Ordinanza collegiale 2 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00930/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2026, proposto da
L’Isola Che Non C’È s.n.c., in persona delle legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Trofarello, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto, tacitamente formatosi a norma dell’art. 25 co. 4 legge n. 241/1990, dell’istanza di accesso agli atti proposta da “L’isola che non c’è” s.n.c. nei confronti del Comune di Trofarello in data 17/11/2025, avente ad oggetto inter alia l’ostensione del provvedimento di esclusione del Baby Parking “L’isola che non c’è” dalla platea dei beneficiari dei contributi regionali di cui alla D.D. Regione Piemonte n. 570/2025, nonché degli atti istruttori e delle motivazioni sottese a tale esclusione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 16/01/2026, L’Isola Che Non C’È s.n.c. è insorta ex art. 116 c.p.a. avverso l’atto di reiezione dell’istanza di accesso documentale dalla stessa presentata nei confronti del Comune di Trofarello, avente ad oggetto inter alia l’ostensione del provvedimento di esclusione del Baby Parking “L’isola che non c’è” dalla platea dei beneficiari dei contributi regionali di cui alla D.D. Regione Piemonte n. 570/2025;
Osservato che, con ordinanza del 02/04/2026 n. 788, il Tribunale ha rilevato ex art. 73, co. 3 c.p.a. la tardività del ricorso e ha assegnato alle parti termine per dedurre sul punto;
Considerato che, con nota del 21/04/2026, la società ricorrente ha dedotto che, a seguito dell’introduzione del giudizio, l’Amministrazione ha integralmente trasmesso la documentazione richiesta ex art. 24, co. 7 legge n. 241/1990;
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché l’intervenuta ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso documentale ha soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto tuttavia che, a fronte della rilevata tardività del ricorso, le spese di lite non possano che restare in capo alla società ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL SP, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | EL SP |
IL SEGRETARIO