Sentenza 2 febbraio 2018
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva esclusivamente dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2018, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2018 |
Testo completo
05240-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/01/2018 STEFANO MOGINI - Presidente - Sent. n. sez. 233/2018 ANGELO CAPOZZI REGISTRO GENERALE ERSILIA CALVANESE N.31600/2017 ANTONIO CORBO -Rel. Consigliere - MARIA SABINA VIGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AN nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ FI ND nato il [...] a [...] nato il [...] a [...]-CHIOVENDA avverso il decreto del 09/02/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9.02.2017, il G.i.p del Tribunale di Milano ha disposto de plano l'archiviazione del procedimento penale a carico di AN ZI e RI OI per il reato di cui all'art. 373 cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso la persona offesa, RA GE, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Tomaso Pisapia, deducendo la violazione di legge processuale, avendo il G.i.p. presso il Tribunale di Milano archiviato de plano il procedimento in epigrafe, in violazione del principio del contraddittorio, non essendo stata avvisata la parte offesa della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero, per nullità della notifica, nonostante l'espressa dichiarazione di RA GE di volere essere informata ai sensi dell'art. 408, comma 2, cod. proc. pen. e nonostante l'indicazione del luogo di residenza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte in data 7/01/2017 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da parte non legittimata. 2. È consolidato orientamento di legittimità quello secondo il quale non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che subisca un pregiudizio dal reato di falsa perizia di cui all'art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice in cui il bene giuridico protetto è esclusivamente l'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria (Sez. 6, n. 17375 del 16/04/2015 Rv. 263253; Sez. 6, n. 13065 del 20/03/2013, M. e altro, Rv. 256148). L'orientamento è del tutto sintonico con il chiaro indirizzo ermeneutico secondo il quale nei delitti contro l'amministrazione della giustizia persona offesa del reato è lo Stato e a questo può poi aggiungersi un'altra vittima solo quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato (Sez. 6, n. 223 del 21/01/1998, Berrera F., Rv. 209911). 2 In applicazione di tale indirizzo, la Corte ha escluso che ciò avvenga nel delitto di falsa consulenza tecnica di cui all'art. 373 cod. pen. laddove non sono contemplati nella descrizione normativa altri singoli soggetti danneggiati (Sez. 6, n. 1109 del 26/03/1999, Gandolfo, Rv. 214205) che non sono, sia pure implicitamente, titolari o contitolari dell'interesse preso in considerazione della norma (Sez. 6, n. 23767 del 15/10/2002 Manuello Rv. 225765). l'orientamento assolutamente2.1. Non può, quindi, condividersi minoritario e risalente di questa Corte (Sez. 6, n. 1096 del 1999, Poletti), secondo il quale anche il soggetto privato dovrebbe considerarsi persona offesa dal reato, in quanto sarebbe direttamente attinto dalla condotta tipica prevista dall'art. 373 c.p.. Invero, da un lato, come ha osservato la dottrina, le false valutazioni peritali possono sia danneggiare che avvantaggiare il soggetto privato senza che, peraltro, ciò abbia rilievo circa la esistenza del reato;
dall'altro, le valutazioni peritali passano al vaglio del giudice, peritus peritorum, che formula il giudizio di responsabilità, il quale soltanto va ad incidere direttamente sulla sfera dei diritti del soggetto privato.
3. Ne consegue che, essendo la facoltà proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall'art. 410 c.p.p., esclusivamente alla persona offesa, al semplice danneggiato dal reato, anche e non se denunciante, correttamente il giudicante ha provveduto de plano sulla richiesta di archiviazione. E ciò a prescindere dal fatto che, comunque, sia stata esperita la notifica della richiesta di archiviazione, seppure scorretta, alla parte offesa.
4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2018 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Maria Sabina Vigna ндл • 2 FEB 2018 A DI C M E R FUNZIONARIO QUE P Funzionano Gu atio Piera ESPOSITO