Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03559/2026REG.PROV.COLL.
N. 07511/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7511 del 2025, proposto da EA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B44FF90079, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- la Centrale Unica di Committenza Lago di Occhito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di San Giorgio La Molara e il Comune di Carlantino, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del Ristorante Lo TO Soc. Coop. a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5439/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ristorante Lo TO Soc. Coop. a responsabilità limitata e della Centrale Unica di Committenza Lago di Occhito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026, il Cons. RA PA e udito per le parti il difensore dell’appellante, presente in udienza;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. EA S.r.l. (di qui in poi EA) ha partecipato alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, per conto del Comune di San Giorgio La Molara, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia, da aggiudicare secondo il criterio di dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in 70 punti per la parte tecnica e 30 punti per la componente economica.
2. Classificatasi seconda, con il punteggio di 71,46 (di cui 41,46 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), dietro alla società Ristorante Lo TO società cooperativa a responsabilità limitata (di qui in poi Ristorante Lo TO), prima graduata, con punteggio di 74,342 punti (di cui 67,00 per l’offerta tecnica e 7,342 per l’offerta economica), EA ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Campania, Napoli, la disposta aggiudicazione in favore della prima graduata (determina n. 38 del 23 gennaio 2025), insieme agli atti connessi e conseguenziali.
3. In particolare, la ricorrente ha lamentato l’erronea attribuzione, da parte della Commissione giudicatrice, del punteggio relativo al sub-criterio “D” dell’offerta tecnica e, in via gradata, l’illegittimità dell’intera procedura di gara, per incompetenza dei componenti della Commissione nel settore della refezione scolastica.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato la determina n. 93 del 26 febbraio 2025, con la quale la stazione appaltante ha rettificato la precedente determina dirigenziale n. 35 del 29 gennaio 2025, in ragione della sostituzione del RUP, confermando l’aggiudicazione in favore del ristorante Lo TO, deducendo le medesime censure già formulate con l’atto introduttivo del giudizio.
5. Le medesime determine sono state impugnate, con ricorso incidentale condizionato, dal Ristorante Lo TO, con specifico riferimento alle modalità di calcolo e di attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio “D” dell’offerta tecnica.
6. A seguito dell’ostensione della documentazione amministrativa di gara da parte della stazione appaltante, EA ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, formulando ulteriori censure avverso i provvedimenti impugnati. In particolare, la società ha dedotto l’erronea attribuzione, da parte della Commissione giudicatrice, del punteggio relativo al sub-criterio “F” dell’offerta tecnica, afferente al possesso di certificazioni relative ad attività analoghe all’oggetto dell’appalto, la sottovalutazione della propria offerta tecnica e, in ogni caso, l’incompetenza dei commissari di gara.
7. Con la sentenza in questa sede impugnata, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, ha accolto in parte il ricorso incidentale proposto dal Ristorante Lo TO ed i primi motivi aggiunti ed ha respinto nel merito i secondi motivi aggiunti.
8. L’esito del parziale accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti (e del corrispondente ricorso incidentale condizionato) non ha tuttavia comportato il subentro della società ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto, poiché l’attribuzione del diverso punteggio discendente dall’accoglimento dei motivi incrociati non è risultato in grado di sovvertire la graduatoria, rimanendo il Ristorante Lo TO primo classificato.
9. EA ha pertanto impugnato la sentenza deducendo:
- con il primo motivo di appello, l’erronea reiezione del motivo con il quale era stata eccepita l’illegittima attribuzione di punteggio a vantaggio dell’aggiudicataria relativamente al sub-criterio “F” dell’offerta tecnica, afferente al possesso delle certificazioni concernenti attività analoghe all’oggetto dell’appalto: in particolare, l’appellante ha dedotto che la Commissione aggiudicatrice avrebbe illegittimamente assegnato al Ristorante Lo TO il massimo punteggio di 8, a fronte di sole 7 certificazioni presentate nell’offerta tecnica, delle quali solo 6 direttamente ascrivibili alla società;
- in via gradata, con il secondo motivo, l’erronea reiezione della censura relativa alla legittimità dell’intera procedura di gara, sul rilievo di fondo dell’incompetenza tecnica della Commissione nel settore relativo all’affidamento di un servizio di refezione scolastica;
- in via ulteriormente gradata, con il terzo motivo, l’illegittima reiezione delle censure con le quali era stata denunciata la disparità di trattamento in danno di EA, destinataria di punteggi enormemente più bassi rispetto all’offerta dell’aggiudicataria, in ordine ai sub-criteri “A”, “C”, “E” e “2.C”.
