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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01048/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00388 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01048/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2025, proposto da
CL LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Marzia Carmina Cuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 442/2024, pubblicata in data 2.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01048/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. DR ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 442/2024, pubblicata in data 2.1.2025, con la quale il
Tribunale di Cremona ha così statuito:
“accerta e dichiara il diritto di CL EL di percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023, in relazione ai giorni di effettiva prestazione del servizio, e, per l'effetto, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a pagare alla ricorrente la somma di
€ 1.576,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'A.S. 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a pagare a CL EL la somma di € 1.676,35, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito senza svolgere difese.
3.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza
è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria del
Tribunale di Cremona del 20.8.2025 depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
4.- Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale N. 01048/2025 REG.RIC.
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. Infatti la notificazione al
Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 3.1.2025, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta l'8.9.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto: il Ministero infatti non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura.
5.1.- Pertanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante corresponsione alla ricorrente:
a) della somma di € 1.576,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di retribuzione professionale docenti per gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023;
b) la somma di € 1.676,35, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'a.s. 2021/2022.
5.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio N. 01048/2025 REG.RIC.
concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio – non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così
C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8).
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni a partire dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero, in sostituzione di quest'ultimo, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione.
6.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il pagamento delle somme indicate in motivazione; N. 01048/2025 REG.RIC.
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero nel punto precedente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
DR ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR ED EL IC N. 01048/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00388 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01048/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2025, proposto da
CL LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Marzia Carmina Cuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 442/2024, pubblicata in data 2.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01048/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. DR ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 442/2024, pubblicata in data 2.1.2025, con la quale il
Tribunale di Cremona ha così statuito:
“accerta e dichiara il diritto di CL EL di percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023, in relazione ai giorni di effettiva prestazione del servizio, e, per l'effetto, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a pagare alla ricorrente la somma di
€ 1.576,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'A.S. 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a pagare a CL EL la somma di € 1.676,35, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito senza svolgere difese.
3.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza
è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria del
Tribunale di Cremona del 20.8.2025 depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
4.- Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale N. 01048/2025 REG.RIC.
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. Infatti la notificazione al
Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 3.1.2025, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta l'8.9.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto: il Ministero infatti non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura.
5.1.- Pertanto il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante corresponsione alla ricorrente:
a) della somma di € 1.576,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di retribuzione professionale docenti per gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023;
b) la somma di € 1.676,35, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'a.s. 2021/2022.
5.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio N. 01048/2025 REG.RIC.
concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio – non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così
C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8).
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni a partire dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero, in sostituzione di quest'ultimo, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione.
6.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il pagamento delle somme indicate in motivazione; N. 01048/2025 REG.RIC.
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero nel punto precedente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
DR ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR ED EL IC N. 01048/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO