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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/07/2025, n. 27745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27745 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B) delle imputazioni, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per la rideterminazione della pena. Procedimento a trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 27745 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 03/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano in data 18 dicembre 2024 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia che ha condannato ED TU alla pena di un anno e un mese di reclusione per più violazioni dell'art. 75 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), indicate ai capi A), B), C), D), E) e F) delle imputazioni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ED TU, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Paolo Antonio Muzzi, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea interpretazione dell'articolo 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e il difetto di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna relativa al capo B) delle imputazioni La difesa ha evidenziato che la Corte di appello ha confermato la condanna per tale capo di imputazione con una motivazione adottata in violazione della legge penale in quanto la fattispecie incriminatrice - relativa alla violazione da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - è integrata soltanto se vi è una ripetitività della condotta che dimostri un modus comportamentale protratto nel tempo;
non è pertanto configurabile il reato in presenza di uno o due episodi. Nella fattispecie il ricorrente è stato colto in compagnia di un pregiudicato in una sola circostanza sicché l'imputato doveva essere assolto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e il difetto di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna relativa al capo E) delle imputazioni. Si è evidenziato che la Corte d'Appello avrebbe dovuto adottare una sentenza di assoluzione mancando la volontarietà della violazione perché, stante la prossimità delle due frazioni, l'imputato riteneva di essere nei confini della propria dimora. 1 3. Il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B) delle imputazioni, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per la rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo. 1.1. Va rilevato che, come dedotto dal ricorrente, la Corte di Appello di Milano nel confermare la pronuncia di primo grado non si è soffermata sulla sussistenza della configurabilità del reato di cui all'art. 75 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, oggetto del capo B) delle imputazioni, limitandosi a una generica indicazione dei principi affermati nella sentenza n. 161 del 2009 della Corte cost. e dalla giurisprudenza di legittimità che hanno affrontato le ragioni dell'inasprimento del sistema sanzionatorio conseguente alle violazioni delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Limitandosi a tale argomentare, i giudici di appello sono incorsi in una evidente violazione di legge, oltre che nel difetto assoluto di motivazione, non essendosi confrontati con il dato secondo cui al ricorrente è stato contestato, ai sensi dell'art. 75 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo B delle imputazioni) di essere stato sorpreso in compagnia di persona condannata e sottoposta a misura di sicurezza alle ore 00.05 del 9 marzo 2021. La sentenza impugnata ha omesso di fare applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942); pertanto, non è richiesta, per l'integrazione del reato una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (Sez. 6, n. 28958 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153)» (Sez. I sentenza n. 09832 del 20259), A fronte della contestazione da cui risulta che il ricorrente è stato colto in una sola occasione in compagnia di una persona pregiudicata, presso la propria abitazione, emerge ictu ocu/i il difetto del requisito della abitualità o della 2 ripetitività della violazione, con la conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo del reato che impone l'annullamento della sentenza, sul punto, senza rinvio per nuovo esame versandosi in un caso, in cui ai sensi dell'art. 620, ultimo comma, cod. proc. pen., il nuovo giudizio sarebbe superfluo. 1.2. Né il nuovo giudizio risulta necessario ai fini della rideterminazione della pena, in quanto il Collegio può procedervi di ufficio sulla base della commisurazione espletata dal giudice di primo grado, il quale in relazione a ciascun reato satellite ha calcolato la frazione di aumento della pena in modo preciso, quantificandola in sei giorni per reato, sicché alla rideterminazione della pena può provvedersi sottraendo sei giorni alla pena inflitta di un anno e un mese, che pertanto, diviene di un anno e ventiquattro giorni. 2. Va, invece, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso. .La difesa, deducendo che la Corte d'appello non ha considerato l'ipotesi che il ricorrente, sorpreso in Camporinaldo, località limitrofa al Comune di Chignolo, versasse nella convinzione di essere ancora nei confini della propria dimora, non ha dedotto un vizio di motivazione, ma ha sottoposto al Collegio una ricostruzione alternativa a quella prescelta, già prospettata con l'atto di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di un errore circa il fatto di essersi trovato al di fuori dell'ambito territoriale imposto dalla misura di prevenzione, fornendo specifiche ragioni non contestate . Al riguardo, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).