10. Si è costituita la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, chiedendo la reiezione del gravame.
11. Si è costituito il Ristorante Lo TO chiedendo la reiezione del gravame.
12. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Va premesso che non risultano impugnati i capi della sentenza con i quali è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio e sono stati accolti il primo motivo del ricorso incidentale del Ristorante Lo TO, coincidente con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto da EA in data 28 febbraio 2025, con conseguente rideterminazione dei punteggi spettanti ai primi due operatori graduati (ai quali la Commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio massimo previsto per il sub-criterio “D”, ossia 11 punti, con la conseguenza che EA avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 76,66 punti e il Ristorante Lo TO il punteggio di 77,342 punti, restando, comunque, primo classificato).
Tali capi, pertanto, risultano passati in giudicato.
14. EA ha invece inteso impugnare i diversi capi della sentenza con i quali sono state respinte le censure relative: all’illegittima attribuzione, da parte della Commissione giudicatrice, del punteggio relativo al sub-criterio “F” dell’offerta tecnica a vantaggio dell’aggiudicataria (primo motivo); all’incompetenza tecnica della Commissione nel settore relativo all’affidamento di un servizio di refezione scolastica (secondo motivo); alla disparità di trattamento serbata dalla Commissione giudicatrice nei confronti di EA, destinataria di punteggi eccessivamente bassi rispetto all’offerta dell’aggiudicataria, in ordine ai sub-criteri “A”, “C”, “E” e “2.C” (terzo motivo).
15. Tali motivi sono infondati.
16. Principiando dal primo motivo di appello, osserva il Collegio che il criterio di aggiudicazione prescelto dall’Amministrazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in 70 punti per la parte tecnica e 30 punti per la componente economica.
16.1. Con particolare riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica, l’art. 18 del Disciplinare di gara ha previsto l’attribuzione del punteggio sulla base di due distinti criteri – ulteriormente suddivisi in sub-criteri - distinguendo i “ Punteggi discrezionali ”, vale a dire quelli il cui coefficiente era attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, dai “ Punteggi tabellari ”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che la medesima Commissione avrebbe potuto attribuire o meno in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
16.2. Il sub-criterio lettera “F” “ Possesso di certificazioni, in corso di validità, rilasciate da un Organismo accreditato, relative ad attività analoghe all’oggetto del presente appalto ”, idoneo ad attribuire fino ad un massimo di 8 punti, è un criterio di tipo tabellare, in relazione al quale il Disciplinare ha ulteriormente specificato che “ La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione dei certificati sopracitati ” (ad es. UNI EN ISO 9001:20015; UNI EN ISO 22000: 2018).
16.3. In relazione a tale sub-criterio, la Commissione giudicatrice ha assegnato il massimo punteggio di 8 al Ristorante Lo TO, con identica attribuzione di punteggio ad EA.
16.4. Quest’ultima sostiene che il punteggio attribuito alla controinteressata sarebbe eccessivo, poiché questa ha presentato solo n. 7 certificazioni nell’offerta tecnica, delle quali solo n. 6 direttamente riferibili alla società (riferendosi n. 1 certificazione al “ project management ” e dunque non alla società), con la conseguenza che avrebbe potuto ottenere 6 punti, ovvero, a tutto voler concedere 7 punti, a fronte degli 8 riconosciuti. Ciò in quanto il punteggio ottenibile da ogni singola società doveva essere parametrato sul numero delle certificazioni prodotte.
