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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17883 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6433 2025
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1 C.F._1
Santini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ER AN, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 3.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 13.2.2025, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Si costituiva in giudizio , la quale dichiarava che pendevano trattative in Controparte_1
stato avanzato volte al raggiungimento di un accordo conciliativo.
Quindi, in data 23.6.2025, le parti depositavano il seguente accordo:
“Il sig. verserà a mezzo bonifico direttamente al figlio la somma totale di € 5.299,08 Pt_1 Per_1
a titolo di mensilità arretrate dell'assegno di mantenimento, entro il 30.06.2025;
2. il sig. corrisponderà a mezzo bonifico alla sig.ra la somma totale Pt_1 Controparte_1
di € 700,52 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie relative al figlio entro il Per_1
30.06.2025;
3. è revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per il figlio Per_1
essendo lo stesso, all'attualità, economicamente autosufficiente.
Si precisa che l'accordo e le relative disposizioni patrimoniali di cui ai precedenti punti costituiscono
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi”.
Trasmessi gli atti al P.M. per il relativo parere, all'udienza del 3.12.2025, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica delle condizioni di divorzio tra le parti,
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
NI ON TA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6433 2025
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1 C.F._1
Santini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ER AN, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 3.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 13.2.2025, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Si costituiva in giudizio , la quale dichiarava che pendevano trattative in Controparte_1
stato avanzato volte al raggiungimento di un accordo conciliativo.
Quindi, in data 23.6.2025, le parti depositavano il seguente accordo:
“Il sig. verserà a mezzo bonifico direttamente al figlio la somma totale di € 5.299,08 Pt_1 Per_1
a titolo di mensilità arretrate dell'assegno di mantenimento, entro il 30.06.2025;
2. il sig. corrisponderà a mezzo bonifico alla sig.ra la somma totale Pt_1 Controparte_1
di € 700,52 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie relative al figlio entro il Per_1
30.06.2025;
3. è revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per il figlio Per_1
essendo lo stesso, all'attualità, economicamente autosufficiente.
Si precisa che l'accordo e le relative disposizioni patrimoniali di cui ai precedenti punti costituiscono
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi”.
Trasmessi gli atti al P.M. per il relativo parere, all'udienza del 3.12.2025, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica delle condizioni di divorzio tra le parti,
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
NI ON TA NZ