P.Q.M
o Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al o capo B), perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena. Ridetermina la Dm cf, pena complessivamente inflitta all'imputato in un anno e ventiquattro giorni di , reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così d ciso in Roma, il 3 aprile 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B) delle imputazioni, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per la rideterminazione della pena. Procedimento a trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 27745 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 03/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano in data 18 dicembre 2024 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia che ha condannato ED TU alla pena di un anno e un mese di reclusione per più violazioni dell'art. 75 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), indicate ai capi A), B), C), D), E) e F) delle imputazioni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ED TU, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Paolo Antonio Muzzi, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea interpretazione dell'articolo 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e il difetto di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna relativa al capo B) delle imputazioni La difesa ha evidenziato che la Corte di appello ha confermato la condanna per tale capo di imputazione con una motivazione adottata in violazione della legge penale in quanto la fattispecie incriminatrice - relativa alla violazione da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - è integrata soltanto se vi è una ripetitività della condotta che dimostri un modus comportamentale protratto nel tempo;
non è pertanto configurabile il reato in presenza di uno o due episodi. Nella fattispecie il ricorrente è stato colto in compagnia di un pregiudicato in una sola circostanza sicché l'imputato doveva essere assolto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e il difetto di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna relativa al capo E) delle imputazioni. Si è evidenziato che la Corte d'Appello avrebbe dovuto adottare una sentenza di assoluzione mancando la volontarietà della violazione perché, stante la prossimità delle due frazioni, l'imputato riteneva di essere nei confini della propria dimora. 1 3. Il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B) delle imputazioni, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per la rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo. 1.1. Va rilevato che, come dedotto dal ricorrente, la Corte di Appello di Milano nel confermare la pronuncia di primo grado non si è soffermata sulla sussistenza della configurabilità del reato di cui all'art. 75 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, oggetto del capo B) delle imputazioni, limitandosi a una generica indicazione dei principi affermati nella sentenza n. 161 del 2009 della Corte cost. e dalla giurisprudenza di legittimità che hanno affrontato le ragioni dell'inasprimento del sistema sanzionatorio conseguente alle violazioni delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Limitandosi a tale argomentare, i giudici di appello sono incorsi in una evidente violazione di legge, oltre che nel difetto assoluto di motivazione, non essendosi confrontati con il dato secondo cui al ricorrente è stato contestato, ai sensi dell'art. 75 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo B delle imputazioni) di essere stato sorpreso in compagnia di persona condannata e sottoposta a misura di sicurezza alle ore 00.05 del 9 marzo 2021. La sentenza impugnata ha omesso di fare applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942); pertanto, non è richiesta, per l'integrazione del reato una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (Sez. 6, n. 28958 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153)» (Sez. I sentenza n. 09832 del 20259), A fronte della contestazione da cui risulta che il ricorrente è stato colto in una sola occasione in compagnia di una persona pregiudicata, presso la propria abitazione, emerge ictu ocu/i il difetto del requisito della abitualità o della 2 ripetitività della violazione, con la conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo del reato che impone l'annullamento della sentenza, sul punto, senza rinvio per nuovo esame versandosi in un caso, in cui ai sensi dell'art. 620, ultimo comma, cod. proc. pen., il nuovo giudizio sarebbe superfluo. 1.2. Né il nuovo giudizio risulta necessario ai fini della rideterminazione della pena, in quanto il Collegio può procedervi di ufficio sulla base della commisurazione espletata dal giudice di primo grado, il quale in relazione a ciascun reato satellite ha calcolato la frazione di aumento della pena in modo preciso, quantificandola in sei giorni per reato, sicché alla rideterminazione della pena può provvedersi sottraendo sei giorni alla pena inflitta di un anno e un mese, che pertanto, diviene di un anno e ventiquattro giorni. 2. Va, invece, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso. .La difesa, deducendo che la Corte d'appello non ha considerato l'ipotesi che il ricorrente, sorpreso in Camporinaldo, località limitrofa al Comune di Chignolo, versasse nella convinzione di essere ancora nei confini della propria dimora, non ha dedotto un vizio di motivazione, ma ha sottoposto al Collegio una ricostruzione alternativa a quella prescelta, già prospettata con l'atto di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di un errore circa il fatto di essersi trovato al di fuori dell'ambito territoriale imposto dalla misura di prevenzione, fornendo specifiche ragioni non contestate . Al riguardo, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).
P.Q.M
o Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al o capo B), perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena. Ridetermina la Dm cf, pena complessivamente inflitta all'imputato in un anno e ventiquattro giorni di , reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così d ciso in Roma, il 3 aprile 2025.