16.5. La tesi sostenuta dall’appellante non può essere condivisa. La stessa si fonda, infatti, sul presupposto che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto attribuire 1 punto per ogni certificazione prodotta, trattandosi di “ Punteggio Tabellare ”, fino ad un massimo di 8 punti.
Tale presupposto è frutto di una personale interpretazione della clausola del Disciplinare da parte di EA, che non trova conferma in atti.
Ed infatti, come esattamente rilevato dal primo giudice, il Disciplinare non prevedeva affatto che per ogni certificazione di qualità la Commissione dovesse assegnare n. 1 punto.
16.6. E’ notorio infatti che nell’interpretazione della lex specialis è necessario privilegiare preliminarmente il significato letterale delle singole clausole, con la conseguenza che, laddove le stesse abbiano un contenuto inequivoco, da un punto di vista letterale e logico, si devono escludere interpretazioni integrative contrarie (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2025, n. 5405; Sez. III, 13 aprile 2021, n. 3052).
16.7. Nel caso di specie, il sub-criterio tabellare “F” abilitava la Commissione ad attribuire il punteggio massimo di 8 punti in presenza delle certificazioni di qualità, senza prevedere, come fa invece il sub-criterio tabellare “D”, che ad ogni certificazione dovesse corrispondere l’assegnazione di un punto. Tale sub-criterio, pertanto, non può essere integrato in via interpretativa nel senso propugnato dall’odierna appellante, poiché la sua formulazione consente di attribuire il punteggio in caso di presentazione della certificazione, a prescindere dal numero di certificati allegati.
Il sub-criterio de quo figura, come già evidenziato, tra i criteri di tipo tabellare (“T”), ossia “ i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto ”, dovendosi osservare che la formula “ PUNTI T MAX ”, riferita ai detti criteri tabellari, era apposta in cima alla colonna contenuta nel medesimo articolo 18.1 recante l’indicazione dei punteggi assegnabili per ciascun criterio di valutazione. Tuttavia, per ciascun criterio tabellare, nella stessa colonna, era specificata la modalità di assegnazione dei punteggi (p.es. in relazione al criterio “D” era espressamente precisato, fermo restando il massimo di 11 punti, che sarebbe stato assegnato “ 1 punto per ciascun prodotto al 100% biologico ”; oppure, in relazione al criterio “B”, dove il massimo era di 6 punti, era precisato: “- per due anni: 3 punti - per più di tre anni: 6 punti (punti non cumulabili) ”, mentre invece, quanto al criterio “F” che qui interessa, nessuna specificazione era apposta, venendo indicato solo il punteggio massimo di 8 punti.
Per tale ragione, alla stregua dell’interpretazione letterale, si appalesa corretta l’interpretazione seguita dal T.a.r., nel senso di considerare fisso e indivisibile il punteggio per il criterio “F”, in modo da attribuire gli 8 punti a qualsiasi concorrente che comprovasse di possedere certificazioni, in corso di validità, rilasciate da un Organismo accreditato, relative ad attività analoghe all’oggetto dell’appalto, indipendentemente dal numero (e, tanto meno, dalla quantità) delle stesse; la lettura dell’odierna appellante, nel senso invece di riconoscere n. 1 punto per ciascuna certificazione prodotta fino a un massimo di 8, non è autorizzata dal dato testuale della lex specialis , comportando un’estensione anche al criterio “F” di una specificazione che il Disciplinare contemplava unicamente per il precedente criterio “D”.
16.8. A ciò deve aggiungersi che l’interpretazione seguita dal primo giudice non comporta alcuna incongruenza o contraddizione, atteso che, come sopra evidenziato, la lex specialis non qualificava specificamente come massimo il punteggio di 8 punti stabilito per il criterio “F”, in quanto la dicitura “ MAX ” era posta in capo alla colonna dei punteggi, ma poi per ciascun singolo criterio valeva ovviamente quanto specificato in relazione allo stesso.
