CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 876/2021 depositato il 02/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 Ag - Indirizzo_1 KA LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - NN
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 137/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 11/12/2020
Atti impositivi:
- CONFISCA n. 24803 DAZI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore delle Parti si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Rappresentante_1 , nato in [...] e residente a [...], in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 AG, con sede in Svizzera, proprietaria della vettura marca Modello_1, targata Targa_1, nonché il Sig. Ricorrente_2, nato in [...] e residente NA di NN , conducente del veicolo sopra indicato, impugnavano il provvedimento di confisca emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrabbando doganale, a seguito dell'accertamento operato dai Carabinieri di Lugo in data 15 gennaio 2019. I ricorrenti sostenevano che il suddetto veicolo era stato introdotto in Italia per esigenze temporanee e che il conducente, dipendente della società stessa, aveva agito su disposizione del proprio datore di lavoro, senza alcun dominio sull'autovettura. La CTP di
NN, con sentenza n. 137/1/2020, respingeva il ricorso, confermando la legittimità della confisca e condannando i ricorrenti alle spese di lite. Propone ricorso in appello la parte sostenendo plurimi profili di erroneità giuridica e di grave carenza motivazionale del giudicato di primo grado. La parte deduce :
Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per mancata trattazione, anche in forma cartolare, dell'udienza di merito, nonostante tempestiva istanza di rinvio;
Nullità della notifica del provvedimento di confisca, eseguita presso il difensore e non presso la sede della società proprietaria del veicolo;
Insussistenza della fattispecie di contrabbando, in quanto il veicolo non era stato introdotto in Italia in violazione dei limiti doganali, trovando applicazione la Convenzione bilaterale CE–Svizzera e la disciplina unionale sull'ammissione temporanea;
Mancanza dell'elemento soggettivo della colpa, dovendo riconoscersi la buona fede dei ricorrenti e l'incertezza normativa in materia di circolazione di veicoli con targa estera;
Omissione di pronuncia circa l'applicabilità dell'art. 93 del Codice della Strada, che consente la reimmatricolazione del veicolo entro sei mesi dall'ingresso sul territorio;
Illegittima condanna alle spese di lite, non essendo l'Ufficio assistito da difensore abilitato, né avendo documentato le spese effettivamente sostenute.
L'Agenzia delle Dogane, con controdeduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado e la piena configurabilità del contrabbando doganale, atteso che il veicolo risultava condotto da un soggetto residente in Italia, in violazione delle norme sull'ammissione temporanea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che sul vizio di motivazione e di contraddittorio non risulta dagli atti che la CTP abbia impedito ai ricorrenti di esercitare il diritto di difesa. L'udienza si è regolarmente svolta nella forma consentita dall'art. 33 D.Lgs. 546/1992 e la mancata discussione orale non comporta nullità della sentenza, atteso che la parte aveva facoltà di depositare memorie illustrative, come previsto dall'art. 32, ma non ne ha fatto uso.
La mera istanza di rinvio non sospende il procedimento, né impone al giudice l'obbligo di accoglimento in assenza di comprovati motivi ostativi. In merito alla nullità della notifica del provvedimento di confisca La notifica del provvedimento presso il difensore, già costituito nel procedimento amministrativo, è conforme ai principi di collaborazione e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché all'art. 60, lett. e), DPR
600/1973, richiamato anche in materia doganale. La società RSD2 Ltd era rappresentata in Italia dal proprio difensore, sicché la notificazione deve ritenersi ritualmente eseguita. Invece sulla natura della violazione e sulla configurabilità del contrabbando, il provvedimento di confisca trae origine da un presunto uso indebito di veicolo immatricolato all'estero da parte di soggetto residente in Italia. Tuttavia, la normativa in materia – composta da disposizioni doganali, comunitarie e di diritto interno (artt. 132 ss. Reg. CEE 952/2013 e art. 93 C.d.S.) – presenta obiettive incertezze interpretative, riconosciute anche da plurime decisioni di merito.
In tali casi, l'art. 5 D.Lgs. 472/1997 impone che la sanzione sia applicabile solo in presenza di dolo o colpa, mentre l'art. 6, comma 2, del medesimo decreto esclude la punibilità in caso di obiettiva incertezza normativa, principio ribadito dall'art. 10, comma 3, L. 212/2000.Nel caso di specie, la condotta del Sig. Ric_2 – dipendente della società proprietaria – non rivela alcuna colpa, essendosi limitato ad eseguire ordini del datore di lavoro senza possibilità di valutazione autonoma della regolarità della vettura. L'Amministrazione, dal canto suo, non ha fornito prova della consapevolezza o della negligenza del contribuente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità .
