possono fondarsi su automatismi derivanti dal venir meno del rapporto lavorativo originariamente indicato, dovendosi invece valutare la peculiarità della fattispecie e la situazione soggettiva del lavoratore straniero. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la revoca non può “fondarsi esclusivamente sull’essere venuto meno il rapporto lavorativo ab origine indicato senza però considerare che la pretesa del ricorrente si fonda sull’assunto che tale venir meno non è assolutamente ostativo, dovendosi considerare la peculiarità della fattispecie e in particolare il nuovo rapporto lavorativo” (Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025).
Coerentemente, anche la giurisprudenza di merito ha affermato che l’Amministrazione non può arrestarsi alla mera constatazione dell’assenza del datore di lavoro originario, trattandosi di evenienza “oggettivamente non imputabile al ricorrente”, dovendo invece valutare se questi abbia medio tempore intrapreso un concreto percorso di regolarizzazione lavorativa (TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025, TAR Veneto ord. n. 35/2026).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, bensì ha documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore, attivando un percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa in materia di immigrazione. Tale circostanza rende la sua posizione meritevole di valutazione come situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo e non come mera aspettativa di occupazione. L’Amministrazione resistente, tuttavia, ha omesso di svolgere qualsiasi valutazione in concreto su tali elementi, limitandosi a ritenere in astratto impeditiva la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, senza considerare la non imputabilità di tale evento al ricorrente né l’attività lavorativa nel frattempo intrapresa. In tal modo, l’azione amministrativa si è risolta in un automatismo procedimentale, senza l’effettuazione di una valutazione in concreto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. Al contrario, si ritiene che, qualora il cittadino straniero dimostri la sua buona fede e di avere medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, e dunque documenti una particolare condizione soggettiva, la sua posizione merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza (TAR Campania Napoli, sent. n. 8429/2025 e sent. n. 1572/2025 cit.).
In conclusione, il Collegio condivide l’orientamento, già fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui l’Amministrazione è tenuta a procedere a una valutazione sostanziale della posizione dello straniero, verificando se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia imputabile a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e se il diniego del titolo di soggiorno risulti proporzionato rispetto alla situazione concreta, avuto riguardo all’effettivo percorso di inserimento lavorativo maturato sul territorio nazionale nelle more della validità del nulla osta per l’ingresso sul territorio nazionale (TAR Marche, sent. n. 89/2026).
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato risulta viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione; pertanto, esso va annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati.
3. I profili peculiari della vicenda e gli aspetti di novità della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA NI, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata MA NI |
IL SEGRETARIO