16.9. Né può assumere rilevanza il fatto che la Commissione di gara, errando, possa aver attribuito ad altri concorrenti un punteggio inferiore a 8 punti per il criterio in questione, avendo il primo giudice ricostruito l’esatta applicazione della lex specialis con riferimento agli operatori economici che erano parti del presente giudizio (e non potendo, pena lo sconfinamento dai limiti del thema decidendum , occuparsi di altri soggetti che non avevano inteso dolersi degli esiti della procedura selettiva).
16.10. Neppure può essere condiviso quanto dedotto dall’appellante in ordine all’asserita irragionevolezza dell’interpretazione de qua , siccome suscettibile di assimilare in identico trattamento concorrenti che avessero comprovato il possesso del requisito in termini quantitativamente e qualitativamente anche molto diversi, argomento che avrebbe dovuto esser fatto valere – se del caso - mediante impugnazione della disciplina di gara in parte qua , cosa che però l’odierna istante non ha mai fatto, e non può autorizzare una forzatura interpretativa del dato testuale quale si è visto essere quella proposta dalla stessa appellante.
17. Venendo al secondo motivo, l’appellante assume che l’intera procedura di gara sarebbe illegittima, poiché i componenti della Commissione non avevano specifiche competenze nel settore relativo all’affidamento di un servizio di refezione scolastica, in spregio a quanto espressamente previsto dall’art. 93, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 2023.
17.1. Tale motivo è innanzitutto inammissibile - come puntualmente eccepito dalle parti appellate - dovendosi al riguardo richiamare l’ormai consolidato indirizzo secondo cui le censure relative alla composizione e/o alle modalità di designazione della Commissione giudicatrice di una gara pubblica devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa, posto che, in caso contrario, si risolverebbero in un’astratta pretesa di controllo di legittimità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. St., sez. III, 13 novembre 2024, n. 9128; id., 2 luglio 2024, n. 5858; id., sez. VI, 29 luglio 2020, n. 4831; id., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; id. 5 febbraio 2014, n. 571). Ne discende che, anche laddove accanto ai vizi di composizione della Commissione siano dedotte anche censure afferenti all’attività valutativa della stessa, e queste ultime si appalesino infondate, difetta l’interesse della parte ricorrente all’accoglimento delle prime: tale conclusione imponendosi, oggi, anche in ragione del principio del risultato di cui all’articolo 1 del D.lgs. n. 36/2023, cui ripugna l’ipotesi di annullamento di un’intera procedura di gara in tutti i casi in cui, pur in presenza di un vizio formale nella composizione della Commissione, debba escludersi che questo abbia in concreto prodotto ripercussioni sulla valutazione delle offerte.
Nel caso che qui occupa, oltre a quanto si è già visto al punto che precede in ordine all’infondatezza del motivo reiterativo della censura afferente al criterio di valutazione “F” delle offerte tecniche, l’infondatezza delle ulteriori censure relative all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche – come subito appresso si dirà – determina che si ricade proprio nella situazione da ultimo richiamata.
17.2. La censura è, inoltre, manifestamente infondata.
17.3. L’art. 93, c. 2, cit. dispone che “ La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ”.
17.4. Come correttamente rilevato dal primo giudice, la norma è costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058), risultando l’Amministrazione aggiudicatrice tenuta ad effettuare una valutazione complessiva e globale sulla preparazione e la competenza dei commissari, senza appuntarsi sui singoli curricula , al fine di verificare la prevalente (e non l’esclusiva) presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, utilizzando un approccio sostanzialistico (e conforme al principio del risultato), potendosi anche le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, purché l’organo collegiale sia in grado di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea cui è chiamato.
E del resto, la giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196), ha avuto modo di riassumere i principi consolidati in materia, per cui: « a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; b) la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824); c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595); e) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza » (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700).
A ciò deve aggiungersi che l’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta, in quanto l’eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull’aggiudicazione solo se l’operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, ex multis : Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2253; sez. V, 24 aprile 2023, n. 4144).