Ne consegue che l'elemento soggettivo della violazione non risulta integrato. Sull'applicabilità dell'art. 93
Codice della Strada si ritiene fondato anche il motivo relativo all'omessa valutazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 93 C.d.S., che consente al residente in Italia di procedere all'immatricolazione del veicolo estero entro sei mesi dall'ingresso. Poiché il veicolo era stato acquistato pochi giorni prima e la sua permanenza in Italia non era definitiva, la norma avrebbe potuto trovare applicazione, escludendo la configurabilità di un uso irregolare. L'appello deve pertanto ritenersi fondato. Stante l'incertezza normativa nonché l'alternanza dei giudicati si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata;
annulla il provvedimento di confisca emesso dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Ufficio di NN;
dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 876/2021 depositato il 02/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 Ag - Indirizzo_1 KA LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - NN
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 137/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 11/12/2020
Atti impositivi:
- CONFISCA n. 24803 DAZI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore delle Parti si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Rappresentante_1 , nato in [...] e residente a [...], in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 AG, con sede in Svizzera, proprietaria della vettura marca Modello_1, targata Targa_1, nonché il Sig. Ricorrente_2, nato in [...] e residente NA di NN , conducente del veicolo sopra indicato, impugnavano il provvedimento di confisca emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrabbando doganale, a seguito dell'accertamento operato dai Carabinieri di Lugo in data 15 gennaio 2019. I ricorrenti sostenevano che il suddetto veicolo era stato introdotto in Italia per esigenze temporanee e che il conducente, dipendente della società stessa, aveva agito su disposizione del proprio datore di lavoro, senza alcun dominio sull'autovettura. La CTP di
NN, con sentenza n. 137/1/2020, respingeva il ricorso, confermando la legittimità della confisca e condannando i ricorrenti alle spese di lite. Propone ricorso in appello la parte sostenendo plurimi profili di erroneità giuridica e di grave carenza motivazionale del giudicato di primo grado. La parte deduce :
Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per mancata trattazione, anche in forma cartolare, dell'udienza di merito, nonostante tempestiva istanza di rinvio;
Nullità della notifica del provvedimento di confisca, eseguita presso il difensore e non presso la sede della società proprietaria del veicolo;
Insussistenza della fattispecie di contrabbando, in quanto il veicolo non era stato introdotto in Italia in violazione dei limiti doganali, trovando applicazione la Convenzione bilaterale CE–Svizzera e la disciplina unionale sull'ammissione temporanea;
Mancanza dell'elemento soggettivo della colpa, dovendo riconoscersi la buona fede dei ricorrenti e l'incertezza normativa in materia di circolazione di veicoli con targa estera;
Omissione di pronuncia circa l'applicabilità dell'art. 93 del Codice della Strada, che consente la reimmatricolazione del veicolo entro sei mesi dall'ingresso sul territorio;
Illegittima condanna alle spese di lite, non essendo l'Ufficio assistito da difensore abilitato, né avendo documentato le spese effettivamente sostenute.
L'Agenzia delle Dogane, con controdeduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado e la piena configurabilità del contrabbando doganale, atteso che il veicolo risultava condotto da un soggetto residente in Italia, in violazione delle norme sull'ammissione temporanea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che sul vizio di motivazione e di contraddittorio non risulta dagli atti che la CTP abbia impedito ai ricorrenti di esercitare il diritto di difesa. L'udienza si è regolarmente svolta nella forma consentita dall'art. 33 D.Lgs. 546/1992 e la mancata discussione orale non comporta nullità della sentenza, atteso che la parte aveva facoltà di depositare memorie illustrative, come previsto dall'art. 32, ma non ne ha fatto uso.
La mera istanza di rinvio non sospende il procedimento, né impone al giudice l'obbligo di accoglimento in assenza di comprovati motivi ostativi. In merito alla nullità della notifica del provvedimento di confisca La notifica del provvedimento presso il difensore, già costituito nel procedimento amministrativo, è conforme ai principi di collaborazione e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché all'art. 60, lett. e), DPR
600/1973, richiamato anche in materia doganale. La società RSD2 Ltd era rappresentata in Italia dal proprio difensore, sicché la notificazione deve ritenersi ritualmente eseguita. Invece sulla natura della violazione e sulla configurabilità del contrabbando, il provvedimento di confisca trae origine da un presunto uso indebito di veicolo immatricolato all'estero da parte di soggetto residente in Italia. Tuttavia, la normativa in materia – composta da disposizioni doganali, comunitarie e di diritto interno (artt. 132 ss. Reg. CEE 952/2013 e art. 93 C.d.S.) – presenta obiettive incertezze interpretative, riconosciute anche da plurime decisioni di merito.
In tali casi, l'art. 5 D.Lgs. 472/1997 impone che la sanzione sia applicabile solo in presenza di dolo o colpa, mentre l'art. 6, comma 2, del medesimo decreto esclude la punibilità in caso di obiettiva incertezza normativa, principio ribadito dall'art. 10, comma 3, L. 212/2000.Nel caso di specie, la condotta del Sig. Ric_2 – dipendente della società proprietaria – non rivela alcuna colpa, essendosi limitato ad eseguire ordini del datore di lavoro senza possibilità di valutazione autonoma della regolarità della vettura. L'Amministrazione, dal canto suo, non ha fornito prova della consapevolezza o della negligenza del contribuente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità .
Ne consegue che l'elemento soggettivo della violazione non risulta integrato. Sull'applicabilità dell'art. 93
Codice della Strada si ritiene fondato anche il motivo relativo all'omessa valutazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 93 C.d.S., che consente al residente in Italia di procedere all'immatricolazione del veicolo estero entro sei mesi dall'ingresso. Poiché il veicolo era stato acquistato pochi giorni prima e la sua permanenza in Italia non era definitiva, la norma avrebbe potuto trovare applicazione, escludendo la configurabilità di un uso irregolare. L'appello deve pertanto ritenersi fondato. Stante l'incertezza normativa nonché l'alternanza dei giudicati si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata;
annulla il provvedimento di confisca emesso dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Ufficio di NN;
dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.