17.5. Nel caso di specie, l’appellante si è limitata a dedurre che nessuno dei soggetti che hanno composto la Commissione giudicatrice avrebbe posseduto le necessarie competenze e conoscenze richieste per la particolare tipologia di servizio da aggiudicare.
17.6. In disparte il fatto che il servizio oggetto di gara non è un servizio connotato da particolare specialità o complessità tecnica (si tratta di refezione scolastica nelle mense), osserva il Collegio che l’appellante ha posto l’asserita incompetenza dei commissari di gara in relazione con i motivi di censura mossi nei confronti dell’aggiudicazione in favore del Lo TO e non con la declamata, ma non dimostrata, incompetenza funzionale dei singoli membri della Commissione.
17.7. A ciò deve aggiungersi che, come controdedotto dalle controparti, tutti e tre i commissari potevano vantare pregresse esperienze nel settore delle gare pubbliche, risultando in particolare, uno dei commissari, il funzionario del Comune resistente che si occupa istituzionalmente dei servizi dell’ente e vantando, altro commissario, competenze finanziarie ed economiche, le quali devono ritenersi idonee e sufficienti a gestire la valutazione di criteri e sub-criteri previsti dal Disciplinare.
17.8. Devono pertanto ritenersi insussistenti, nelle difese e deduzioni della società appellante, concreti elementi o indizi a fondamento della presunta irragionevolezza nella valutazione delle offerte dei concorrenti per il servizio di refezione scolastica.
18. Con il terzo motivo di appello, EA ha riproposto le censure relative all’asserita disparità di trattamento perpetrata in suo danno dalla Commissione giudicatrice, che le avrebbe assegnato punteggi notevolmente più bassi rispetto a quelli attribuiti all’aggiudicataria, in ordine ai sub-criteri “A”, “C”, “E” e “2.C”.
18.1. E’ preliminare osservare che tali censure attengono a sub criteri di natura discrezionale, rispetto ai quali, per espressa previsione disciplinare di gara, i punteggi sono attribuiti “ in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice ”.
Pertanto, le relative valutazioni della Commissione giudicatrice sono connotate da discrezionalità tecnica e possono conseguentemente essere scrutinate entro i limiti della macroscopica illogicità, arbitrarietà, travisamento del fatto o delle risultanze istruttorie.
È noto del resto il costante orientamento della giurisprudenza che esclude la sindacabilità della valutazione sulle offerte tecniche, al di fuori dei casi di manifesta erroneità del giudizio per irragionevolezza o palese travisamento dei fatti (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, III, 29 ottobre 2024 n. 8621, secondo cui “ la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità ”; cfr., altresì, Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2024 n. 8077, secondo cui si tratta di “ valutazione, come noto, connotata da elevato grado di discrezionalità tecnica, a fronte della quale il sindacato demolitorio di legittimità del giudice amministrativo si limita ad un sommario ed essenziale esame dal quale si evinca, motivatamente, un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto (ex pluribus, Cons. Stato, V, n. 92 del 2023; VI, n. 6753 del 2020) ”.
18.2. Nel caso di specie, le deduzioni dell’appellante si limitano a contestare le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara sulla base di un personale giudizio comparativo tra la propria offerta e quella dell’aggiudicataria, ma non evidenziano profili idonei a mettere in dubbio la ragionevolezza del giudizio più lusinghiero espresso dalla Commissione sull’offerta del Ristorante Lo TO.
18.3. In relazione al sub-criterio “A”, il Disciplinare prevedeva l’attribuzione di massimo 10 punti per la “ descrizione del modello organizzativo e operativo adottato per l’organizzazione del servizio, con indicazione delle modalità di approvvigionamento (modalità di selezione dei fornitori), cottura, preparazione e conservazione degli alimenti, nonché delle modalità di gestione delle risorse umane (con particolare riferimento al numero di addetti, alle rispettive mansioni ed esperienza). Indicazione delle modalità di gestione delle emergenze ”.
L’appellante assume che la propria offerta sia sostanzialmente sovrapponibile ed equivalente rispetto a quella dell’aggiudicataria, ma non contesta il giudizio espresso dalla Commissione sull’offerta della controinteressata, la quale si è spesa nella specificazione delle singole componenti del modello organizzativo ed operativo adottato, conseguentemente ritenuto meritevole di un punteggio più alto da parte della Commissione.
18.4. In relazione al sub-criterio “C”, il Disciplinare ha previsto l’attribuzione di massimo 5 punti per la presentazione di un “ piano di pulizia e sanificazione delle attrezzature, stoviglie e locali assegnati in uso, nonché descrizione delle caratteristiche tecniche e chimiche dei prodotti utilizzati ”.
L’appellante sostiene che la Commissione avrebbe attribuito 2,67 punti in più in favore dell’aggiudicataria, senza adeguatamente valorizzare l’indicazione, nell’offerta dell’appellante, di prodotti di detergenza a ridotto impatto ambientale (in linea con le richieste per il servizio in questione) idonei ad abbattere la produzione di rifiuti, attribuendo prevalenza all’offerta di procedure e attrezzature per il rischio biologico (Covid-19) nell’offerta del Ristorante Lo TO, allo stato non più di primaria rilevanza.
Tali deduzioni sono manifestamente infondate poiché si esauriscono in valutazioni comparative di parte, le quali, oltretutto, non considerano che anche l’offerta dell’aggiudicataria prevede l’uso di prodotti a ridotto impatto ambientale.
18.5. Analoghe considerazioni possono essere agevolmente riferite anche alle contestazioni attinenti al sub-criterio “E”, relativo al sistema di approvvigionamento, che prevedeva l’obbligo per l’offerente di indicare le caratteristiche di ciascun prodotto alimentare, precisando che “ La Commissione assegnerà il punteggio qualora i prodotti di agricoltura biologica siano a filiera corta – c.d. a Km zero –, DOP e IGP ”.
Anche in relazione a tale sub criterio l’appellante si è limitata a dedurre la sostanziale equivalenza della propria offerta rispetto a quella dell’aggiudicataria, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto attribuirle un punteggio più alto in relazione all’esplicita indicazione (sotto forma di tabella) di tutti i prodotti presenti nei menu allegati agli atti gara.
In disparte la natura generica della censura, è necessario precisare che, in ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria, pur non riportando una tabella riassuntiva – non richiesta dal Disciplinare di gara - indica le caratteristiche dei prodotti alimentari offerti, i quali comprendono anche prodotti a filiera corta, come esplicitamente richiesto dal Disciplinare di gara.
18.6. Venendo, infine, alle censure relative al sub-criterio “2.C”, idoneo ad attribuire un massimo di 5 punti in relazione alle proposte di arricchimento dell’offerta e, segnatamente, alle “ iniziative per la riduzione degli scarti e recupero dei generi alimentari non consumati ” con indicazione delle “ modalità proposte per attuare procedure di gestione delle eccedenze alimentari da destinare a iniziative di solidarietà sociale (es. recupero di prodotti non somministrati e destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali) fermo restando quanto previsto dai CAM in vigore ”, l’appellante ha insistito sulla equivalenza tra la propria offerta e quella dell’aggiudicataria e sulla perfetta rispondenza della propria offerta alle previsioni del Disciplinare.
Anche in questo caso le deduzioni dell’appellante non colgono nel segno, non solo perché esplorative e generiche, ma soprattutto perché EA non ha dedotto alcun concreto e riscontrabile elemento che, seppure a livello meramente indiziario, possa essere in grado di confutare l’attribuzione del punteggio in favore dell’aggiudicataria, che risulta in ogni caso coerente con le plurime iniziative per la riduzione degli scarti e per il recupero dei generi alimentari non consumati dichiarate dall’aggiudicataria.
19. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
20. Le spese del grado possono essere compensate, in ragione della particolare natura tecnica delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA EC, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
RA PA, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RA PA | FA EC |
IL SEGRETARIO